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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36212/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi di Paolo Sibilio impugnavano il decreto che aveva confermato il rigetto, da parte del giudice delegato, della loro domanda di ammissione al passivo della procedura di prevenzione n.21/2015 RGMP contro Nicola Ferraro. Sostenevano che il loro pignoramento immobiliare era stato eseguito e trascritto prima del sequestro di prevenzione (pignoramento del 26/04/2017) e quindi il loro credito, avente data certa anteriore al sequestro, doveva essere ammesso. Contestavano inoltre che la valutazione della sussistenza di "altri beni" del proposto dovesse essere effettuata al momento della presentazione della domanda (23/11/2020) e non al momento della decisione del giudice delegato; richiamavano l'art. 2915 c.c. e l'art. 53 del d.lgs. 159/2011 invocando la priorità del creditore pignorante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati i motivi. Sul punto principale, la Corte ha confermato che il requisito previsto dall'art. 52 d.lgs. 159/2011 (l'assenza di altri beni sui quali il creditore possa esercitare la garanzia patrimoniale) va valutato dal giudice delegato al momento della decisione e non esclusivamente al momento della proposizione della domanda. Nel caso di specie il dissequestro e la trascrizione della liberazione di tre immobili del proposto risultavano dagli atti di pubblicità immobiliare (dissequestro trascritto il 4/04/2022), così che al momento della decisione il proposto disponeva di altri beni aggredibili e il credito è stato legittimamente escluso dallo stato passivo. La Corte ha inoltre confermato che il pignoramento immobiliare non costituisce una causa legittima di prelazione ai sensi dell'art. 2741 c.c. e che la procedura di prevenzione (sequestro/confisca) è insensibile rispetto alle istanze privatistiche di prelazione salvo i casi espressamente previsti dalla legge; la doglianza basata sul principio "prior tempore potior iure" è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della normativa prevenzionale e della giurisprudenza consolidata. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma dell'esclusione del credito degli eredi Sibilio dallo stato passivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 52

    L'art. 52 richiede che, per l'ammissione al passivo di crediti anteriori al sequestro, il proposto non disponga di altri beni sui quali il creditore possa agire; tale requisito è un limite operativo alla prevalenza del credito anteriore e va valutato al momento della decisione del giudice delegato

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), art. 53

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tutela dei terzi con atti anteriori al sequestro; la Corte segnala che la disciplina garantisce talune tutele ma subordinandole alla condizione che non vi siano altri beni aggredibili e nei limiti previsti dall'art. 52

  • art. 2915 c.c.

    Principio del "prior tempore potior iure" e dell'efficacia delle formalità pubblicitarie: la Corte osserva che, nella materia delle misure di prevenzione, i principi privatistici trovano limiti, perché la confisca/sequestro producono effetti specifici nella procedura di prevenzione; dunque la mera anteriorità del pignoramento non basta se, al momento della decisione, esistono altri beni liberi

  • art. 2741 c.c.

    Elenca le cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio speciale); la Corte afferma che il pignoramento immobiliare non rientra tra queste cause legittime di prelazione opponibili alla procedura di prevenzione

  • legge n. 161/2017

    Modifica l'art. 52 introducendo la disposizione che è sufficiente dimostrare che il proposto non disponga di altri beni aggredibili (anziché escutere infruttuosamente altri beni); norma applicata nel caso in esame

Massime di principio

  • Nelle procedure di prevenzione il diritto del creditore anteriore al sequestro non è assoluto: l'ammissione del credito richiede anche la prova che il proposto non abbia altri beni sui quali soddisfarsi; tale verifica è compiuta al momento in cui il giudice delegato decide sulla domanda
  • La mera trascrizione di un pignoramento anteriore non garantisce automaticamente l'ammissione del credito se, al momento della decisione, risultano disponibili altri beni del proposto non soggetti a confisca/sequestro
  • Il pignoramento immobiliare non costituisce causa legittima di prelazione opponibile alla procedura di prevenzione salvo che non si tratti di diritti reali di garanzia espressamente disciplinati (es. ipoteca, pegno, privilegi speciali)
  • Per i creditori è essenziale curare la tempestiva pubblicità degli atti (trascrizioni) e monitorare lo stato dei beni del debitore nel registro immobiliare e nella procedura penale: cambiamenti intervenuti (es. dissequestro con trascrizione effettuata prima della decisione) possono incidere sulla valutazione dell'ammissione del credito
  • Nelle controversie relative all'ammissione al passivo in materia di misure di prevenzione è determinante la valutazione complessiva della buona fede del creditore, della data certa del titolo e della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto

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