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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10360/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, laureati in medicina e chirurgia e poi ammessi a corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1990, hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla adeguata retribuzione prevista dall'acquis communautaire per i medici specializzandi, lamentando che l'ordinamento interno avesse recepito in ritardo e in modo incompleto le direttive europee in materia. Il tribunale aveva respinto la domanda dichiarandola prescritta e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i medici hanno denunciato violazione di norme eurounitarie, costituzionali e codicistiche sulla prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della piena percepibilità del danno, anche a causa dell'incertezza normativa e giurisprudenziale su legittimazione passiva, giurisdizione e natura della situazione giuridica; hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sull'effettività della tutela giurisdizionale in tale contesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto consolidato l'orientamento per cui il diritto risarcitorio da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulla formazione specialistica dei medici si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il beneficio solo a chi fosse già munito di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La Corte ha escluso che le incertezze giurisprudenziali sulla legittimazione passiva o sulla giurisdizione possano impedire la decorrenza della prescrizione, trattandosi di ostacoli solo di fatto e non giuridici. Ha anche ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite e al pagamento di una somma per პასუხისმგabilità processuale aggravata, oltre agli ulteriori effetti di legge.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento della Corte di cassazione consolidato e non offra argomenti per mutarlo

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; sono irrilevanti le sole incertezze giurisprudenziali che non impediscono giuridicamente l'esercizio del diritto

  • art. 2938 c.c.

    richiamato tra le norme sulla prescrizione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    fondamento della condanna per responsabilità processuale aggravata

  • art. 97, primo comma, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 96, terzo comma, per la condanna solidale alle spese e alla sanzione processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 5 Trattato istitutivo della CE

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro eurounitario

  • art. 189 Trattato istitutivo della CE

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro eurounitario

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 19, comma 1, Trattato sull'Unione Europea

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato nel motivo di ricorso

  • direttiva CEE n. 82/76

    tra le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione avrebbe generato il danno

  • direttiva CEE n. 75/363

    tra le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione avrebbe generato il danno

  • direttiva n. 93/16

    richiamata come testo comunitario di riferimento sulle specializzazioni mediche

  • Protocollo n. 1 CEDU, art. 1

    richiamato nel motivo di ricorso

  • artt. 1, 10, 11, 12 preleggi

    richiamati nel motivo di ricorso

  • d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    indicato come recepimento interno delle direttive sulla formazione specialistica

  • L. n. 370 del 1999, art. 11

    ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo ai titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo

Massime di principio

  • Per le domande risarcitorie fondate sul tardivo o incompleto recepimento di direttive UE in materia di formazione medica specialistica, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui l'ordinamento interno ha preso posizione normativa definitiva, qui individuata nel 27 ottobre 1999, non dalla successiva elaborazione giurisprudenziale che abbia chiarito in modo più preciso il quadro soggettivo o processuale.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., impediscono la decorrenza della prescrizione solo gli impedimenti di natura giuridica che rendano impossibile l'esercizio del diritto; non rilevano invece le incertezze interpretative della giurisprudenza circa la legittimazione passiva, la natura dell'azione o il giudice competente.
  • La proposizione di un'azione amministrativa strumentale può interrompere la prescrizione del successivo diritto soggettivo risarcitorio, quando la prima iniziativa sia funzionale al pieno esercizio della tutela finale e vi sia continuità di interesse protetto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato in materia di prescrizione, senza offrire argomenti idonei a sollecitarne il superamento.
  • Le spese possono essere poste in solido a carico di più soccombenti anche in assenza di un rapporto sostanziale indivisibile, quando vi sia comunanza di interessi e identità delle questioni controverse; può inoltre essere applicata la condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata in presenza di lite contrastante con indirizzi giurisprudenziali ormai stabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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