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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16123/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva chiesto la condanna di un condominio al pagamento di un premio assicurativo asseritamente non corrisposto. Il condominio, costituitosi in primo grado, aveva in udienza disconosciuto espressamente il documento prodotto da controparte come contratto di assicurazione e aveva anche proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. Il giudice di pace aveva accolto la domanda principale senza disporre verificazione del documento disconosciuto. In appello il condominio aveva censurato, tra l'altro, l'utilizzo di un contratto disconosciuto, la liquidazione di spese stragiudiziali non richieste e la legittimazione della società costituita in appello, deducendo che quest'ultima non avesse provato adeguatamente la propria successione nel rapporto processuale. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione degli artt. 214, comma 2, e 319 c.p.c. per erronea valutazione del disconoscimento del documento; violazione dell'art. 99 c.p.c. per condanna a spese stragiudiziali ultra petita; omesso esame e violazione degli artt. 5, 81 e 100 c.p.c. in ordine alla legittimazione della società subentrata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il disconoscimento del contratto fosse stato ritualmente e specificamente effettuato in primo grado nel verbale di udienza, sicché il giudice non poteva utilizzare il documento senza disporre la verificazione richiesta dalla parte che intendeva avvalersene. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Piacenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti; la Corte ha comunque osservato che, singolarmente considerati, sarebbero stati fondati.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento del documento da parte dell'avente causa o della parte contro cui il documento è prodotto impedisce di considerarlo come pienamente utilizzabile senza attivare il procedimento di verificazione se la controparte intende avvalersene.

  • art. 215 c.p.c.

    Il documento disconosciuto non può produrre gli effetti probatori propri della scrittura privata finché non intervenga verificazione o riconoscimento.

  • art. 216 c.p.c.

    Dopo il disconoscimento, incombe sulla parte che vuole utilizzare il documento chiedere la verificazione e indicare/produrre gli elementi di comparazione e di prova ritenuti utili.

  • art. 319 c.p.c.

    primo comma, seconda parte

    La costituzione dell'attore davanti al giudice di pace può avvenire anche mediante presentazione degli atti in udienza; ciò rileva per valutare la tempestività del disconoscimento rispetto alla conoscenza del documento.

  • art. 99 c.p.c.

    La pronuncia sulle spese non può estendersi a voci non domandate dalla parte vittoriosa; le spese stragiudiziali liquidate senza richiesta specifica integrano ultra petita.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla questione della legittimazione della società subentrata, ma non costituisce la base decisiva della soluzione accolta.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla legittimazione ad agire o resistere, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione processuale di chi interviene o si costituisce deve essere valutata quando dalla sua ammissione discenda anche la condanna alle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro corretto di censura per le violazioni di legge dedotte sui primi e terzi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte precisa che il terzo motivo, corretto nel riferimento normativo, non attiene a un vizio motivazionale ma a violazione di legge.

Massime di principio

  • Il disconoscimento espresso di una scrittura privata, effettuato in udienza in modo specifico e riferito al documento prodotto come contratto, è idoneo a impedire l'utilizzazione probatoria del documento finché non venga esperita la verificazione richiesta dalla parte che intende avvalersene.
  • Quando una scrittura privata è stata ritualmente disconosciuta, l'onere di attivare la verificazione e di fornire gli elementi di comparazione ricade sulla parte che vuole farne uso in giudizio; il giudice non può porre la decisione su quel documento senza che tale passaggio sia stato compiuto.
  • La liquidazione delle spese di lite non può comprendere spese stragiudiziali se queste non siano state specificamente domandate dalla parte che chiede la rifusione.
  • La legittimazione processuale della parte che si costituisce o subentra nel processo deve essere scrutinata anche quando la sua presenza incida sulla statuizione sulle spese, poiché una condanna accessoria presuppone la corretta partecipazione al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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