Sentenza del 21/06/2016 n. 12770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha deciso nel merito i cinque motivi né la questione di costituzionalità: il Comune ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e compensato integralmente le spese processuali. Non è stato stabilito un vincitore nel merito della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI per il 2005, emessi dal Comune su fabbricati della cooperativa accatastati nelle categorie D/7 e C/6. La società sosteneva che gli immobili fossero esenti perché utilizzati per manipolare e trasformare prodotti agricoli conferiti dai soci. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della Commissione tributaria provinciale di Forlì, la CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello del Comune, ma ritenuto gli immobili rurali e non soggetti a ICI, disapplicando il classamento catastale e applicando retroattivamente la disciplina sulla ruralità. Il Comune ha proposto cinque motivi: disapplicazione del classamento senza domanda e senza presupposti; contrasto con la necessità di contestare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità; irrilevanza, ai fini ICI, dei requisiti previsti per l’accatastamento rurale; motivazione carente sulla ruralità e sulla prova dei relativi presupposti; natura non retroattiva della modifica normativa e mancata considerazione dei requisiti fiscali dell’attività agricola. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale della retroattività.
Massime di principio
- La decisione non chiarisce se gli immobili strumentali di una cooperativa agricola, classificati in categorie catastali non rurali, fossero esenti da ICI: l’estinzione per rinuncia impedisce di ricavare dalla sentenza una regola di merito o di considerare accolte le tesi del Comune.
- In casi analoghi occorre distinguere la verifica dei requisiti sostanziali di ruralità dalla classificazione catastale e dalla possibilità di disapplicare o contestare il classamento; la sentenza qui fornita non risolve tale rapporto.
- La rinuncia agli atti può determinare la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di ricorso; in questo caso la Corte ha compensato le spese.
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