Ordinanza n. 120/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: del provvedimento cat. A. 12/2025 Cont. Cit., del 13.10.2026 emesso dal Questore di Palermo, n. prot. 0273662, notificato dall’Ambasciata italiana in Bangladesh il 17.10.2025, di revoca di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di ungo periodo (PSLP), n. I15237318;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Palermo di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la difesa cautelare si fondava anche su documentazione medica, della quale non è stata fornita una traduzione neppure in sede giurisdizionale. È stata inoltre contestata, in sostanza, l’applicazione dell’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998, prospettando l’automatismo della revoca e valorizzando le condizioni di salute documentate.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e con il sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, la mancata traduzione della documentazione medica ne ha indebolito la rilevanza probatoria; inoltre, l’ampia motivazione del provvedimento impugnato ha evidenziato che il Questore non aveva applicato automaticamente l’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998, ma aveva svolto una valutazione non automatica. L’istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerata la carenza di difese scritte della difesa erariale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha applicato il sommario esame cautelare, ravvisando l’insufficienza del fumus boni iuris.
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
Costituisce la disposizione applicata dall’amministrazione per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il TAR ha rilevato che la sua applicazione non è avvenuta in modo automatico, alla luce dell’ampia motivazione dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata produzione di una traduzione della documentazione medica può incidere negativamente sulla consistenza probatoria delle allegazioni poste a fondamento della domanda cautelare.
- Ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’applicazione dell’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. 286/1998 non è automaticamente illegittima: occorre verificare, in concreto, se il provvedimento amministrativo sia adeguatamente motivato e dimostri l’assenza di automatismo nella valutazione.
- L’ampiezza e il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato possono escludere, nella fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris della censura basata sull’automatica applicazione della norma di revoca.
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