Cassazione Civile, Ordinanza n. 25093/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica della dichiarazione di importazione di tessuti di filamenti sintetici, con irrogazione di sanzioni, emesso dall'Agenzia delle dogane nei confronti della società importatrice. L'Ufficio aveva contestato la congruità del valore di transazione dichiarato e, all'esito del contraddittorio, aveva rideterminato il valore in dogana facendo ricorso al sistema/banca dati Me.r.c.e./Cognos, utilizzato per ricavare valori di merci similari. La società aveva impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano confermato la rettifica ritenendo legittimo il ricorso a tale criterio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 70 del Reg. UE n. 952/2013 e 29, 30 e 31 del previgente Codice doganale comunitario, sostenendo che l'Amministrazione non avesse rispettato la sequenza vincolata dei criteri di determinazione del valore in dogana, avendo fatto riferimento alle merci similari senza dimostrare previamente l'impossibilità di utilizzare il criterio delle merci identiche; ha inoltre contestato l'utilizzabilità della banca dati Cognos perché non di pubblico dominio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 74, par. 2, lett. b), Reg. UE n. 952/2013, contestando che la rettifica fosse stata giustificata dal solo fatto che il saldo del prezzo era stato pagato al fornitore cinese solo dopo i rilievi doganali, senza considerare le giustificazioni fornite, tra cui la dedotta difettosità della merce. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, affermando che la determinazione del valore doganale deve seguire in modo rigoroso la sequenza normativa e che il passaggio al criterio delle merci similari richiede una specifica dimostrazione dell'impossibilità di applicare il criterio delle merci identiche, oltre a dare conto delle ragioni dell'inapplicabilità dei criteri precedenti.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 70 Reg. UE n. 952/2013
È richiamato quale base del criterio del valore di transazione nella determinazione del valore in dogana.
artt. 29, 30 e 31 Reg. CEE n. 2913/1992
La Corte ribadisce che tali disposizioni impongono una sequenza rigida e sussidiaria dei criteri di valutazione doganale.
art. 74 Reg. UE n. 952/2013
È richiamato per il sistema dei criteri secondari di determinazione del valore in dogana, da applicare solo dopo l'inapplicabilità del valore di transazione.
art. 74, par. 2, lett. b), Reg. UE n. 952/2013
È invocato dal ricorrente sul secondo motivo per contestare la legittimità della rettifica fondata sul pagamento del saldo dopo i rilievi doganali.
Reg. CEE n. 2454/1993, art. 181-bis, paragrafo 2
È richiamato come garanzia procedurale: richiesta di informazioni complementari e possibilità per l'interessato di esporre il proprio punto di vista.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore in dogana l'Amministrazione deve rispettare una sequenza rigorosa e progressiva di criteri: prima il valore di transazione, poi, solo se questo non è utilizzabile, i metodi previsti per merci identiche e similari, e infine gli ulteriori criteri sussidiari.
- Il passaggio dal criterio delle merci identiche a quello delle merci similari non può essere automatico: l'Ufficio deve specificamente motivare e dimostrare perché non sia possibile applicare il criterio precedente.
- Quando sussistono fondati dubbi sul valore dichiarato, l'Amministrazione può procedere alla rettifica solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale e deve dare conto in modo puntuale dei criteri concretamente applicati e delle ragioni della loro progressione.
- In sede di legittimità, la censura è fondata se il giudice di merito ritiene legittima una rettifica doganale che abbia saltato o eluso i passaggi vincolati imposti dal diritto unionale per la stima del valore in dogana.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25068/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25069/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25071/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25072/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25073/2023 del 23/08/2023
- ordinanza_civile · 23 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →