Cassazione Civile, Ordinanza n. 04011/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione di due appartamenti. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dei compensi; la committente proponeva opposizione e, in appello, entrambe le parti ottenevano una parziale riforma della decisione di primo grado. La Corte d'appello condannava la committente a pagare una somma alla società appaltatrice e, reciprocamente, la società a pagare una somma alla committente per le difformità o i difetti riscontrati. La committente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili alcuni motivi dell'appello incidentale per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1226 c.c. per asserita errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, mancato riconoscimento dell'accordo sul prezzo forfettario e mancato riconoscimento di un danno da difetti dell'opera, anche in relazione alla consulenza tecnica; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe condannato la committente a una somma superiore a quella domandata dall'appaltatrice; 4) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e del DPR n. 633/1972, per l'applicazione di un'aliquota IVA ritenuta errata nei lavori di ristrutturazione. La resistente eccepiva inoltre l'invalidità del controricorso per asserita inesistenza della procura speciale e la tardività della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della ricorrente sulla validità della procura e sulla tempestività del controricorso, ritenendo valida la procura apposta a margine del controricorso e tempestiva la notifica. Nel merito ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo: il primo per difetto di autosufficienza, poiché non era stato trascritto il contenuto dei motivi di appello ritenuti inammissibili; il secondo perché la censura mirava in realtà a rivalutare il merito e il materiale probatorio, non essendo più deducibile in cassazione il vizio motivazionale nei termini invocati, oltre a difettare di specificità; il quarto perché formulato in modo generico con riferimento a un intero corpo normativo e inoltre nuovo, non risultando trattato nella sentenza impugnata né adeguatamente dedotto nei gradi di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo integrato il vizio di ultrapetizione, poiché la Corte d'appello aveva condannato la committente al pagamento di una somma maggiore di quella originariamente domandata dall'impresa appaltatrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per l'esame delle eccezioni preliminari proposte con memoria in vista della camera di consiglio.
art. 370 c.p.c.
Il termine per notificare il controricorso è coordinato con quello di deposito del ricorso; il rinvio del comma 2 rende applicabili al controricorso i principi sulla procura speciale apposta a margine dell'atto.
art. 369 c.p.c.
Il deposito del ricorso avviene entro venti giorni dall'ultima notificazione; dal coordinamento con l'art. 370 c.p.c. si ricava il termine di 40 giorni per la notifica del controricorso.
art. 342 c.p.c.
La censura in cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello richiede l'indicazione completa o comunque significativa del contenuto dei motivi di appello per dimostrare la specificità delle doglianze.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesti la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 1226 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ne esclude la pertinenza concreta perché la censura in sostanza mira a una rivalutazione del fatto.
art. 360 c.p.c.
È usato come parametro del ricorso, ma la Corte osserva che il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente, ratione temporis applicabile.
art. 112 c.p.c.
La condanna al pagamento di una somma maggiore di quella domandata integra ultrapetizione e comporta cassazione della sentenza sul punto.
artt. 113 e 115 c.p.c.
Richiamati nel quarto motivo, ma la Corte ritiene la doglianza generica e, in parte, nuova.
DPR n. 633/1972
La ricorrente lo invoca per l'aliquota IVA applicabile ai lavori di ristrutturazione, ma la questione è ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e non trattata nei gradi di merito.
L. n. 488/1999
Richiamata dalla ricorrente quale fonte di modifica della disciplina IVA sui lavori edilizi, ma senza specificazione delle disposizioni asseritamente violate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso, in modo completo o almeno nelle parti essenziali, il contenuto dei motivi di appello, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a denunciare vizi motivazionali non più deducibili nei termini previsti dall'art. 360 c.p.c. sono inammissibili in sede di legittimità.
- Integra ultrapetizione la pronuncia che condanni il debitore al pagamento di una somma superiore a quella domandata dalla controparte; il vizio impone la cassazione della decisione sul punto.
- È inammissibile la doglianza di violazione di legge formulata in modo generico con riferimento all'intero corpo normativo, senza indicare la specifica disposizione asseritamente violata, e parimenti è inammissibile la questione nuova non trattata nella sentenza impugnata se non è dimostrata la sua deduzione nei gradi di merito.
- La procura apposta a margine del controricorso o del ricorso per cassazione, per la sua inerenza materiale all'atto, soddisfa il requisito della specialità anche se fa riferimento al 'presente giudizio' senza ulteriori specificazioni.
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