Sentenza n. 3883/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 15164 del 09/06/2025, notificato in pari data, con cui il Comune di Procida ha denegato l'istanza di concessione demaniale marittima prot. n. 20708 del 28 luglio 2023 avanzata dalla ricorrente; - del verbale di Deliberazione della G.C. n. 171 del 19 luglio 2024 nella parte in cui stabilisce che “nelle more di approvazione della nuova pianificazione del PAD comunale (…) l'attuale assetto concessorio dovrà rimanere inalterato”; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare e deliberazione comunale di indirizzo sull’inalterabilità dell’assetto concessorio nelle more dell’approvazione del PAD
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di concessione demaniale marittima per un arenile in località Lingua, deducendo plurimi vizi. Ha contestato, anzitutto, che la mancata approvazione del Piano Attuativo Demaniale comunale potesse paralizzare l’esercizio del potere amministrativo, essendo già vigente il Piano regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali. Ha inoltre sostenuto che la deliberazione della Giunta comunale richiamata nel diniego non escludesse l’area dalla concedibilità, ma riguardasse un’attività ricognitiva e pianificatoria ancora in corso. Ha censurato la genericità e l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione relativamente alla presenza di tubazioni della rete idrica e di condotte fognarie, lamentando l’omessa dimostrazione della concreta incompatibilità dell’area con l’utilizzo richiesto e l’omesso bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato. Ha infine dedotto l’inconferenza del richiamo alla direttiva 2006/123/CE, poiché non aveva chiesto un affidamento diretto, ma l’attivazione di una procedura comparativa. È stata altresì dedotta la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che l’art. 36 cod. nav. attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale, da esercitare mediante una valutazione concreta e motivata della compatibilità dell’uso richiesto con le esigenze di pubblico uso, previa adeguata istruttoria e bilanciamento degli interessi. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto adeguati l’istruttoria e il corredo motivazionale del diniego, reputando sufficiente la presenza, nell’area, di tubazioni e condotte fognarie a fondare il giudizio di incompatibilità con il pubblico uso. Il provvedimento è stato qualificato come plurimotivato e autonomamente sorretto dalla ragione relativa all’interferenza con le infrastrutture idriche e fognarie. Il giudice ha inoltre ritenuto che la deliberazione della Giunta comunale n. 171/2024 costituisse un atto di autovincolo, con il quale l’amministrazione aveva previamente esercitato la propria discrezionalità, escludendo l’area tra quelle da concedere a terzi. Per tale ragione, il diniego sarebbe stato vincolato dagli indirizzi già adottati e il mancato preavviso di rigetto non avrebbe potuto condurre all’annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate di fatto, con statuizione di nulla per le spese, a causa della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 36 cod. nav.
compatibilmente con le esigenze del pubblico uso
La concessione demaniale marittima richiede una valutazione concreta e motivata della compatibilità dell’uso richiesto con le esigenze di pubblico uso; il potere è discrezionale, ma sindacabile quanto a logicità, congruità, adeguatezza dell’istruttoria e motivazione.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime implicanti lo sfruttamento economico di risorse scarse deve avvenire mediante procedure di selezione imparziali e trasparenti; non è ammissibile l’affidamento diretto.
d.lgs. 59/2010
Recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2006/123/CE, richiamata dal Comune quanto all’esigenza di una procedura selettiva per le concessioni demaniali.
art. 7 l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la censura non è stata accolta.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è funzionale al contraddittorio procedimentale; la sua omissione non determina l’annullamento quando l’atto è vincolato e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato in relazione alla modifica introdotta dal d.l. n. 76/2020, quale chiarimento secondo cui l’omissione del preavviso di rigetto rileva, ai fini dell’invalidità, nell’attività discrezionale e non in quella vincolata.
art. 21-octies l. 241/1990
il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La disposizione è stata applicata anche all’omesso preavviso di rigetto, ritenendo che l’atto fosse vincolato da un precedente autovincolo amministrativo e che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Il potere di rilasciare concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 36 cod. nav. è discrezionale e impone una valutazione concreta, adeguatamente istruita e motivata, della compatibilità dell’uso richiesto con le esigenze di pubblico uso, mediante bilanciamento tra interessi pubblici e interesse privato.
- La presenza di infrastrutture idriche o fognarie insistenti sull’area demaniale può costituire, se concretamente valorizzata nella motivazione, ragione sufficiente per escludere la compatibilità della concessione con il pubblico uso.
- Quando l’amministrazione si autovincola, mediante un atto generale o di indirizzo, individuando preventivamente le aree demaniali concedibili, essa deve rispettare tale disciplina nelle successive determinazioni; la violazione dell’autovincolo rende illegittimo l’atto successivo e, correlativamente, l’atto vincolato dall’autovincolo non richiede un nuovo esercizio discrezionale sulla medesima scelta.
- L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando, per effetto di un precedente esercizio della discrezionalità e del conseguente autovincolo amministrativo, il provvedimento impugnato ha natura vincolata ed è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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