Cassazione Penale, Ordinanza n. 10898/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla prescrizione era infondata perché non si confrontava con il principio di diritto delle Sezioni Unite, applicabile al reato oggetto di causa in ragione della data di commissione del fatto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30 gennaio 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 6 marzo 2023 per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso è stata dedotta, in particolare, la prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel precedente Polichetti, richiamato anche dalla sentenza impugnata, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p. continua ad applicarsi, dopo l'introduzione della l. n. 134/2021, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, fascia temporale in cui rientrava il fatto contestato. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma incriminatrice contestata nel procedimento; la sentenza non ne esplicita il contenuto, limitandosi a indicare che il fatto rientra nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, anche dopo la riforma del 2021.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte lo richiama come disposizione che non esclude, per il periodo indicato, l'applicazione della disciplina previgente sulla sospensione della prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che invochi la prescrizione deve confrontarsi specificamente con il principio di diritto applicabile al caso concreto, soprattutto quando il tema sia già stato risolto da Sezioni Unite.
- Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, nonostante la successiva riforma del 2021.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una causa estintiva del reato senza confrontarsi con il quadro nomofilattico richiamato dalla sentenza impugnata e decisivo per la soluzione della questione.
Come è indicizzato
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