Sentenza n. 3367/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento della nota di MCC del 6 marzo 2026, ivi incluse la correlate comunicazioni p.e.c in pari data trasmesse a -OMISSIS-e all’avv. Nino Paolantonio, e quindi per l’ostensione coatta dei documenti oggetto dell’istanza di accesso civico generalizzato, procedimentale e difensivo in data 20.2.2026, notificata ad MCC lo stesso giorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso del 6 marzo 2026 alla documentazione relativa a una pratica di ammissione al Fondo di Garanzia per le PMI
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto da MCC a un’istanza di accesso procedimentale, difensivo e civico generalizzato relativa a una pratica di garanzia concernente un finanziamento di 300.000 euro. L’istanza riguardava la richiesta di parere legale, gli atti acquisiti al fascicolo, il parere eventualmente formato e la corrispondenza interna relativa alla procedura. La società ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 22 ss. della l. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, genericità, erroneità dei presupposti, violazione del giudicato e del principio di buona fede. MCC aveva motivato il diniego richiamando una sospensione della pratica per verifiche istruttorie, informazioni riservate sull’impresa beneficiaria, un concreto pregiudizio alla conduzione delle verifiche e generici divieti di normativa pubblicistica. La ricorrente ha contestato l’assenza di indicazioni sulla specifica categoria di riservatezza, sui soggetti controinteressati, sulle norme ostative e sul pregiudizio concreto, nonché l’omessa comunicazione dell’istanza ai controinteressati. Ha inoltre sostenuto la sussistenza di un interesse difensivo qualificato, già riconosciuto in un precedente giudizio, volto a valutare azioni contro il ritardo procedimentale, la lesione dell’immagine e la perdita di finanziamenti. MCC e il Ministero hanno eccepito, tra l’altro, la sopravvenuta carenza di interesse per l’intervenuta ammissione della pratica al Fondo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ne ha disposto l’estromissione, rilevando che né l’atto impugnato né la documentazione richiesta erano riconducibili al Ministero, poiché la gestione della pratica era rimessa autonomamente a MCC. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità: l’ammissione della pratica al Fondo non elimina l’interesse all’accesso, poiché restano astrattamente proponibili azioni per il danno da ritardo, la lesione dell’immagine e la perdita dei finanziamenti. Nel merito, ha ritenuto specificamente individuato l’interesse difensivo della ricorrente e il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e le possibili azioni giudiziarie. Ha escluso che l’amministrazione o il giudice possano valutare anticipatamente l’ammissibilità o la decisività della futura azione, una volta accertato il collegamento funzionale, salvo accesso pretestuoso o temerario. Il diniego è stato annullato perché privo di motivazione concreta, specifica e proporzionata: MCC non aveva indicato quale interesse di riservatezza fosse coinvolto, i soggetti titolari, le specifiche norme ostative, la categoria dei documenti sottratti o il concreto pregiudizio derivante dall’ostensione. Le memorie difensive non potevano integrare ex post la motivazione, né il possibile segreto investigativo giustificava il diniego generalizzato dell’intero fascicolo. Anche la pendenza di verifiche istruttorie avrebbe potuto giustificare, al più, un differimento temporalmente determinato, l’ostensione parziale o l’apposizione di omissis, non un diniego pieno e indeterminato. L’eventuale inesistenza di un autonomo parere legale non travolgeva la domanda relativa agli altri documenti del fascicolo. MCC è stata quindi condannata a ostendere tutta la documentazione della pratica entro trenta giorni, salva la facoltà di motivare adeguatamente su singoli documenti per i quali sussistano concrete e documentate ragioni ostative. Le spese sono state poste a carico di MCC per 1.500 euro oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con il Ministero.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio è stato introdotto per contestare il diniego di accesso e ottenere l’accertamento del diritto all’ostensione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono la disciplina generale dell’accesso documentale, applicabile alla richiesta della ricorrente.
art. 24, comma 4, l. 241/1990
“l’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”
Quando la tutela temporanea degli interessi pubblici o privati può essere assicurata mediante differimento, non è legittimo un diniego pieno e indeterminato.
art. 24, comma 6, l. 241/1990
“riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari”
Il diniego per riservatezza deve individuare concretamente l’interesse protetto, il suo titolare e le ragioni specifiche dell’ostensione impedita.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
“deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”
L’accesso difensivo opera come eccezione alle limitazioni ordinarie e deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla tutela di interessi giuridici.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
L’intervenuta conclusione favorevole del procedimento non esclude in astratto la proponibilità di pretese per il danno da ritardo.
art. 3 d.P.R. 184/2006
La presenza di controinteressati impone la comunicazione dell’istanza, affinché possano presentare motivate osservazioni.
art. 9 d.P.R. 184/2006
“sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione”
Il diniego o differimento deve indicare concretamente le ragioni ostative; il differimento deve avere una durata determinata.
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
È la base normativa del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese cui si riferisce la pratica oggetto dell’accesso.
art. 5 e art. 5-bis d.lgs. 33/2013
Sono richiamati dalla ricorrente con riguardo alle forme di accesso civico, ma la decisione si concentra sui presupposti dell’accesso difensivo.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione finale da curare o difendere.
- Quando il richiedente rappresenta in modo puntuale la situazione giuridica da tutelare e il collegamento funzionale tra documenti e future azioni, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare valutazioni sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo un uso pretestuoso o temerario dell’accesso.
- Il diniego di accesso fondato sulla riservatezza deve individuare concretamente l’interesse protetto, i soggetti titolari, le specifiche norme applicabili, la categoria dei documenti sottratti e il pregiudizio derivante dall’ostensione; formule generiche sul rischio per l’istruttoria o su non meglio precisati divieti pubblicistici sono insufficienti.
- La possibile presenza nel fascicolo di documenti coperti da segreto investigativo non legittima il diniego generalizzato dell’intera pratica: l’amministrazione deve distinguere i documenti effettivamente sottratti e valutare ostensione parziale, omissis o differimento.
- La pendenza di verifiche istruttorie può giustificare un differimento solo se concretamente motivato e temporalmente determinato; non consente un diniego pieno, indeterminato e indistinto dell’accesso.
- L’intervenuta conclusione favorevole del procedimento amministrativo non fa venir meno l’interesse all’accesso quando il richiedente intenda valutare autonome azioni per il danno da ritardo o altre pretese risarcitorie.
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