Cassazione Civile, Ordinanza n. 10360/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e chirurgia e poi ammessi a corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1990, hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla adeguata retribuzione prevista dall'acquis communautaire per i medici specializzandi, lamentando che l'ordinamento interno avesse recepito in ritardo e in modo incompleto le direttive europee in materia. Il tribunale aveva respinto la domanda dichiarandola prescritta e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i medici hanno denunciato violazione di norme eurounitarie, costituzionali e codicistiche sulla prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della piena percepibilità del danno, anche a causa dell'incertezza normativa e giurisprudenziale su legittimazione passiva, giurisdizione e natura della situazione giuridica; hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'effettività della tutela giurisdizionale in tale contesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto consolidato l'orientamento per cui il diritto risarcitorio da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulla formazione specialistica dei medici si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il beneficio solo a chi fosse già munito di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La Corte ha escluso che le incertezze giurisprudenziali sulla legittimazione passiva o sulla giurisdizione possano impedire la decorrenza della prescrizione, trattandosi di ostacoli solo di fatto e non giuridici. Ha anche ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite e al pagamento di una somma per პასუხისმგabilità processuale aggravata, oltre agli ulteriori effetti di legge.
Norme richiamate
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento della Corte di cassazione consolidato e non offra argomenti per mutarlo
art. 2934 c.c.
richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; sono irrilevanti le sole incertezze giurisprudenziali che non impediscono giuridicamente l'esercizio del diritto
art. 2938 c.c.
richiamato tra le norme sulla prescrizione
art. 96, terzo comma, c.p.c.
fondamento della condanna per responsabilità processuale aggravata
art. 97, primo comma, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 96, terzo comma, per la condanna solidale alle spese e alla sanzione processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 5 Trattato istitutivo della CE
richiamato nel motivo di ricorso come parametro eurounitario
art. 189 Trattato istitutivo della CE
richiamato nel motivo di ricorso come parametro eurounitario
art. 10 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 19, comma 1, Trattato sull'Unione Europea
richiamato nel motivo di ricorso
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato nel motivo di ricorso
direttiva CEE n. 82/76
tra le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione avrebbe generato il danno
direttiva CEE n. 75/363
tra le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione avrebbe generato il danno
direttiva n. 93/16
richiamata come testo comunitario di riferimento sulle specializzazioni mediche
Protocollo n. 1 CEDU, art. 1
richiamato nel motivo di ricorso
artt. 1, 10, 11, 12 preleggi
richiamati nel motivo di ricorso
d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6
indicato come recepimento interno delle direttive sulla formazione specialistica
L. n. 370 del 1999, art. 11
ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo ai titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
Massime di principio
- Per le domande risarcitorie fondate sul tardivo o incompleto recepimento di direttive UE in materia di formazione medica specialistica, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui l'ordinamento interno ha preso posizione normativa definitiva, qui individuata nel 27 ottobre 1999, non dalla successiva elaborazione giurisprudenziale che abbia chiarito in modo più preciso il quadro soggettivo o processuale.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., impediscono la decorrenza della prescrizione solo gli impedimenti di natura giuridica che rendano impossibile l'esercizio del diritto; non rilevano invece le incertezze interpretative della giurisprudenza circa la legittimazione passiva, la natura dell'azione o il giudice competente.
- La proposizione di un'azione amministrativa strumentale può interrompere la prescrizione del successivo diritto soggettivo risarcitorio, quando la prima iniziativa sia funzionale al pieno esercizio della tutela finale e vi sia continuità di interesse protetto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato in materia di prescrizione, senza offrire argomenti idonei a sollecitarne il superamento.
- Le spese possono essere poste in solido a carico di più soccombenti anche in assenza di un rapporto sostanziale indivisibile, quando vi sia comunanza di interessi e identità delle questioni controverse; può inoltre essere applicata la condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata in presenza di lite contrastante con indirizzi giurisprudenziali ormai stabili.
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