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Sentenza

Sentenza n. 110/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nei limiti della prescrizione quinquennale. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta ottemperanza e ha chiesto la riunione del ricorso con altri giudizi analoghi proposti dal medesimo difensore, invocando l'art. 70 c.p.a. e la ratio dell'art. 151 disp. att. c.p.c., al fine di ridurre le spese di lite.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, richiamando un precedente della Sezione e rilevando inoltre che il Ministero non aveva indicato quanti e quali fossero i ricorsi asseritamente connessi. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Bergamo era passata in giudicato e che ricorreva la fattispecie di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza era stata notificata al Ministero il 13 marzo 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato l'11 marzo 2025. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva né dedotto né dimostrato di avere eseguito il giudicato. Ha ordinato al Ministero di riconoscere alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessata successiva alla scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato, incluso l'ordine alla struttura tecnica di abilitare la ricorrente alla registrazione sul sito della Carta del docente e all'attivazione del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato individuato come il fondamento della domanda di ottemperanza relativa all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 70 c.p.a.

    Il Ministero lo ha invocato per chiedere la riunione di giudizi connessi; l'istanza è stata respinta per le ragioni già affermate dalla Sezione e per l'insufficiente individuazione dei procedimenti da riunire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata nel giudicato da eseguire quale fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato dal Ministero, in via interpretativa, per sostenere la riunione di cause connesse anche per identità delle questioni; il TAR non ha accolto la richiesta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non abbia dato attuazione al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata deduzione o dimostrazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato consente di accertare la perdurante inottemperanza e di ordinare l'adozione degli atti necessari all'integrale attuazione della pronuncia.
  • Quando il titolo esecutivo comporta obblighi di pagamento a carico di un'amministrazione statale, il ricorso per ottemperanza può essere proposto una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, fissando un termine per l'intervento sostitutivo successivo alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta, nell'esecuzione del giudicato, opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell'amministrazione; il suo compito è dare attuazione al comando giudiziale, anche mediante l'adozione di atti amministrativi non adottati dall'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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