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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11104/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il gravame presentato per via PEC in mancanza di firma digitale; il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità e deduceva violazione dell'art. 24, comma 6-bis, d.l. 28/10/2020 n.137 nonché vizio di motivazione per l'erroneo rilievo dell'assenza di sottoscrizione digitale del difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le modalità di trasmissione previste dall'art. 24, comma 6-bis erano state rispettate (il difensore aveva inviato all'indirizzo PEC un file firmato digitalmente, come attestato dall'esito della verifica e dalla conferma di ricezione che riportava l'attestazione della firma digitale). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per il giudizio di riesame.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    La Corte interpreta la norma nel senso che il requisito della trasmissione tramite PEC con firma digitale è valutabile anche alla luce delle attestazioni tecniche: se l'invio alla PEC contiene un file con firma digitale comprovata dalla verifica tecnica e la ricevuta di ricezione attesta la firma, il requisito è soddisfatto e l'atto non può essere dichiarato inammissibile per "assenza" della firma.

  • art. 23, d.l. n.137 del 2020

    Richiamato per disporre la trattazione scritta del procedimento dinanzi alla Corte; la procedura scritta è stata applicata ai sensi della norma citata.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per individuare la competenza del Tribunale di Napoli al quale la causa è stata rinviata per il giudizio di riesame dopo l'annullamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La presentazione di atti via PEC richiede la firma digitale quando prevista dalla norma, ma l'assenza apparente della firma non determina automaticamente inammissibilità se risulta invece, da verifiche tecniche e dalle ricevute, che il documento era firmato digitalmente.
  • Il giudice deve valutare le attestazioni tecniche (esito della verifica della firma, ricevute di ricezione PEC) prima di dichiarare l'inammissibilità per difetto formale.
  • La compliance formale con le regole di trasmissione telematica è rigorosa, ma l'accertamento deve essere sostanziale: basta la prova tecnica dell'avvenuta sottoscrizione digitale e della ricezione per adempiere al requisito.
  • In contestazioni simili è opportuno conservare e produrre le ricevute PEC e gli esiti di verifica della firma digitale: sono prove decisive per superare eccezioni di inammissibilità.
  • Se il giudice di merito applica erroneamente la sanzione di inammissibilità per un vizio formale non effettivo, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

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