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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2842

Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

Normativa europea32023R2842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo esteso sul sistema unionale di controllo della pesca, sostituendo e aggiornando molte disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 per renderle più digitali, armonizzate e orientate al rischio. Introduce obblighi più rigorosi su localizzazione delle navi, giornali di pesca elettronici, notifiche preventive, dichiarazioni di sbarco/trasbordo, pesatura e tracciabilità lungo la filiera, con specifiche regole per pesca senza peschereccio e pesca ricreativa. Rafforza inoltre il regime sanzionatorio per le infrazioni gravi, con sistema a punti, misure immediate, sanzioni pecuniarie minime e scambio di dati tra Stati membri e Commissione. Parallelamente amplia il ruolo dell’EFCA e istituisce nel regolamento 1005/2008 il sistema digitale CATCH per la certificazione delle catture.

Rafforzamento e digitalizzazione dei controlli nel settore della pesca, con modifica del regime unionale di controllo, della certificazione delle catture e del mandato dell’EFCA.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della pesca e dell’acquacoltura, ai comandanti e armatori dei pescherecci dell’Unione, ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a operare nelle acque dell’Unione, agli acquirenti, centri d’asta, organizzazioni di produttori, trasportatori e altri operatori della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e all’EFCA. Incide anche sulla pesca senza peschereccio e sulla pesca ricreativa nei territori e nelle acque dell’Unione, e sui controlli relativi a importazione, riesportazione ed esportazione di prodotti della pesca da/per paesi terzi. Sono previste numerose esclusioni, esenzioni e soglie, tra cui alcune per navi di piccole dimensioni, piccoli quantitativi venduti direttamente al consumatore, talune categorie di prodotti ornamentali e deroghe transitorie fino a diverse date di applicazione.

Controlli nel settore della pesca

Il regolamento riforma in profondità il sistema unionale di controllo della pesca, con l’obiettivo di renderlo più moderno, digitale e coerente con la politica comune della pesca e con gli obblighi internazionali dell’Unione. Il legislatore richiama espressamente l’esigenza di migliorare efficacia, trasparenza, concorrenza leale e sostenibilità, anche attraverso tecnologie di controllo più efficienti e l’adozione di un approccio basato sul rischio.

Ambito e impostazione generale

La riforma incide soprattutto sul regolamento (CE) n. 1224/2009, ma modifica anche il regolamento (UE) 2019/473 sull’EFCA, il regolamento (CE) n. 1967/2006, il regolamento (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) 2016/1139, oltre a sopprimere il capo VI del regolamento (UE) 2017/2403. Il nuovo assetto copre non solo le navi da cattura, ma anche altri pescherecci, la pesca senza peschereccio, la pesca ricreativa, la commercializzazione e la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché importazione, riesportazione ed esportazione da paesi terzi.

Definizioni e coordinamento con la normativa UE

L’articolo 1 riscrive numerose definizioni del regolamento 1224/2009 per allinearle alla normativa successiva. Tra le novità più rilevanti vi sono la nuova nozione di "operazione di pesca", di "dati sulla posizione del peschereccio", di "bordata di pesca", di "identificativo unico della bordata di pesca", di "specie sensibili", di "pesca senza peschereccio" e di "rilascio in acqua del pescato (slipping)". È inoltre ridefinito il concetto di "norme della politica comune della pesca", che comprende l’intero diritto dell’Unione rilevante nei settori della conservazione, gestione, sfruttamento, acquacoltura, trasformazione, trasporto e commercializzazione, nonché gli obblighi internazionali vincolanti.

Licenze, autorizzazioni e controllo delle flotte

Il nuovo articolo 6 conferma che una nave da cattura dell’Unione può essere utilizzata solo se munita di licenza di pesca valida, mentre l’articolo 7 rafforza il ruolo dell’autorizzazione di pesca per attività specifiche, tra cui regimi di sforzo, piani pluriennali, aree di restrizione, pesca scientifica e REM. È introdotto l’articolo 7 bis, che estende la logica autorizzatoria ai pescherecci dell’Unione diversi dalle navi da cattura. Le esenzioni per navi sotto 10 metri sono circoscritte e soggette a comunicazione alla Commissione.

Localizzazione, AIS, VMS e centri di controllo

L’articolo 9 impone l’uso di sistemi di controllo dei pescherecci per monitorare posizione e movimenti ovunque le navi operino; per le unità sotto 12 metri è previsto un sistema alternativo sviluppabile a livello nazionale o unionale, con richiesta alla Commissione entro il 10 maggio 2024. Fino al 31 dicembre 2029, alcune navi sotto 9 metri possono essere esentate in casi limitati. L’articolo 9 bis istituisce e disciplina i centri di controllo della pesca, che devono operare in modo continuo, con accesso ai dati pertinenti e capacità di sorveglianza in tempo reale. L’articolo 10 chiarisce l’uso dell’AIS per i pescherecci sopra i 15 metri, consentendo la disattivazione solo in casi eccezionali legati alla sicurezza dell’equipaggio.

Monitoraggio elettronico a distanza e tutela dei dati

Con l’articolo 13 il regolamento introduce un uso più ampio dei sistemi REM, inclusi i sistemi CCTV, per controllare il rispetto dell’obbligo di sbarco sulle navi da cattura di almeno 18 metri ad alto rischio di non conformità. I sistemi devono essere calibrati per limitare la ripresa alle aree e ai momenti pertinenti e per ridurre l’identificazione delle persone fisiche; i dati non sono oggetto di live streaming. La disciplina è espressamente costruita in modo conforme al principio di protezione dei dati fin dalla progettazione.

Registrazione digitale delle catture

Gli articoli 14, 15 e 15 bis sostituiscono progressivamente la logica cartacea con giornali di pesca elettronici, trasmissione elettronica e sistemi semplificati per le navi sotto 12 metri. Le informazioni richieste diventano più granulari: specie, aree, date, orari, attrezzi, quantitativi, rigetti, dati delle bordate e informazioni sugli attrezzi perduti. Il comandante resta responsabile dell’esattezza dei dati. Per le navi sotto 12 metri la Commissione deve sviluppare, su richiesta degli Stati membri e entro il 10 maggio 2024, un sistema adattato alle loro specificità.

Notifiche preventive, sbarchi e trasbordi

Le notifiche preventive sono estese e rafforzate. L’articolo 17 impone la notifica prima dell’arrivo in porto per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri; lo Stato costiero può abbreviare il termine in alcune ipotesi. L’articolo 19 consente di negare l’ingresso in porto se la notifica è incompleta. L’articolo 19 bis disciplina per la prima volta la notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi. Analogamente, gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano il trasbordo in mare o in porti di paesi terzi, richiedendo autorizzazione dello Stato di bandiera e una comunicazione dettagliata almeno 48 ore prima.

Pesatura, dichiarazioni e tracciabilità documentale

Il regolamento rende centrale la pesatura immediata, la registrazione elettronica e la coerenza tra dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto. L’articolo 60 impone che i prodotti siano pesati per specie subito dopo lo sbarco, in linea di principio prima di immagazzinamento o commercializzazione, con possibilità di piani di campionamento, pesatura a bordo o dopo trasporto solo in condizioni rigorose. I registri di pesatura vanno conservati per tre anni. Gli articoli 62, 64, 66 e 68 aggiornano contenuto, termini e formato di vendita, assunzione in carico e trasporto, con obblighi elettronici e identificativi univoci di bordata e partita.

Rintracciabilità e partite

Gli articoli 56 bis e 58 rafforzano la rintracciabilità lungo la catena di approvvigionamento. Le partite devono essere omogenee quanto a specie, presentazione e origine, salvo eccezioni limitate per piccoli quantitativi o prodotti non destinati al consumo umano diretto. Le informazioni di rintracciabilità devono essere conservate e trasferite in formato digitale. Per alcuni prodotti del capitolo 16 e della voce 1212 21, la Commissione dovrà effettuare uno studio e poi adottare atti delegati; l’applicazione di tali nuove regole è rinviata al 10 gennaio 2029.

Pesca senza peschereccio e pesca ricreativa

Per la pesca senza peschereccio, il nuovo articolo 54 quinquies impone licenze o sistemi di registrazione, registrazione delle catture e trasmissione elettronica entro 24 ore. Per la pesca ricreativa, l’articolo 55 obbliga gli Stati membri costieri a predisporre sistemi elettronici di registrazione e dichiarazione delle catture, con obblighi più stringenti per specie soggette a misure di conservazione specifiche e per specie che incidono significativamente sulla mortalità da pesca; per queste ultime l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2030. La commercializzazione delle catture ricreative resta vietata.

Infrazioni gravi, sanzioni e sistema a punti

Il cuore della riforma è il nuovo titolo VIII. L’articolo 90 elenca in modo molto ampio le infrazioni gravi, includendo condotte documentali, tecniche, commerciali e operative, nonché il lavoro forzato e lo smaltimento illegale di attrezzi in mare. L’articolo 91 impone misure immediate in caso di infrazione grave, mentre l’articolo 91 bis stabilisce sanzioni pecuniarie minime calcolate sul valore del prodotto illecito e maggiorate in caso di recidiva. L’articolo 91 ter introduce un catalogo di sanzioni accessorie molto ampio, che include confisca, sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni, esclusione da aiuti pubblici e radiazione dal registro.

Sistema a punti e responsabilità delle persone giuridiche

L’articolo 92 estende e armonizza il sistema a punti per licenze e comandanti, con trasferimento dei punti al nuovo titolare e sospensione o revoca progressiva al raggiungimento di determinate soglie. Sono disciplinate anche la notifica tra Stati membri, la cancellazione dei punti dopo tre anni senza nuove infrazioni e i poteri delegati della Commissione. Gli articoli 92 bis e 92 ter chiariscono la responsabilità delle persone giuridiche e l’obbligo di notifica delle decisioni definitive, mentre l’articolo 93 istituisce registri nazionali delle infrazioni con conservazione minima quinquennale.

Controlli, ispezioni, osservatori e programmi nazionali

Gli articoli 73-80 rafforzano il sistema di osservazione e ispezione. Gli osservatori di controllo devono essere indipendenti e adeguatamente formati; gli ispettori devono poter accedere a documenti, aree di bordo, sistemi REM e dati pertinenti. Le ispezioni si basano su approccio risk based e possono svolgersi anche con funzionari di più Stati membri. Gli articoli 93 bis, 93 ter e 95 impongono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali, aggiornati e basati sul rischio, oltre a relazioni annuali pubbliche sui controlli e sulle ispezioni. La Commissione può adottare programmi specifici di controllo e ispezione per determinate tipologie di pesca.

Dati, convalida, accesso e protezione dei dati personali

Gli articoli 109, 110, 111, 111 bis, 112 e 113 disciplinano in modo molto dettagliato la convalida dei dati, l’accesso remoto della Commissione, lo scambio elettronico tra Stati membri e con la Commissione, l’uso per scopi statistici e scientifici e i limiti di conservazione. I dati personali possono essere trattati solo per finalità tassative legate al controllo e alla gestione della pesca, con obblighi di minimizzazione, anonimizzazione e pseudonimizzazione. Sono fissati termini massimi di conservazione di 5, 10 e 25 anni, a seconda della finalità.

EFCA e CATCH

L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2019/473 ampliando il mandato dell’EFCA, che ora comprende anche l’armonizzazione dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, la ricerca sulle tecniche di controllo e la cooperazione con altre agenzie dell’Unione. L’articolo 4 introduce nel regolamento (CE) n. 1005/2008 il sistema digitale CATCH, integrato con TRACES, per la gestione dei certificati di cattura e dei documenti connessi, con presentazione elettronica tramite importatori e gestione del rischio. Vengono anche rafforzate le misure contro i paesi terzi non cooperanti, inclusi il divieto di proprietà/gestione di pescherecci e l’accesso ai porti dell’Unione.

Attuazione, deleghe e tempistica

La Commissione riceve numerose deleghe e competenze di esecuzione, soprattutto per gli aspetti tecnici di VMS, AIS, REM, giornale di pesca, notifiche, trasbordi, pesatura, tracciabilità, CATCH e sistemi di controllo. L’articolo 7 disciplina un’applicazione differita e frammentata: il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma molte disposizioni si applicano dal 10 gennaio 2026, altre già dal 9 gennaio 2024 o dal 10 luglio 2024, e altre ancora dal 10 gennaio 2028 o dal 10 gennaio 2029. Sono previste disposizioni transitorie per navi sotto 12 metri, certificati di cattura già validati e piani di campionamento già approvati.

Disposizioni principali

Riforma delle definizioni e dell’ambito del controllo

L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, allineando le definizioni a quelle dei regolamenti (UE) n. 1380/2013 e n. 1379/2013. Sono introdotte o aggiornate, tra le altre, le nozioni di operazione di pesca, dati sulla posizione del peschereccio, zona di restrizione della pesca, luogo di sbarco, nave da cattura, rilascio in acqua del pescato (slipping), bordata di pesca, identificativo unico della bordata, specie sensibili, pesca senza peschereccio e identificativo unico del giorno di pesca.

Licenze e autorizzazioni di pesca

È confermato che le navi da cattura dell’Unione possono operare solo con licenza di pesca valida (art. 6). Per molte attività specifiche è richiesta un’autorizzazione di pesca (art. 7), compresi regimi di sforzo, piani pluriennali, zone di restrizione, pesca scientifica e uso di REM. È introdotto l’art. 7 bis per i pescherecci dell’Unione diversi dalle navi da cattura. Sono previste esenzioni limitate per talune navi sotto i 10 metri e obblighi di comunicazione alla Commissione entro 10 giorni lavorativi.

Localizzazione, AIS e centri di controllo della pesca

L’articolo 9 impone sistemi VMS per monitorare posizione e movimenti dei pescherecci; per le navi sotto 12 metri è previsto un sistema alternativo, sviluppabile dalla Commissione su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono esentare alcune navi sotto 9 metri in casi tassativi. L’articolo 9 bis istituisce i centri di controllo della pesca con personale e attrezzature adeguati, accesso ai dati e sorveglianza 24/7. L’articolo 10 disciplina l’AIS per i pescherecci oltre 15 metri, consentendo una disattivazione eccezionale per motivi di sicurezza o protezione dell’equipaggio.

Monitoraggio elettronico a distanza (REM/CCTV)

L’articolo 13 impone REM operativi, inclusi sistemi CCTV, sulle navi da cattura dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 18 metri a rischio elevato di non conformità all’obbligo di sbarco. La Commissione determina i segmenti di flotta interessati e i requisiti tecnici, la conservazione, lo scambio e l’accesso ai dati; i filmati non sono trasmessi in streaming e devono limitare l’identificazione delle persone fisiche. Gli Stati membri possono inoltre impiegare REM su base volontaria e concedere incentivi all’uso volontario.

Giornale di pesca elettronico e dichiarazioni di cattura

Gli articoli 14, 15 e 15 bis rendono elettronica la registrazione e trasmissione dei dati di cattura per tutte le navi da cattura, con contenuti più dettagliati: identificativo della bordata, specie, zone, tempi, attrezzi, quantitativi, rigetti, attrezzi perduti e, per specifiche navi, dati per operazione di pesca. Per le navi sotto 12 metri sono previste modalità semplificate e un sistema dedicato sviluppabile dalla Commissione su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024. Sono inoltre disciplinate deroghe, guasti tecnici e accesso ai dati tramite atti delegati ed esecuzione.

Notifica preventiva, ingresso in porto e operazioni in paesi terzi

L’articolo 17 estende la notifica preventiva a tutti i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri; lo Stato membro costiero può fissare termini più brevi. L’articolo 19 consente di negare l’accesso al porto se le informazioni sono incomplete. L’articolo 19 bis introduce la notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi almeno 48 ore prima, con termini più brevi non inferiori a 2 ore e facoltà dello Stato membro di bandiera di imporre sbarco in altro porto o ritardare l’arrivo in caso di sospetti di non conformità.

Trasbordo e dichiarazione di trasbordo

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano trasbordi in mare o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione del rispettivo Stato membro di bandiera, con notifica elettronica almeno 48 ore prima. Le dichiarazioni di trasbordo diventano elettroniche, devono contenere dati dettagliati su specie, quantitativi, zona di cattura, porti e coefficienti di conversione, e devono essere trasmesse entro 24 ore dal completamento dell’operazione. Sono previste deroghe per alcune categorie di pescherecci e poteri di esecuzione/attuazione della Commissione.

Dichiarazione di sbarco, pesatura e note di vendita

Gli articoli 23, 24, 60, 60 bis, 62, 64, 65, 66 e 68 rafforzano la pesatura e la tracciabilità allo sbarco, imponendo che i prodotti siano pesati per specie immediatamente dopo lo sbarco con sistemi approvati, in linea generale prima di immagazzinamento o commercializzazione. Sono previsti operatori autorizzati, registri di pesatura conservati per 3 anni, possibilità di pesatura a bordo/campione/dopo trasporto in casi rigorosi e piani di campionamento o controllo adottabili dalla Commissione. Le note di vendita, le dichiarazioni di assunzione in carico e i documenti di trasporto diventano elettronici, con contenuti dettagliati e termini di trasmissione di 48 ore o 24 ore a seconda del documento; resta l’esenzione per consumatori finali sotto soglia, pari a 10 kg al giorno, o due salmoni del Baltico.

Rintracciabilità lungo la filiera

L’articolo 56 bis e l’articolo 58 riformano la composizione delle partite e la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, imponendo partite omogenee per specie, presentazione e provenienza, salvo eccezioni limitate. Le informazioni minime di tracciabilità includono, per i prodotti non importati, l’identificativo della bordata o del giorno di pesca; per i prodotti importati, il riferimento ai certificati di cattura ex regolamento (CE) n. 1005/2008. Le informazioni devono essere conservate e rese disponibili in formato digitale lungo tutta la catena, dalla prima vendita al dettaglio. Per i prodotti del capitolo 16 e della voce 1212 21 sono previsti studi e futuri atti delegati; l’applicazione di tali requisiti è differita al 10 gennaio 2029.

Pesca senza peschereccio e pesca ricreativa

Il nuovo articolo 54 quinquies disciplina la pesca senza peschereccio, imponendo sistemi di licenza o registrazione, registrazione delle catture e trasmissione elettronica entro 24 ore dall’inizio dell’attività. L’articolo 55 impone agli Stati membri costieri un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture nella pesca ricreativa; per talune specie soggette a misure di conservazione specifiche la registrazione quotidiana si applica subito, mentre per altre specie rilevanti ai fini della mortalità per pesca l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2030. È vietata la commercializzazione delle catture della pesca ricreativa.

Controllo della commercializzazione e della catena di approvvigionamento

Gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 e 68 rafforzano il controllo lungo tutta la filiera, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, includendo trasporto e ristorazione. Sono previste regole sulla composizione delle partite, controlli sulla conformità alle norme comuni di commercializzazione, obbligo di dimostrare l’origine geografica e accesso delle autorità alle informazioni. I piccoli quantitativi venduti direttamente al consumatore restano esentati entro limiti quantitativi predeterminati.

Sistema sanzionatorio e infrazioni gravi

Il titolo VIII riformato (artt. 89-93 ter) stabilisce misure e sanzioni obbligatorie, con notifica tra Stati membri e alla Commissione entro il 10 aprile 2026 delle disposizioni nazionali di recepimento operativo. L’articolo 90 elenca in modo dettagliato le infrazioni gravi, inclusi pesca senza titolo, occultamento di identità, trasbordi irregolari, pesca in zone vietate, uso di attrezzi vietati, falsificazione documentale, manomissione dei motori, lavoro forzato, commercio collegato alla pesca INN e sversamento illegale di attrezzi in mare. L’articolo 91 prevede misure immediate, come fermo nave, dirottamento in porto, sequestro, garanzia e sospensione autorizzazioni. L’articolo 91 bis fissa sanzioni pecuniarie minime pari ad almeno il valore dei prodotti illeciti e, in caso di recidiva entro tre anni, almeno il doppio; il massimo è almeno cinque volte o otto volte il valore, rispettivamente. L’articolo 91 ter aggiunge sanzioni accessorie, tra cui confisca, revoca licenze, esclusione da aiuti e radiazione dal registro.

Sistema a punti e responsabilità delle persone giuridiche

L’articolo 92 impone un sistema a punti per titolari di licenza e comandanti, con trasferimento dei punti al nuovo titolare in caso di cessione della nave o della licenza. Il superamento di determinate soglie comporta sospensioni progressive e, al quinto superamento, revoca della licenza e del diritto di comando. L’articolo 92 bis disciplina la responsabilità delle persone giuridiche; l’articolo 92 ter impone la notifica delle decisioni definitive; l’articolo 93 istituisce registri nazionali delle infrazioni con conservazione minima di cinque anni civili.

Controllo, ispezioni e osservatori

Gli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 rafforzano il quadro di ispezione e sorveglianza. Gli osservatori di controllo devono essere indipendenti, qualificati e dotati di comunicazione bidirezionale; gli ispettori devono poter accedere a zone, documenti, attrezzi, dati REM e motore, e gli Stati membri costieri possono invitare funzionari di bandiera alle ispezioni. I rapporti di ispezione e sorveglianza sono elettronici, ammissibili come prova e archiviati in banche dati elettroniche nazionali accessibili alla Commissione e all’EFCA. È previsto un elenco di ispettori dell’Unione e la possibilità di programmi specifici di controllo e ispezione.

Programmi nazionali di controllo, relazioni annuali e programmi specifici

Gli articoli 93 bis, 93 ter e 95 impongono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali, basati sul rischio e notificati alla Commissione entro tre mesi dall’adozione o aggiornamento. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri pubblicano e trasmettono una relazione annuale con risorse, controlli, infrazioni e follow-up; la Commissione pubblica a sua volta una raccolta annuale. Alcuni tipi di pesca possono essere assoggettati a programmi specifici di controllo e ispezione tramite atti di esecuzione.

Accesso, convalida e scambio dei dati, protezione dati e segreto professionale

Gli articoli 109, 110, 111, 111 bis, 112 e 113 disciplinano convalida, accesso, conservazione e scambio elettronico dei dati, prevedendo accesso remoto della Commissione senza preavviso e possibilità di trattamento anche per fini statistici e scientifici. Il trattamento dei dati personali è subordinato al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725, con basi giuridiche, finalità tassative, limiti massimi di conservazione di 5, 10 e 25 anni e obblighi di anonimizzazione/pseudonimizzazione. È rafforzata la tutela del segreto professionale e commerciale, con trasmissione a terzi solo previo consenso dell’amministrazione che ha fornito i dati, salvo motivazione del diniego.

EFCA: ampliamento del mandato e governance

L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2019/473, ampliando il mandato dell’EFCA all’armonizzazione dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca, alla cooperazione con altre agenzie, alla ricerca e sviluppo su tecniche di controllo e alla fornitura di assistenza alla Commissione. È previsto un rappresentante del Parlamento europeo nel consiglio di amministrazione, la possibilità di accordi amministrativi con altri organismi dell’Unione, un documento unico di programmazione annuale e pluriennale, nuove regole sulle entrate e una valutazione periodica almeno quinquennale.

Modifiche al regolamento (CE) n. 1005/2008 e CATCH

L’articolo 4 digitalizza il sistema di certificazione delle catture introducendo CATCH, integrato con TRACES, per la gestione elettronica di certificati di cattura, documenti connessi, riesportazione e controlli basati sul rischio. Sono previsti obblighi di presentazione elettronica dei certificati tramite CATCH almeno tre giorni lavorativi prima dell’arrivo, con adeguamenti per il rischio e la gestione quantitativa. Il regolamento estende inoltre i divieti verso paesi terzi non cooperanti, inclusi divieto di proprietà/gestione di pescherecci battenti la loro bandiera da parte di operatori dell’Unione e divieto di accesso ai servizi portuali e alle operazioni di sbarco/trasbordo nei porti dell’Unione.

Coerenza con altri atti e abrogazioni/semplificazioni

Il regolamento sopprime o sostituisce varie disposizioni nei regolamenti (CE) n. 1967/2006, (UE) 2016/1139 e (UE) 2017/2403 per evitare duplicazioni e allineare i controlli alle nuove regole del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per il Baltico, fino al 10 gennaio 2028 il margine di tolleranza per catture sbarcate senza cernita è del 20 % per specie. Vengono inoltre abrogati o soppressi diversi articoli e allegati, mentre sono introdotti i nuovi allegati III e IV relativi a punti e criteri per le infrazioni gravi.

Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’applicazione generale delle modifiche principali decorre dal 10 gennaio 2026, con diverse anticipazioni al 9 gennaio 2024 e al 10 luglio 2024 per specifiche disposizioni, in particolare su definizioni, sistemi per navi sotto 12 metri, margine di tolleranza e CATCH. Sono previste disposizioni transitorie per le navi sotto 12 metri, per i piani di campionamento già approvati, per l’uso di certificati di cattura preesistenti e per l’obbligo di cancellazione dal registro dei paesi terzi non cooperanti entro il 10 marzo 2024 per i casi già inclusi nell’elenco al 9 gennaio 2024.

Come è indicizzato

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