Sentenza n. 1844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, 14 luglio 2022, n. 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2001 del 14 luglio 2022, concernente il diniego comunale di annullamento in autotutela della SCIA relativa a opere nel sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di un immobile prospiciente quello del controinteressato aveva sollecitato il Comune a verificare e inibire la SCIA presentata per opere sul sottotetto, sostenendo che gli interventi richiedessero un permesso di costruire anziché una SCIA, comportassero il mutamento della destinazione d’uso da volume tecnico a spazio residenziale, un incremento volumetrico, una modifica della sagoma e dei prospetti, una rappresentazione inesatta dello stato dei luoghi rispetto al permesso di costruire in sanatoria e una violazione delle distanze. Dopo l’annullamento del precedente diniego comunale per difetto di istruttoria e motivazione, il Comune adottava il provvedimento prot. 2911 del 23 marzo 2022, respingendo l’istanza di autotutela e ritenendo le opere assentibili mediante SCIA. L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 19 e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, delle norme edilizie e urbanistiche comunali, nonché difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e motivazione apparente. Sosteneva che il termine di diciotto mesi non fosse applicabile, perché l’amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione al giudicato formatosi sulla precedente sentenza, e che comunque l’istanza originaria fosse stata presentata entro tale termine. Deduceva inoltre che la SCIA fosse inefficace per violazione dell’autorizzazione paesaggistica, mutamento abusivo della destinazione d’uso, incremento delle superfici e dei volumi, modifiche della copertura e realizzazione di opere su parti abusive. Con motivi aggiunti, fondati su documentazione acquisita mediante accesso, ribadiva e ampliava tali contestazioni. L’appellato eccepiva l’inammissibilità della mera riproposizione dei motivi di primo grado e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., la parte dell’appello costituita dalla mera trascrizione dei motivi di primo grado. Nel merito ha respinto l’appello, i motivi aggiunti e la richiesta di rinnovazione della verificazione. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento comunale era stato adottato in esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che imponeva di fornire un motivato riscontro alle specifiche criticità dedotte nell’istanza del 2016. Il Comune aveva esaminato tutti quei profili, escludendo il mutamento di destinazione d’uso, l’incremento volumetrico, l’inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi e la violazione delle distanze. Le contestazioni ulteriori, comprese quelle relative al contrasto con prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e alla trasformazione di parte del tetto, non erano state formulate nell’istanza originaria e non potevano più essere esaminate ai fini dell’autotutela, essendo decorso il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21-nonies l. 241/1990. La verificazione ha confermato che il sottotetto aveva mantenuto destinazione non residenziale, che le altezze coincidevano con quelle risultanti dal permesso di costruire in sanatoria del 1998 e che non vi era stata realizzazione su opere abusive non sanate. Le conclusioni del verificatore non sono state ritenute manifestamente irragionevoli né tecnicamente viziate e il contraddittorio tecnico è stato considerato garantito dalla presenza dei consulenti di entrambe le parti alle misurazioni. Le spese del grado sono state compensate, mentre quelle della verificazione, pari a 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante. È stata respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
L’appello è inammissibile nella parte in cui si limita a riprodurre i motivi dedotti in primo grado senza formulare specifiche censure contro la sentenza impugnata.
art. 19 l. 241/1990
Decorso il termine previsto per l’esercizio dei poteri inibitori e di autotutela sulla SCIA, la situazione del segnalante si consolida e l’amministrazione non può più intervenire sui profili di illegittimità non tempestivamente dedotti e verificati.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine di diciotto mesi limita l’esercizio dell’autotutela sulla SCIA; il suo decorso preclude l’esame di profili ulteriori, non compresi nella sollecitazione originaria, anche quando siano dedotti successivamente dal terzo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dall’appellante in relazione alla pretesa realizzazione di opere abusive, ma il giudice ha escluso, sulla base della verificazione, che la SCIA si innestasse su opere non comprese nella sanatoria del 1998.
art. 4 NTA del PRG comunale
La disposizione è stata ritenuta non violata, poiché la scala di collegamento tra sottotetto e appartamento sottostante risultava già esistente all’epoca della richiesta di condono e non era stata realizzata con la SCIA.
art. 5 NTA del PRG comunale
La contestazione relativa alle distanze è stata disattesa anche perché il PRG era successivo al provvedimento di condono e le proprietà erano separate da una strada pubblica.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La norma è stata invocata con riguardo al preteso contrasto tra opere e autorizzazione paesaggistica, ma tale profilo è stato considerato ulteriore rispetto a quelli tempestivamente sottoposti al Comune e quindi non più esaminabile per decorso del termine di autotutela.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato con trattazione da remoto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della rinnovata determinazione comunale adottata in esecuzione di un giudicato, il sindacato deve essere circoscritto alla verifica dell’effettivo adempimento dell’obbligo conformativo imposto dalla precedente sentenza e all’esame dei profili di illegittimità sui quali l’amministrazione era tenuta a pronunciarsi.
- Il terzo che sollecita l’esercizio dei poteri di controllo e autotutela sulla SCIA deve individuare tempestivamente i profili di illegittimità da sottoporre all’amministrazione; decorso il termine decadenziale di diciotto mesi, l’amministrazione non può intervenire su profili ulteriori dedotti per la prima volta successivamente, poiché la posizione del segnalante si è consolidata.
- L’amministrazione adempie all’obbligo di riesame imposto dal giudicato quando fornisce una motivazione specifica su ciascuna delle criticità indicate nell’istanza originaria, anche concludendo per l’inesistenza dei vizi denunciati.
- Le valutazioni tecniche contenute in una verificazione possono essere disattese dal giudice solo in presenza di manifesta irragionevolezza o di vizi tecnici; le osservazioni del consulente di parte non impongono una nuova consulenza quando siano state esaminate e motivatamente respinte dal verificatore.
- L’appello è inammissibile nella parte in cui riproduce meramente i motivi di primo grado senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
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