Cassazione Penale, Sentenza n. 11104/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il gravame presentato per via PEC in mancanza di firma digitale; il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità e deduceva violazione dell'art. 24, comma 6-bis, d.l. 28/10/2020 n.137 nonché vizio di motivazione per l'erroneo rilievo dell'assenza di sottoscrizione digitale del difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le modalità di trasmissione previste dall'art. 24, comma 6-bis erano state rispettate (il difensore aveva inviato all'indirizzo PEC un file firmato digitalmente, come attestato dall'esito della verifica e dalla conferma di ricezione che riportava l'attestazione della firma digitale). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per il giudizio di riesame.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
La Corte interpreta la norma nel senso che il requisito della trasmissione tramite PEC con firma digitale è valutabile anche alla luce delle attestazioni tecniche: se l'invio alla PEC contiene un file con firma digitale comprovata dalla verifica tecnica e la ricevuta di ricezione attesta la firma, il requisito è soddisfatto e l'atto non può essere dichiarato inammissibile per "assenza" della firma.
art. 23, d.l. n.137 del 2020
Richiamato per disporre la trattazione scritta del procedimento dinanzi alla Corte; la procedura scritta è stata applicata ai sensi della norma citata.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per individuare la competenza del Tribunale di Napoli al quale la causa è stata rinviata per il giudizio di riesame dopo l'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- La presentazione di atti via PEC richiede la firma digitale quando prevista dalla norma, ma l'assenza apparente della firma non determina automaticamente inammissibilità se risulta invece, da verifiche tecniche e dalle ricevute, che il documento era firmato digitalmente.
- Il giudice deve valutare le attestazioni tecniche (esito della verifica della firma, ricevute di ricezione PEC) prima di dichiarare l'inammissibilità per difetto formale.
- La compliance formale con le regole di trasmissione telematica è rigorosa, ma l'accertamento deve essere sostanziale: basta la prova tecnica dell'avvenuta sottoscrizione digitale e della ricezione per adempiere al requisito.
- In contestazioni simili è opportuno conservare e produrre le ricevute PEC e gli esiti di verifica della firma digitale: sono prove decisive per superare eccezioni di inammissibilità.
- Se il giudice di merito applica erroneamente la sanzione di inammissibilità per un vizio formale non effettivo, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
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