Sentenza n. 12423/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento reso nel procedimento I872, pubblicato in data 24 ottobre 2025, con il quale l’AGCM ha deliberato di “a) di rendere obbligatori per le società SAS Shipping Agency Services Sàrl, Grandi Navi Veloci S.p.A. e Moby S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; b) di chiudere il procedimento senza accertare la violazione dell’articolo 101 TFUE, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990”; - della nota dell’AGCM resa nel procedimento I872, comunicata in data 10 novembre 2025, con cui l’Autorità, dopo aver esaminato l’istanza inviata da Grimaldi il 7 novembre 2025, l’ha ritenuta “fondata con riferimento alla eccessiva brevità del periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e il termine di presentazione delle offerte” e “tenuto conto dell’esigenza di chiudere la procedura entro la fine dell’anno, ha invitato Moby S.p.A. a prorogare il termine di presentazione delle offerte di almeno venti giorni e a rinviare conseguentemente la data di inizio delle operazioni di vendita”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCM di accettazione e resa obbligatoria degli impegni presentati da SAS, GNV e Moby ai sensi dell’art. 14-ter l. 287/1990, nonché nota di parziale accoglimento dell’istanza di riesame relativa alla procedura di vendita di cinque navi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la decisione AGCM con cui sono stati accettati impegni diretti a recidere i legami societari e finanziari tra SAS, appartenente al gruppo MSC e controllante di GNV, e Moby, concorrente di GNV. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 14-ter l. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE, nonché difetto di istruttoria, travisamento, manifesta illogicità e sviamento, sostenendo che la cessione simbolica del 49% di Moby a Onorato Armatori, la rinuncia al pegno e la vendita a SAS di cinque navi per estinguere il finanziamento non avrebbero reciso i legami tra i gruppi, ma avrebbero rafforzato la presenza di MSC sul mercato e impoverito Moby e CIN. Sono state contestate anche la procedura competitiva di vendita, la fissazione di un termine troppo breve, il lotto unico comprendente navi di società diverse e il charter back quindicennale. Con il secondo motivo è stata censurata la nota AGCM che aveva accolto solo parzialmente l’istanza di riesame, limitandosi a prorogare il termine per la presentazione delle offerte. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 4, par. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 e dell’art. 57 dell’Accordo SEE, sostenendo che una precedente decisione della Commissione europea avrebbe qualificato l’operazione come concentrazione e avrebbe imposto all’AGCM di esercitare i poteri di controllo sulle concentrazioni, anziché chiudere il procedimento mediante impegni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità. Ha chiarito che la decisione di accettazione degli impegni ex art. 14-ter l. 287/1990 costituisce una modalità anticipata e alternativa di chiusura del procedimento antitrust, senza accertamento formale dell’infrazione, e che l’AGCM dispone di ampia discrezionalità economica e tecnica nel valutare se gli impegni siano pertinenti e idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali formulate nell’avvio dell’istruttoria. Il sindacato giudiziale è quindi limitato alla completezza e veridicità dei fatti e all’assenza di errori o illogicità manifeste. Il primo motivo è stato respinto perché gli impegni risultavano strettamente pertinenti al problema concorrenziale ipotizzato: cessione della partecipazione di SAS in Moby, rinuncia al pegno e rimborso del finanziamento mediante vendita di asset erano idonei a separare i due gruppi sul piano societario e finanziario. Il successivo trasferimento delle azioni a Onorato Armatori e la rinuncia al pegno hanno confermato l’esecuzione dell’impegno. Il prezzo simbolico della cessione non è stato ritenuto decisivo, poiché la causa economica dell’operazione risiedeva nell’insieme degli impegni e nella chiusura del procedimento senza accertamento dell’infrazione né sanzione. Il charter back non è stato considerato incompatibile con la separazione, poiché attribuisce al locatario il controllo esclusivo delle navi e consente a Moby di mantenere la propria operatività. La procedura di vendita è stata ritenuta adeguatamente competitiva e trasparente, in quanto gestita da soggetti indipendenti, pubblicizzata, basata su una stima peritale indipendente e aperta ai terzi; il termine prorogato superiore a venti giorni è stato giudicato ragionevole anche in relazione alla necessità di estinguere il finanziamento. La vendita in lotto unico è stata ritenuta non irragionevole perché funzionale a evitare il cherry-picking e a consentire l’acquisto di un complesso di navi utilizzabile per l’avvio o la gestione di servizi marittimi. L’acquisto delle navi da parte di SAS non è stato considerato, di per sé, equivalente al mantenimento del controllo su Moby né idoneo a determinare un’alterazione irreversibile del mercato, anche perché due navi sono rimaste nella disponibilità di Moby in forza del charter back, tre sole navi sono state acquisite da SAS e non sono stati trasferiti gli slot portuali. Il secondo motivo è stato respinto per le medesime ragioni, ritenendo non manifestamente irragionevole il parziale accoglimento dell’istanza di riesame. Il terzo motivo è stato respinto perché la decisione della Commissione europea ex art. 4, par. 4, del regolamento concentrazioni riguardava uno scenario futuro ed eventuale: l’acquisizione della maggioranza di Moby da parte di SAS in caso di mancato rimborso del finanziamento e di esercizio dell’opzione sulle azioni. Poiché tale scenario non si è verificato, la decisione europea non impediva all’AGCM di esaminare i rapporti esistenti nella prospettiva di una possibile intesa anticoncorrenziale e di chiudere il procedimento mediante accettazione degli impegni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 14-ter l. 287/1990
decisione di rendere obbligatori gli impegni e di chiudere il procedimento senza accertare la violazione
L’istituto consente la chiusura anticipata del procedimento antitrust senza accertamento formale dell’infrazione; l’AGCM valuta discrezionalmente l’idoneità, pertinenza e opportunità degli impegni rispetto alle preoccupazioni concorrenziali ipotizzate.
art. 14-ter, comma 3, l. 287/1990
L’AGCM può nuovamente intervenire qualora la situazione concreta evolva in senso anticoncorrenziale.
art. 101 TFUE
La norma costituisce il parametro sostanziale delle preoccupazioni concorrenziali ipotizzate dall’AGCM; la decisione sugli impegni non accerta tuttavia l’avvenuta violazione.
art. 4, par. 4, regolamento (CE) n. 139/2004
le imprese, prima di notificare una concentrazione, possono informare la Commissione che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato membro
Il rinvio alla competente autorità nazionale riguarda lo scenario prospettato nella richiesta, ossia l’eventuale acquisizione del controllo; non accerta necessariamente che la concentrazione si sia già verificata.
art. 57 Accordo SEE
È richiamato quale base normativa insieme all’art. 4, par. 4, del regolamento concentrazioni per il rinvio alla competente autorità nazionale.
Massime di principio
- La decisione di accettazione degli impegni ex art. 14-ter l. 287/1990 è una forma anticipata di chiusura del procedimento antitrust che non contiene l’accertamento dell’infrazione, ma valuta se le misure proposte siano idonee e pertinenti a superare le preoccupazioni concorrenziali ipotizzate dall’autorità.
- Nelle controversie contro l’accettazione di impegni antitrust, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni economiche e tecniche dell’AGCM è circoscritto alla completezza e veridicità dei fatti e alla verifica dell’assenza di errori o illogicità manifeste; non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’Autorità.
- La pertinenza degli impegni deve essere valutata in rapporto alla specifica criticità concorrenziale posta a fondamento dell’istruttoria: quando il rischio ipotizzato deriva da legami societari e finanziari tra imprese concorrenti, misure dirette a recidere tali legami possono essere ritenute ragionevolmente idonee a eliminare il rischio, anche se comportano operazioni patrimoniali collegate.
- La vendita di asset da parte dell’impresa debitrice al creditore, se inserita in una procedura adeguatamente pubblicizzata, trasparente, aperta ai terzi, gestita da soggetti indipendenti e fondata su una stima peritale, non è irragionevole per il solo fatto che l’acquirente finale sia il creditore o un soggetto appartenente al suo gruppo.
- Una decisione della Commissione europea adottata ai sensi dell’art. 4, par. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, fondata su uno scenario futuro ed eventuale di acquisizione del controllo, non preclude all’autorità nazionale la valutazione autonoma dei rapporti già esistenti tra le imprese sotto il diverso profilo di una possibile intesa anticoncorrenziale, qualora lo scenario di concentrazione prospettato non si sia verificato.
- La vendita di beni produttivi tra imprese precedentemente collegate non equivale di per sé all’acquisizione o al mantenimento del controllo societario sul venditore, né dimostra automaticamente un’alterazione irreversibile della struttura concorrenziale, dovendo tali effetti essere provati mediante elementi concreti e valutati alla luce dell’operazione complessiva.
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