Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4013/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), 4 aprile 2025, n. 284, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che la somministrazione fosse svolta solo occasionalmente, gratuitamente, senza scopo di lucro e in favore esclusivo dei soci, i quali avrebbero consumato alimenti e bevande da loro stessi procurati. Ha dedotto che tale attività non costituisse somministrazione al pubblico né attività commerciale e non richiedesse quindi alcun titolo abilitativo; ha inoltre contestato l'accertamento amministrativo, ritenendolo fondato su dichiarazioni del presidente non verbalizzate o travisate e privo di specifiche verifiche sulla presenza di non soci, sulla percezione di corrispettivi e sull'organizzazione stabile e professionale dell'attività. Ha lamentato anche il difetto di motivazione dell'ordinanza e della sentenza. Con ulteriore motivo ha invocato il riconoscimento ENAC dell'aviosuperficie e l'art. 701 del codice della navigazione, sostenendo che la somministrazione occasionale ai soci costituisse attività accessoria e funzionale all'attività aeronautica. Ha infine censurato la necessità della DIA o SCIA per la somministrazione riservata ai soci e dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per la sospensione di un'attività asseritamente priva di rilevanza esterna. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il secondo e il quarto motivo erano anche inammissibili ai sensi dell'art. 104 c.p.a., perché non ritualmente proposti con il ricorso introduttivo, ma li ha esaminati comunque, ritenendoli complessivamente infondati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha stabilito che anche un'associazione sportiva dilettantistica che somministri alimenti e bevande esclusivamente ai propri associati, anche gratuitamente e senza finalità di lucro commerciale, deve presentare prima dell'inizio dell'attività la SCIA prevista dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 235/2001. La natura non commerciale dell'attività ai fini tributari non elimina l'obbligo amministrativo di previa segnalazione. Poiché i sopralluoghi comunali avevano accertato lo svolgimento dell'attività di circolo privato con somministrazione in assenza di titolo autorizzativo, l'ordinanza di sospensione trovava fondamento nella violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 235/2001. L'art. 701 del codice della navigazione è stato ritenuto non pertinente, perché non disciplina la somministrazione di alimenti e bevande nelle aviosuperfici e, facendo salve le competenze degli enti locali, non esclude quelle comunali in materia di pubblici esercizi. Non sono stati ritenuti invocabili proporzionalità e ragionevolezza, trattandosi di attività di controllo e vigilanza vincolata. La motivazione dell'ordinanza è stata considerata sufficiente mediante il richiamo agli accertamenti degli organi di vigilanza, dai quali risultava l'assenza della SCIA o di altra legittimazione ex lege. Le spese del grado di appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 235/2001

    le associazioni e i circoli ... che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali ... presentano al Comune ... una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    L'associazione o il circolo che somministra alimenti e bevande esclusivamente ai propri associati deve presentare previamente la SCIA; l'obbligo sussiste anche quando l'attività non abbia natura commerciale ai fini tributari.

  • art. 19 l. 241/1990

    La denuncia di inizio attività richiamata dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2001 deve oggi intendersi come segnalazione certificata di inizio attività.

  • art. 64, comma 1, d.lgs. n. 59/2010

    È richiamato quale titolo normativo per la somministrazione a terzi estranei, distinta dalla somministrazione riservata agli associati disciplinata dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2001.

  • art. 148, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    La non commercialità dell'attività associativa ai fini tributari non esclude l'obbligo amministrativo di presentazione della SCIA.

  • art. 701 codice della navigazione

    Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

    La disposizione non disciplina la somministrazione di alimenti e bevande nelle aviosuperfici e non sottrae tale attività alle competenze degli enti locali.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello sono inammissibili i motivi nuovi non proposti ritualmente nel giudizio di primo grado; nel caso concreto il giudice ha comunque esaminato i motivi, ritenendoli infondati.

Massime di principio

  • La somministrazione di alimenti e bevande svolta da un'associazione sportiva dilettantistica esclusivamente in favore dei propri associati richiede, prima dell'inizio dell'attività, la presentazione della SCIA prevista dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 235/2001, anche quando l'attività sia gratuita, occasionale, senza scopo di lucro e non commerciale ai fini tributari.
  • La qualificazione di un'attività come non commerciale ai fini fiscali non esclude gli obblighi amministrativi di previa segnalazione o legittimazione previsti dalla disciplina dei pubblici esercizi.
  • Il riconoscimento amministrativo di un'aviosuperficie non assorbe né esclude le competenze degli enti locali in materia di somministrazione di alimenti e bevande; l'art. 701 del codice della navigazione non costituisce titolo per esercitare tale attività senza SCIA.
  • Quando l'amministrazione esercita poteri vincolati di controllo e vigilanza sulla mancanza del titolo necessario per un'attività, la sospensione prevista dalla disciplina applicabile non richiede una specifica ponderazione discrezionale secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza; la motivazione può consistere nel richiamo agli accertamenti degli organi di vigilanza che comprovino l'assenza del titolo.
  • In appello sono inammissibili i motivi che non siano stati ritualmente proposti con il ricorso introduttivo; l'inammissibilità può essere assorbita quando gli stessi motivi risultino comunque infondati.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniAppello
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.