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Sentenza

Sentenza n. 877/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione del Direttore Appalti n. 352 del 31.10.2025, con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato la “Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all'art. 3 l.r. 19/2007 e s.m.i. e per l'azienda usl Valle d'Aosta”; - di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati, sia singolarmente che complessivamente, con particolare riferimento ai verbali del 04.09.2025, del 15.09.2025 e del 29.09.2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi, derivanti e conseguenti agli atti impugnati, ancorché non noti, ivi incluso il contratto di fornitura relativo al lotto 1, se nel frattempo intervenuto. nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto, qualora medio tempore stipulato; e per la condanna dell'Amministrazione all'aggiudicazione della fornitura e al subentro nella fornitura e nel contratto in favore della Valsecchi Cancelleria S.r.l., seconda graduata, ovvero per la condanna dell'Amministrazione medesima al risarcimento del danno per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202503449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione di una procedura aperta per la fornitura di prodotti di cancelleria, con richiesta di annullamento degli atti di gara, declaratoria di inefficacia del contratto e subentro o risarcimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto unico in favore dell’impresa prima classificata, deducendo due motivi. Con il primo ha sostenuto che la stazione appaltante avesse illegittimamente utilizzato il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 per consentire all’aggiudicataria di modificare l’offerta e sostituire due prodotti privi dei requisiti tecnici minimi: una cartella per documenti indicata nelle schede come in cartoncino anziché in polipropilene e mine da 0,5 indicate come di gradazione 2B anziché B. Ha dedotto violazione della lex specialis, degli artt. 82, 87 e 101 d.lgs. 36/2023, dell’autovincolo della stazione appaltante, dei principi di fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha contestato la conformità di una bobina di film trasparente per imballaggi, dichiarata lunga 300 metri ma asseritamente lunga soltanto 250, nonché la sufficienza delle certificazioni ambientali relative a sedici dei prodotti offerti come ecologici.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la richiesta di chiarimenti ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, poiché l’offerta presentava ambiguità nelle schede tecniche, pur contenendo la dichiarazione di conformità dei prodotti. I chiarimenti non hanno modificato l’offerta né comportato la sostituzione dei prodotti: i codici e i produttori erano rimasti invariati e le dichiarazioni dei produttori hanno confermato che gli articoli originariamente offerti potevano essere forniti con le caratteristiche richieste. Il TAR ha precisato che la dichiarazione del produttore relativa alle mine, successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, era rilevante quale prova della conformità originaria del prodotto e non introduceva una modifica successiva dell’offerta. Quanto alla bobina, la dichiarazione della produttrice ha confermato che l’articolo offerto, realizzato su misura, poteva avere la lunghezza di 300 metri richiesta dal capitolato. Quanto ai prodotti ecologici, il disciplinare richiedeva almeno 33 articoli, pari al 10% dei 332 prodotti; l’aggiudicataria ne aveva offerti 75 con certificazioni, sicché anche escludendo i 16 contestati ne restavano 59, comunque sufficienti. Sono state quindi ritenute infondate le censure di violazione della lex specialis, illegittimo soccorso istruttorio, aliud pro alio, difetto di istruttoria e irragionevolezza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

    La disposizione consente il soccorso istruttorio in senso stretto o soccorso procedimentale, diretto a chiarire ambiguità dell’offerta e ricostruire con certezza la volontà negoziale, ma vieta qualsiasi modifica dell’offerta e qualsiasi sostituzione dei prodotti originariamente indicati.

  • art. 82 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale parametro relativo alla conformità dell’offerta alla documentazione di gara e alle specifiche tecniche.

  • art. 87 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale parametro relativo alle prescrizioni tecniche e alla verifica della conformità dei prodotti offerti.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    Imponeva, tra l’altro, l’offerta di almeno il 10% dei prodotti, in termini di tipologia, come prodotti di cancelleria ecologica.

  • art. 22 del disciplinare di gara

    È richiamato quale disposizione della lex specialis rilevante per la disciplina dell’offerta e della verifica dei requisiti dei prodotti.

  • art. 5 del capitolato tecnico

    È richiamato quale fonte delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti richieste a pena di esclusione.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull’offerta tecnica o economica quando essa presenti ambiguità, purché i chiarimenti rendano certa la volontà negoziale già espressa e non modifichino l’offerta né sostituiscano i prodotti originariamente indicati.
  • La produzione, anche successiva alla scadenza del termine per presentare le offerte, di una dichiarazione del produttore può essere utilizzata per comprovare che il prodotto già originariamente offerto possedeva sin dall’inizio le caratteristiche tecniche richieste, quando tale dichiarazione non introduce un prodotto diverso né modifica l’impegno negoziale.
  • Non vi è modifica dell’offerta quando i chiarimenti confermano la conformità dei prodotti identificati dagli stessi codici e produttori indicati nell’offerta originaria, anche se le schede tecniche presentano descrizioni ambigue o parzialmente difformi.
  • La verifica del requisito quantitativo previsto dalla lex specialis per una categoria di prodotti deve essere effettuata considerando la soglia minima richiesta: se i prodotti certamente conformi eccedono comunque tale soglia, l’eventuale contestazione relativa ad altri prodotti non è idonea a incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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