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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36146/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di due proprietari di ottenere la demolizione di una scala esterna costruita nel 2006 a servizio dell'abitazione dei vicini, sul presupposto che essa fosse stata realizzata a distanza di circa 3 metri dal confine con il loro fondo, sul quale insisteva una strada privata denominata via Quarenghi, in violazione della distanza regolamentare di 5 metri. I convenuti si sono difesi sostenendo che la strada fosse pubblica o comunque gravata da uso pubblico, perché prevista nel piano regolatore generale come collegamento tra due vie comunali, realizzata previo scomputo degli oneri di urbanizzazione, e comunque utilizzata dalla collettività; hanno inoltre contestato che la scala fosse una costruzione rilevante ai fini delle distanze. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo applicabile la deroga per le strade private a fondo cieco a servizio di singoli edifici. In appello gli attori hanno insistito sull'erronea applicazione di tale deroga, assumendo che la strada non fosse al servizio di un solo edificio ma di più edifici. In cassazione hanno dedotto: violazione del giudicato esterno che avrebbe accertato la natura privata della strada e l'assenza di uso pubblico; violazione delle norme sulla forma scritta e sui requisiti della servitù di uso pubblico e dell'acquisto per usucapione; erronea estensione dell'art. 879 c.c. anche alle costruzioni interne al fondo; errata esclusione dell'applicazione dell'art. 58.5 del regolamento edilizio comunale e dell'art. 9 d.m. 1444/1968.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza amministrativa invocata non era provata come passata in giudicato e, comunque, non vincolava il controricorrente rimasto estraneo a quel giudizio, né poteva estendersi il giudicato formato in sede possessoria al giudizio petitorio. Ha respinto il secondo motivo affermando che, ai fini dell'art. 879, comma 2, c.c., rileva l'uso pubblico concreto della strada più che la proprietà del suolo, e che nella fattispecie la strada era stata destinata in concreto al servizio della collettività, con costituzione di una servitù di uso pubblico mediante dicatio ad patriam; ha inoltre ribadito che grava su chi invoca le distanze l'onere di provare la natura privata dell'area confinante. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che l'esonero dalle distanze opera per i fabbricati confinanti con vie pubbliche anche quando non insistano materialmente sul confine, e che il rinvio dell'art. 879, comma 2, c.c. alle leggi e ai regolamenti riguarda la disciplina delle costruzioni e non reintroduce l'obbligo di rispettare le distanze tra fabbricati quando vi sia una via pubblica o gravata da uso pubblico interposta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto contro la ratio della decisione di primo grado e non contro quella d'appello, che aveva escluso l'applicazione delle distanze in ragione della natura pubblica o ad uso pubblico della strada, non per la qualificazione della strada come fondo cieco a servizio di singoli edifici. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è opponibile solo se provato e nei limiti soggettivi del processo in cui si è formato.

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della decisione richiamata doveva essere dimostrata dalla parte che invocava il giudicato.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per provare il passaggio in giudicato della sentenza esterna è necessaria l'idonea certificazione della cancelleria.

  • art. 879, secondo comma, c.c.

    L'esonero dalle distanze vale per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche, e si estende alle strade private gravate da servitù di uso pubblico; il rinvio alle leggi e regolamenti riguarda la disciplina delle costruzioni, non la reintroduzione delle distanze tra fabbricati.

  • art. 873 c.c.

    Le distanze tra costruzioni non operano quando si applica l'esenzione prevista per le costruzioni confinanti con vie pubbliche ex art. 879 c.c.

  • art. 878 c.c.

    Richiamato in relazione al sistema delle distanze tra costruzioni e alla deroga per le vie pubbliche.

  • art. 832 c.c.

    Citato dai ricorrenti a fondamento della proprietà dell'area, ma non decisivo rispetto alla servitù di uso pubblico accertata in fatto.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza assumerne una specifica portata decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'esistenza di una convenzione traslativa o costitutiva in mancanza di atto scritto.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità della forma scritta per l'atto volto a trasferire o costituire diritti reali.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in chiave di invalidità dell'asserita convenzione non risultante da atto scritto.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della tesi sul preteso trasferimento della strada al Comune.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per affermare che l'interpretazione che reintroducesse le distanze tramite il rinvio regolamentare sarebbe contraria ai canoni ermeneutici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    Richiamato come fonte regolamentare sulle distanze minime tra fabbricati e confini, ma ritenuto non operante nel caso di strada pubblica o ad uso pubblico interposta.

  • art. 58.5 del regolamento edilizio del Comune di Mapello

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la deroga locale sulle strade a fondo cieco non era la ratio della decisione impugnata in appello, che si fondava invece sulla natura pubblica o ad uso pubblico della strada.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi eccepisce il giudicato esterno deve provarne non solo l'esistenza, ma anche l'avvenuto passaggio in giudicato mediante idonea certificazione; in mancanza, il giudicato non può essere opposto.
  • Il giudicato formato tra alcune parti non è automaticamente opponibile a un soggetto rimasto estraneo al precedente giudizio, salvo ricorrano stretti presupposti di efficacia riflessa e non vi sia pregiudizio giuridico per il terzo.
  • Il giudicato pronunciato in sede possessoria non fa stato nel giudizio petitorio, perché la tutela possessoria prescinde dall'accertamento del diritto dominicale.
  • Ai fini dell'art. 879, comma 2, c.c., ciò che rileva non è la proprietà formale del suolo stradale, ma l'uso pubblico concreto della strada da parte della collettività.
  • Una strada privata può essere equiparata a strada pubblica, ai fini dell'esenzione dalle distanze, quando risulti gravata da servitù di uso pubblico costituita da convenzione con l'ente pubblico oppure per uso pubblico protratto sino all'usucapione o per dicatio ad patriam.
  • La mera previsione urbanistica o la semplice utilizzazione di fatto di un'area non bastano, da sole, a modificare il regime civilistico delle distanze se non emergono gli ulteriori elementi che comprovano l'uso pubblico in senso giuridico.
  • L'esonero dalle distanze per costruzioni confinanti con vie pubbliche riguarda anche i manufatti realizzati sul fondo confinante con la strada e non solo quelli materialmente sul bordo della strada.
  • Il rinvio dell'art. 879, comma 2, c.c. alle leggi e ai regolamenti concerne la disciplina delle costruzioni e la tutela di interessi pubblici, non la reintroduzione dell'obbligo civilistico delle distanze tra fabbricati quando tra essi vi sia una strada pubblica o ad uso pubblico.
  • L'onere di provare la natura privata dell'area confinante, quando si invochi l'applicazione delle distanze, incombe sulla parte che pretende il rispetto della disciplina delle distanze stesse.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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