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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20409/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Due soggetti avevano agito per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un terreno agricolo sito in Borgovelino, che sostenevano di aver posseduto per lungo tempo anche insieme al padre, coltivandolo a noccioleto, curandolo, pulendolo e raccogliendone i frutti, oltre ad avere realizzato una strada di collegamento alla via pubblica e ad avere richiamato il bene in un atto di divisione ereditaria. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la proprietaria formale aveva appellato deducendo, tra l'altro, nullità della sentenza per difetto di motivazione, errata valutazione delle prove e insussistenza del possesso utile ad usucapire. La corte d'appello aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado, ma aveva comunque accolto nel merito la domanda di usucapione. In cassazione la proprietaria deduceva: 1) violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto sufficiente la mera coltivazione e gestione del fondo, nonché la realizzazione di una strada, senza un atto idoneo di apprensione e senza prova del possesso uti dominus; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la strada esisteva già dal 1928 e quindi non poteva essere stata costruita dagli attori; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c. per avere il giudice di merito valutato liberamente un atto pubblico che, secondo la ricorrente, faceva piena prova fino a querela di falso; 4) violazione degli artt. 1140, 1158 e 1163 c.c. per aver attribuito rilevanza all'inserimento del fondo in un atto di divisione tra coeredi come indice dell'animus possidendi, nonostante tale menzione non costituisca esercizio del potere di fatto sul bene. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la prova del possesso: la mera coltivazione o cura di un fondo agricolo non basta a dimostrare il possesso ad usucapionem, essendo compatibile con un rapporto di tolleranza o con un titolo diverso; l'atto di divisione non vale di per sé come prova del possesso; e la corte di merito non aveva verificato in modo decisivo se la strada vicinale esistesse già da tempo e coincidesse con quella indicata dagli attori. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della proprietaria formale, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa corte in diversa composizione perché rivaluti la prova del possesso utile all'usucapione. La Corte ha escluso che la mera coltivazione del fondo, la cura del terreno e la menzione del bene in un atto di divisione siano, da soli, elementi sufficienti a provare il possesso uti dominus; ha inoltre rilevato l'omesso esame della decisiva circostanza relativa all'eventuale preesistenza della strada vicinale. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    definisce il possesso; per l'usucapione occorre una relazione materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non bastando attività compatibili con tolleranza o altri titoli.

  • art. 1158 c.c.

    disciplina l'usucapione della proprietà; l'onere di provarne i presupposti grava su chi la invoca.

  • art. 1163 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare la valutazione del possesso e la sua pubblicità, ma non è svolta un'autonoma interpretazione della norma oltre il tema della prova del possesso.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove deve rispettare il diverso regime legale di efficacia probatoria quando si tratta di atti assistiti da fede privilegiata.

  • art. 2700 c.c.

    l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per escludere, nel caso concreto, l'operatività della c.d. doppia conforme e la relativa preclusione al motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato in relazione all'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato per la formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 2697 c.c.

    ricordato per affermare che l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione incombe su chi la invoca.

Massime di principio

  • In tema di usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione, pulizia o gestione del terreno non è di per sé sufficiente a provare il possesso uti dominus, poiché tali attività sono compatibili anche con un rapporto di tolleranza o con un diverso titolo di godimento.
  • Ai fini della prova dell'usucapione occorre accertare un complesso di comportamenti oggettivamente incompatibili con il possesso altrui e idonei a manifestare lo ius excludendi alios; la recinzione del fondo è un indice particolarmente significativo, ma la valutazione resta rimessa al giudice di merito caso per caso.
  • L'inserimento di un bene in un atto di divisione tra coeredi non integra, di per sé, esercizio del possesso utile all'usucapione, perché un atto di parte non equivale a manifestazione fattuale del potere sulla cosa.
  • Il giudice di merito deve valutare la prova del possesso considerando l'intero quadro fattuale e il comportamento del preteso possessore in relazione al bene, senza arrestarsi a singoli elementi isolati o equivoci.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una mera questione giuridica o una singola risultanza istruttoria; il fatto omesso è decisivo quando, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • La preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme opera solo quando le decisioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-fattuale; se l'appello dichiara nulla la sentenza di primo grado per ragioni processuali, la doppia conforme non ricorre.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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