Sentenza n. 1923/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del parere di liquidazione n. 3109 del 7 aprile 2025 emesso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili acquisito in data 3 luglio 2025 a seguito di accesso ai documenti amministrativi presentato in data 3 giugno 2025; - dei relativi verbali della Commissione e/o Delegato per i pareri in materia di quantificazione dei compensi presso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenenti il parere in merito alla quantificazione dei compensi in questione; - ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non noto a parte ricorrente. e per la condanna al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere di liquidazione degli onorari e dei compensi professionali emesso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (cliente del professionista)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il parere di liquidazione emesso dall’Ordine su istanza di un professionista, relativo a compensi per prestazioni professionali dell’importo di € 818.766,88, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. In via preliminare, l’Ordine e i controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse all’impugnazione, sostenendo che il parere avrebbe la sola funzione di precostituire la prova scritta per l’eventuale procedimento monitorio e non sarebbe vincolante nel successivo giudizio civile. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: a) violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, del d.lgs. 139/2005 e del regolamento dell’Ordine del 29 giugno 2022, per omessa o invalida comunicazione di avvio del procedimento e lesione della partecipazione procedimentale; la comunicazione sarebbe stata inviata a un indirizzo di posta elettronica ordinaria non riferibile alla società o al suo legale rappresentante e con errata indicazione del cognome del destinatario; b) difetto assoluto di motivazione e violazione del regolamento, perché il parere avrebbe riconosciuto i compensi nonostante l’assenza di un preventivo accettato, la partecipazione di più professionisti alle prestazioni e la richiesta dell’intero compenso da parte di un solo professionista anche nell’interesse di un’associazione professionale, nonché senza motivare l’aumento rispetto ai parametri base; c) eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento, in quanto il parere, pur incidendo sulla posizione del cliente, sarebbe stato adottato senza il contraddittorio necessario. La società ha inoltre formulato una domanda risarcitoria, prospettando un pregiudizio economico collegato alla possibile emissione di un decreto ingiuntivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto sussistente l’interesse concreto e attuale a impugnare il parere, qualificato come atto amministrativo definitivo, soggettivamente e oggettivamente amministrativo, poiché non si limita a certificare la conformità della parcella alla tariffa, ma comporta una valutazione di congruità della prestazione resa. Il parere incide immediatamente sulla sfera giuridica del cliente anche perché attribuisce alla parcella valore di fede privilegiata e rilevanza vincolante per il giudice civile ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, pur restando contestabili nel successivo giudizio di cognizione l’effettività delle prestazioni, la tariffa applicabile e l’importo dovuto. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la violazione delle garanzie partecipative. Il regolamento dell’Ordine impone la comunicazione di avvio sia al professionista sia al cliente controinteressato, con indicazione del responsabile del procedimento, del diritto di accesso, della facoltà di presentare osservazioni e della possibilità di chiedere un tentativo di amichevole composizione. È risultato documentalmente provato che la comunicazione era stata inviata mediante posta elettronica ordinaria non riferibile alla società o al suo legale rappresentante; inoltre, il parere non era stato notificato alla società, che ne aveva appreso l’esistenza solo aliunde e mediante accesso agli atti. L’Ordine non ha contestato adeguatamente tali circostanze né fornito prova contraria. Il vizio non è stato ritenuto meramente formale e non è stata applicata la sanatoria prevista dall’art. 21-octies l. 241/1990: il parere implica una valutazione sostanziale di congruità, il contraddittorio può fornire elementi istruttori necessari e la comunicazione consente anche di attivare il tentativo di composizione amichevole. L’omissione ha quindi inciso concretamente sulle garanzie partecipative e ha determinato incompletezza dell’istruttoria. Il parere è stato annullato e l’Ordine è stato onerato di rinnovare il procedimento garantendo la piena e concreta partecipazione della società. La domanda risarcitoria è stata respinta perché fondata su un pregiudizio solo eventuale e non attuale: non risultava emesso alcun decreto ingiuntivo e l’annullamento del parere aveva comunque fatto venir meno l’ipotetico danno. L’Ordine è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 113 Cost.
La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione giustifica l’immediata impugnabilità del parere di congruità, quale atto amministrativo definitivo immediatamente lesivo.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; la decisione valorizza, in concreto, la necessità di un’istruttoria completa e partecipata.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie di comunicazione di avvio e partecipazione devono essere assicurate al soggetto concretamente inciso dal procedimento, quando la sua partecipazione è funzionale alla completezza dell’istruttoria.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dal regolamento dell’Ordine quale fondamento della facoltà del controinteressato di presentare osservazioni e note scritte.
art. 21-octies l. 241/1990
Non è applicabile quando la violazione partecipativa incide concretamente sulla formazione della decisione, perché il contraddittorio è idoneo a fornire elementi istruttori e consente l’esercizio di facoltà sostanziali, come il tentativo di composizione amichevole.
art. 12, comma 1, lett. i), d.lgs. 139/2005
Costituisce la base normativa dell’istanza del professionista per il parere dell’Ordine sulla liquidazione dei compensi.
art. 12, comma 1, lett. h), d.lgs. 139/2005
Prevede la facoltà di richiedere il tentativo di amichevole composizione tra professionista e cliente, che deve essere comunicata al cliente nell’ambito del procedimento.
art. 9, comma 4, d.l. 1/2012
Invocato dalla ricorrente con riguardo all’obbligo di preventivo; il giudice non ha deciso nel merito tale censura, avendo ritenuto assorbente il vizio partecipativo.
artt. 3 e 5 del Regolamento dell’Ordine del 29 giugno 2022
La comunicazione di avvio deve contenere l’avviso di avvio del procedimento, il responsabile, il diritto di accesso, la facoltà di presentare osservazioni e la possibilità di richiedere il tentativo di amichevole composizione; le comunicazioni devono essere effettuate tramite PEC o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.
Il regolamento impone la comunicazione di avvio al cliente controinteressato e richiede modalità comunicative idonee a garantirne l’effettiva conoscenza e partecipazione.
Massime di principio
- Il parere di congruità e liquidazione dei compensi adottato da un ordine professionale è un atto amministrativo immediatamente impugnabile dal cliente quando incide direttamente sulla sua sfera giuridica, anche se rileva nell’eventuale procedimento monitorio civile e resta contestabile nel successivo giudizio di cognizione.
- Il parere di congruità dell’ordine professionale non costituisce una mera certificazione formale della corrispondenza tra parcella e tariffa, ma implica una valutazione sostanziale della congruità delle prestazioni e dell’importo richiesto; per tale ragione il procedimento deve assicurare il contraddittorio con il cliente interessato.
- Quando il regolamento dell’ordine professionale prescrive la comunicazione di avvio al cliente, l’invio a un indirizzo di posta elettronica ordinaria non riferibile al cliente o al suo legale rappresentante non integra una comunicazione idonea a garantire la partecipazione procedimentale.
- La violazione delle garanzie partecipative non è meramente formale e non può essere neutralizzata ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990 quando la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi istruttori rilevanti e consentire l’attivazione di strumenti di composizione amichevole previsti dal procedimento.
- L’omessa partecipazione del soggetto concretamente inciso dal provvedimento determina incompletezza dell’istruttoria quando il contraddittorio è funzionale alla migliore rappresentazione degli interessi privati e alla valutazione sostanziale demandata all’amministrazione.
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