Cassazione Civile, Ordinanza n. 25537/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010, con i quali l'Ufficio ha recuperato maggior reddito ai fini IRPEF e IVA nei confronti di una società in nome collettivo qualificata come società non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724/1994, con riflessi anche in capo ai soci. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR aveva invece respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la disciplina sulle società di comodo presupponesse un intento elusivo non ricavabile dal solo reddito prodotto e che, nel caso concreto, le circostanze dedotte (cessazione dell'attività dal 2001, stato di abbandono e degrado dell'immobile, liquidazione della società dal 2003) dimostrassero l'impossibilità di realizzare reddito e quindi l'inapplicabilità della norma. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che i soggetti non in normale svolgimento dell'attività non sono per ciò solo esclusi dalla disciplina, che gli impedimenti soggettivi non valgono come esimenti e che l'intento elusivo non è elemento costitutivo della fattispecie delle società non operative.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la disciplina delle società di comodo opera mediante una presunzione legale relativa di inoperatività fondata sul mancato superamento del test di operatività; la prova contraria grava sul contribuente e deve consistere in oggettive situazioni, non dipendenti da scelte consapevoli dell'imprenditore, che abbiano reso impossibile conseguire il minimo di ricavi o reddito. La CTR è stata ritenuta in errore perché ha attribuito rilievo decisivo a elementi non sufficientemente verificati e non ha ricostruito in modo completo la situazione patrimoniale e produttiva della società, né ha spiegato perché, pur per l'anno 2010 e pur in assenza di cancellazione dal registro imprese, la società avrebbe dovuto ritenersi esclusa dalla disciplina. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 30 l. 724/1994
la norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività se i ricavi effettivi sono inferiori al ricavo presunto; la disapplicazione è possibile solo con prova di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei minimi di ricavo o reddito.
art. 53 Cost.
richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina antielusiva e del principio di capacità contributiva.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
richiamato quale base procedurale della richiesta di disapplicazione delle disposizioni antielusive.
art. 2248 c.c.
richiamato per esprimere il disfavore dell'ordinamento verso l'uso del modulo societario per il mero godimento di beni o diritti reali.
Massime di principio
- La disciplina delle società non operative si fonda su una presunzione legale relativa di inoperatività: il mancato superamento del test di operatività consente l'accertamento salvo prova contraria del contribuente.
- Per superare la presunzione, il contribuente deve dimostrare specifiche e oggettive circostanze, estranee a scelte imprenditoriali consapevoli, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi previsti dalla legge.
- La mera allegazione di una fase di inattività, di una cessazione di fatto dell'attività o della messa in liquidazione non basta, di per sé, a escludere l'applicazione della disciplina sulle società di comodo.
- L'intento elusivo non costituisce elemento costitutivo della fattispecie di società non operativa; la disciplina opera sul dato oggettivo del mancato raggiungimento degli standard minimi di operatività.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova contraria del contribuente, deve esaminare complessivamente la situazione patrimoniale e produttiva della società e motivare in modo puntuale perché le circostanze dedotte impedirebbero davvero il superamento del test di operatività.
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