Sentenza n. 1680/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto all'accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione a dare puntuale esecuzione al titolo, mediante accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre agli interessi maturati sino al saldo; la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; nonché la rifusione delle spese di lite e di € 3,92 per i diritti di cancelleria relativi all'attestazione del passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ordinato all'Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, compreso l'accredito di € 2.000,00 e gli interessi dovuti secondo il titolo. Ha respinto la specifica richiesta di pagamento di € 3,92, poiché tale importo era già ricompreso nelle spese liquidate dal giudice ordinario. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, ritenendo applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Ha precisato che l'incarico del Commissario costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'Amministrazione, e che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adempimento e nominare un Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ne sono stati ritenuti sussistenti i presupposti in ragione del passaggio in giudicato del titolo e dell'inerzia amministrativa.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche alle condanne pecuniarie è stato considerato presupposto per l'esperibilità dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il Commissario ad acta è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento consentono al giudice di ordinare l'esecuzione puntuale e completa della decisione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un Commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione resistente, con facoltà di delega a soggetti della medesima struttura dotati di adeguata competenza.
- L'incarico di Commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a determinate condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario sia individuato in un dirigente dell'Amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Nel giudizio di ottemperanza non può essere nuovamente riconosciuta una voce di spesa già compresa nella liquidazione effettuata dal giudice che ha emesso il titolo esecutivo.
- Il Commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →