Cassazione Penale, Ordinanza n. 21439/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che i giudici di merito avevano escluso la ricorrenza di elementi positivi tali da giustificare il beneficio, valorizzando la biografia criminale dell'imputato e un precedente specifico, ritenuto indicativo del fatto che la precedente condanna non aveva prodotto alcun effetto rieducativo; al contrario, erano state poste in essere condotte ulteriormente trasgressive e preoccupanti. Il ricorso censurava quindi, in sostanza, la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio, giudizio che la sentenza impugnata aveva motivato in modo appropriato e non illogico. È stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità la valutazione compiuta dai giudici di merito circa l'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, anche alla luce dei precedenti penali e della condotta dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della verifica della presenza di una motivazione non illogica e non arbitraria; non è consentita una nuova valutazione del merito.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare la biografia criminale dell'imputato e l'inefficacia di precedenti condanne a indurre un cambiamento dello stile di vita, se tali elementi siano logicamente correlati alla valutazione complessiva della personalità.
- Quando il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio già adeguatamente motivato nei gradi di merito, esso è inammissibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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