Sentenza n. 2486/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2024, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma ha disposto il rigetto della procedura di emersione avente-OMISSIS-, inviata dalla Sig.ra -OMISSIS- per assumere il Sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della procedura di emersione dal lavoro irregolare per carenza del requisito reddituale della datrice di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sull'emersione e dell'art. 2, comma 2, l. 241/1990, lamentando di non avere ricevuto la comunicazione relativa alle cause ostative, nonché la violazione del termine generale di conclusione del procedimento e del termine di 180 giorni individuato dalla giurisprudenza per i procedimenti in materia di immigrazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, sostenendo che la carenza reddituale imputabile alla datrice di lavoro non avrebbe dovuto ricadere sul lavoratore, il quale avrebbe posseduto gli altri requisiti per l'emersione. Ha inoltre sostenuto di avere diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in ragione del tempo trascorso per la definizione della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il requisito reddituale della datrice di lavoro, previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. 34/2020 e concretamente determinato dall'art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020, costituisca una condizione indefettibile e originaria della procedura di emersione. La sua mancanza non è una causa imputabile al datore di lavoro suscettibile di essere superata a favore del lavoratore, ma determina l'insussistenza ab origine dei presupposti normativi per la regolarizzazione. Poiché l'incapienza reddituale non era stata specificamente contestata, il fatto è stato ritenuto provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il giudice ha escluso anche la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione: tale permesso presuppone l'accertata sussistenza originaria dei requisiti di emersione, che mancava nel caso concreto, sicché permaneva la condizione di irregolarità. Quanto alle garanzie partecipative, il ricorrente aveva depositato la comunicazione di preavviso di rigetto, inviata ai domicili indicati nella domanda e comunque giunta alla sua conoscenza; non risultava pertanto una lesione concreta del diritto di difesa. In ogni caso, la reiezione era vincolata dalla mancanza del requisito reddituale, con conseguente applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. La violazione del termine di conclusione del procedimento, pur potendo assumere rilievo ai fini della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, non incideva sulla validità del provvedimento, trattandosi di termine ordinatorio; il ricorrente non aveva inoltre allegato o provato un pregiudizio concreto né formulato domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare applicabile al caso; la procedura richiede il rispetto dei requisiti normativi previsti.
art. 103, commi 5 e 6, d.l. 34/2020
Prevede il requisito reddituale del datore di lavoro quale condizione indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di emersione.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
Determina in concreto il requisito reddituale richiesto al datore di lavoro ai fini della regolarizzazione.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai termini di conclusione del procedimento; il giudice ha ritenuto il termine ordinatorio, la cui violazione non determina l'invalidità dell'atto finale.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Si applica quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, rendendo non invalidante la violazione delle garanzie partecipative.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Consente di considerare provati i fatti non specificamente contestati; il mancato possesso del requisito reddituale è stato ritenuto non contestato e quindi provato.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 del d.l. 34/2020, il requisito reddituale del datore di lavoro costituisce una condizione originaria e indefettibile della regolarizzazione; la sua mancanza determina l'insussistenza dei presupposti normativi e non può essere superata in favore del lavoratore qualificandola come causa imputabile esclusivamente al datore.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dal d.l. 34/2020 quando difettino ab origine i requisiti della regolarizzazione; tale permesso presuppone invece che tali requisiti siano stati originariamente accertati.
- Quando la mancanza di un requisito indefettibile rende vincolato il rigetto della domanda di emersione, l'eventuale violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo, ove il termine abbia natura ordinatoria, non determina l'invalidità del provvedimento finale, ferma la possibile responsabilità risarcitoria dell'amministrazione in presenza di un danno concretamente allegato e provato.
- Nel processo amministrativo, il fatto non specificamente contestato dalla parte può essere ritenuto provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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