Sentenza n. 657/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento denominato "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" notificato in data -OMISSIS-, compreso ogni atto presupposto e/o correlato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che, dopo la comunicazione del rientro in servizio del personale militare non vaccinato, ha disposto la permanenza della sospensione dal servizio e dalla retribuzione del ricorrente in quanto esercente una professione sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (militare sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, Luogotenente in servizio permanente presso il 9° Reggimento Alpini e impiegato come infermiere, aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, dopo aver inizialmente comunicato il rientro in servizio del personale militare sospeso, aveva mantenuto nei suoi confronti la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in applicazione della disciplina riservata agli esercenti le professioni sanitarie. Con il primo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, d.l. 44/2021 e dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 24/2022, nella parte in cui non prevedono la corresponsione della retribuzione o di un assegno alimentare durante la sospensione, deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione o erronea applicazione degli artt. 4-ter, comma 1, e 8, commi 1 e 4, d.lgs. 24/2022: sosteneva di dover essere trattato esclusivamente come militare ai sensi del comma 4, con cessazione della sospensione e applicazione della sola sanzione pecuniaria di € 100, anziché come personale sanitario soggetto al comma 1. Nel corso del giudizio, dopo la cancellazione della sospensione dall’Albo professionale, il ricorrente è stato reintegrato in servizio; è rimasta controversa la legittimità della sospensione per il periodo anteriore alla reintegrazione e la spettanza della retribuzione o di un assegno alimentare per quel periodo.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa: la sospensione costituisce esercizio autoritativo di un potere attribuito dalla legge all’Amministrazione militare e il rapporto di impiego del militare è pubblicistico. Ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento per il periodo successivo alla reintegrazione, essendo venuto meno l’effetto sospensivo per fatto sopravvenuto; ha invece esaminato nel merito la contestazione relativa al periodo precedente. Il secondo motivo è stato respinto: il ricorrente rivestiva contemporaneamente lo status di militare e quello di infermiere abilitato, iscritto all’Albo e assegnato a mansioni infermieristiche. L’art. 8, comma 1, d.lgs. 24/2022 si applicava agli esercenti le professioni sanitarie senza distinguere tra personale civile e militare; il regime del comma 4 riguardava il personale militare che non fosse anche sanitario. Inoltre, la sospensione dall’Albo, atto autonomo non impugnato, impediva comunque l’esercizio della professione e lo svolgimento delle mansioni assegnate. Il primo motivo, comprensivo della questione di costituzionalità, è stato respinto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, 188 del 2024 e 199 del 2025: l’obbligo vaccinale e la sospensione temporanea sono stati ritenuti non irragionevoli né sproporzionati; l’assenza della prestazione comporta, secondo il principio di corrispettività, il mancato pagamento della retribuzione e degli altri emolumenti, senza che sia costituzionalmente necessaria la previsione di un assegno alimentare. Ricorso respinto per il resto. Spese compensate per la novità delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.lgs. 24/2022
L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2022, n. 24, nello stabilire che «restano fermi, fino al 31 dicembre 2022, gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44», non opera alcuna distinzione tra personale sanitario civile e personale sanitario militare: la disposizione si applica a tutti coloro che rivestano la qualità di esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla natura civile o militare del rapporto di impiego.
L’obbligo vaccinale mantenuto dalla disposizione si applica a chiunque eserciti una professione sanitaria, anche se inserito nell’amministrazione militare; la contemporanea appartenenza al personale militare non esclude l’applicazione del regime sanitario.
art. 8, comma 4, d.lgs. 24/2022
La circostanza che il comma 4 del medesimo art. 8 abbia previsto, per il solo personale del Comparto Difesa che non sia anche sanitario, la cessazione dell'efficacia della sospensione e il rientro in servizio con green pass, non contraddice — ma anzi conferma — la ratio della disciplina.
Il regime di cessazione della sospensione previsto per il personale del Comparto Difesa non si estende a chi rivesta anche la qualifica di esercente una professione sanitaria, cui continua ad applicarsi il comma 1.
art. 208 d.lgs. 66/2010
L'art. 208 del predetto codice prevede che il personale della Sanità militare è costituito, tra gli altri, da «ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate».
L’ordinamento riconosce che il personale della sanità militare può essere composto da militari che sono anche abilitati all’esercizio di professioni sanitarie.
art. 212 d.lgs. 66/2010
L'art. 212 del COM stabilisce, inoltre, che il personale delle professioni sanitarie infermieristiche «svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni» ed è soggetto all'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi della L. 1° febbraio 2006, n. 43, i cui costi sono rimborsati dall'Amministrazione della Difesa a decorrere dal 2020.
La disciplina della sanità militare considera le funzioni infermieristiche come attività professionali autonome e richiede l’iscrizione all’albo; tali elementi concorrono a identificare il militare anche come esercente una professione sanitaria.
art. 4, comma 4, d.l. 44/2021
Con la sentenza n. 14 del 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, affermando che «l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate».
La disciplina dell’obbligo vaccinale e della correlata sospensione è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali, in quanto misura non irragionevole né sproporzionata.
art. 4, comma 4, d.l. 44/2021
Con la sentenza n. 188 del 2024, la Corte Costituzionale ha specificamente scrutinato la questione della mancata previsione dell'assegno alimentare durante il periodo di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, dichiarando non fondate le relative censure. La Corte ha affermato che «la mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venir meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento non contrastante con gli invocati parametri».
La mancata prestazione conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina temporaneamente il venir meno del sinallagma funzionale; la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti è quindi coerente con la corrispettività e non impone la previsione di un assegno alimentare.
art. 8, comma 1, d.lgs. 24/2022
La Corte ha altresì escluso che possa configurarsi una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di sospensione cautelare disposta a seguito di procedimento penale o disciplinare — nelle quali è previsto l'assegno alimentare — trattandosi di fattispecie ontologicamente diverse.
La sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale è diversa dalla sospensione cautelare penale o disciplinare: nel primo caso la temporanea impossibilità della prestazione è ricondotta alla scelta del lavoratore di non adempiere alle condizioni di sicurezza, sicché la mancata previsione dell’assegno alimentare non determina una disparità costituzionalmente illegittima.
art. 748 d.P.R. 90/2010
Egli, inoltre, risulta aver comunicato — in ottemperanza al dovere di cui all'art. 748 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 — la propria sospensione dall'Albo professionale disposta dall'Ordine degli Infermieri di -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-.
Il giudice richiama l’obbligo del militare di comunicare la sospensione dall’Albo; tale circostanza conferma la rilevanza della posizione professionale sanitaria del ricorrente.
Massime di principio
- La disciplina che mantiene l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie si applica anche ai sanitari appartenenti alle Forze armate: la natura militare del rapporto non esclude la concorrente qualificazione come esercente una professione sanitaria.
- Il regime di cessazione della sospensione previsto per il personale del Comparto Difesa non si applica al militare che sia anche esercente una professione sanitaria, per il quale permane il regime previsto per tale categoria professionale.
- Quando l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina temporaneamente l’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa, il principio di corrispettività giustifica la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti; non sussiste un obbligo costituzionale di prevedere un assegno alimentare.
- La sospensione dall’albo professionale, se non impugnata, costituisce un autonomo ostacolo all’esercizio della professione sanitaria e allo svolgimento delle mansioni professionali corrispondenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →