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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04807/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva, contestando il giudizio di responsabilità e, in sostanza, chiedendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova. Con il secondo motivo si lamentavano gli stessi vizi in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, perché la Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione immune da vizi logici sulla responsabilità e sulla configurabilità della truffa. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione d'appello sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era pertinente e non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, qui insussistente. All'imputato sono state inoltre applicate le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state invocate come oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione discrezionale del giudice di merito sul loro mancato riconoscimento, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma la Corte valorizza la presenza di una motivazione della sentenza di merito esente da vizi logici, idonea a sorreggere la dichiarazione di responsabilità e la determinazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito, né sovrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle prove, salvo i limiti del sindacato sulla tenuta logica della motivazione nei casi in cui emergano vizi effettivi.
  • Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva e quello di illogicità della motivazione non possono essere prospettati per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o dell'attendibilità dei testimoni.
  • La motivazione sul giudizio di responsabilità è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esposto in modo coerente le ragioni della decisione e l'illogicità denunciata non sia manifesta.
  • La valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche e sulla misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia meramente apparente o presenti una manifesta illogicità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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