Cassazione Penale, Ordinanza n. 29000/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di tentato furto. L'unico motivo dedotto concerneva il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento del beneficio. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la decisione impugnata aveva motivato in modo sufficiente e non illogico il diniego facendo leva sui precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato, potendo legittimamente fondarsi anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente, e in particolare sui precedenti penali, che costituiscono uno degli indici rilevanti per la commisurazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre escluso di poter rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata quando il ricorso per cassazione sia inammissibile, salvo il caso di rinuncia, perché non si forma un valido rapporto processuale di legittimità.
attenuanti generiche
Il loro diniego può essere sorretto anche da un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente, e i precedenti penali possono legittimamente costituire elemento ostativo.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione manchi o sia manifestamente illogica; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi anche un solo elemento negativo ritenuto prevalente.
- I precedenti penali dell'imputato possono essere utilizzati come indice ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e come base per la valutazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la Corte non può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale di legittimità.
Come è indicizzato
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