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Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento di data e numero sconosciuti, mai comunicato al ricorrente, adottato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli e con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente l'annullamento e lo storno delle disposizioni di pagamento e delle somme erogate sul conto corrente del ricorrente dal gennaio 2019 al mese di ottobre 2021, a titolo di componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; b) della nota mail del 3/10/2022 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli ha comunicato l'approvazione di un piano di rateizzazione trimestrale degli importi dovuti dal ricorrente a titolo di restituzione di emolumenti non dovuti; c) del Provvedimento rts 0143899 del 16-09-22 -OMISSIS- psf.n.7771277 adottato Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, mai comunicato al ricorrente e del quale se ne apprende l'esistenza solo dalla corrispondenza intercorsa con l'Ente e segnatamente nella nota mail pervenuta il 3/10/2022; d) per quanto di ragione, della nota del MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, di data e numero sconosciuti, mai comunicata al ricorrente, e trasmessa all'Istituto Bancario Bper Spa, filiale di Napoli con la quale è stato richiesto lo storno delle disposizioni di pagamento effettuate sul conto corrente bancario del ricorrente, a titolo di componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; e) nonché, per l'accertamento del diritto del ricorrente a non restituire le somme percepite in buona fede ovvero, subordinatamente, a provvedere alla restituzione delle somme in contestazione secondo un piano di rateizzazione equo e proporzionato alle capacità economiche ed alle modalità di percezione delle medesime somme, conformemente ai precetti sanciti dall'art. 36 della Costituzione.

Giustizia amministrativa202204777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli relativi all'annullamento e allo storno di pagamenti e alla restituzione di emolumenti percepiti dal gennaio 2019 all'ottobre 2021, nonché piano di rateizzazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli con cui erano stati disposti l'annullamento e lo storno delle disposizioni di pagamento e delle somme accreditate sul suo conto corrente, quali compensi per l'attività svolta come componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Ha inoltre contestato la comunicazione relativa all'approvazione di un piano di rateizzazione trimestrale degli importi richiesti in restituzione, il provvedimento amministrativo conosciuto solo successivamente e gli atti trasmessi all'istituto bancario. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento del diritto a non restituire le somme percepite in buona fede oppure a restituirle mediante un piano equo e proporzionato alle proprie capacità economiche e alle modalità di percezione, anche in riferimento all'art. 36 Cost.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il provvedimento di rateizzazione richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; l'Amministrazione ha aderito alla richiesta di improcedibilità e di compensazione integrale. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati né la pretesa restitutoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro per sostenere l'equità e la proporzionalità del piano di restituzione; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse perseguito dal ricorrente, o comunque il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando entrambe le parti concordano sulla declaratoria di improcedibilità e sulla compensazione delle spese, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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