Sentenza n. 385/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e su una dichiarazione mendace relativa all'assenza di condanne penali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo a due decreti penali risalenti, relativi a episodi di guida in stato di ebbrezza commessi nel 2006 e nel 2007, senza considerare il successivo percorso di integrazione, il radicamento nel territorio nazionale, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale. Il diniego era inoltre motivato dall'omessa indicazione, nell'autocertificazione prodotta con la domanda, delle condanne penali riportate in Italia. Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei fatti penali né ha dedotto elementi idonei a dimostrare speciali meriti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sulla considerazione globale e non atomistica dei due precedenti per guida in stato di ebbrezza e della dichiarazione mendace resa dall'interessato. Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sull'idoneità del richiedente a inserirsi stabilmente nella comunità nazionale e può valutare i precedenti come indicatori della personalità e dell'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, anche in un'ottica precauzionale. La guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta condotta idonea a evidenziare una carenza di sensibilità verso la vita e l'incolumità altrui, indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto e dalla qualificazione sanzionatoria del fatto. Il giudice ha inoltre rilevato che la valutazione di legittimità dell'atto deve essere compiuta sulla base delle circostanze esistenti al momento della sua adozione, sicché non assume rilievo l'eventuale successiva istanza di riabilitazione. La dichiarazione non veritiera resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 costituisce ulteriore autonoma ragione ostativa: nei procedimenti a istanza di parte la non veridicità rileva oggettivamente, senza necessità di accertare il dolo o la colpa e anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso. La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti del soggiorno legale, non sufficienti da soli a dimostrare il grado di adesione ai valori costituzionali richiesto per la concessione della cittadinanza. Il TAR ha anche osservato che il provvedimento era sorretto da più ragioni autonome e che la mancata contestazione della falsa dichiarazione avrebbe potuto determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ma ha deciso nel merito ritenendo comunque infondate le censure.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La residenza legale decennale costituisce un requisito necessario ma non sufficiente per la concessione della cittadinanza; il periodo di residenza vale anche come periodo di osservazione qualitativa della condotta e dell'integrazione del richiedente.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Consente l'autocertificazione della posizione giudiziaria del richiedente nella domanda di cittadinanza.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa in un procedimento a istanza di parte rileva oggettivamente e può comportare il rigetto della domanda, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo o la configurabilità del reato di falso.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
La falsa autocertificazione può integrare una responsabilità penale, profilo distinto dalla rilevanza amministrativa oggettiva della dichiarazione mendace.
art. 186 d.lgs. n. 285/1992
Le condotte di guida in stato di ebbrezza possono essere considerate, nel procedimento di naturalizzazione, indicatori negativi della personalità e dell'adesione ai valori di tutela della vita e dell'incolumità altrui.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La regolarità del soggiorno e i relativi presupposti rappresentano condizioni ordinarie per l'ingresso e la permanenza dello straniero, non prova sufficiente dell'idoneità alla naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
L'assenza di pericolosità e l'integrazione necessarie per il soggiorno legale costituiscono requisiti minimi, non equivalenti al più intenso giudizio prognostico richiesto per la cittadinanza.
legge n. 177/2024
Le modifiche al Codice della strada sono richiamate quale indice del crescente disvalore attribuito dall'ordinamento alle condotte di guida in stato di ebbrezza.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza per residenza, l'Amministrazione deve formulare un giudizio prognostico complessivo sull'idoneità del richiedente a inserirsi stabilmente nella comunità nazionale e può valutare congiuntamente precedenti e condotte diverse, considerandone natura, reiterazione e reciproci rapporti, senza limitarsi a un esame atomistico dei singoli episodi.
- Le condotte di guida in stato di ebbrezza possono costituire indicatori negativi della personalità del richiedente la cittadinanza, perché idonee a evidenziare una carente adesione ai valori di tutela della vita e dell'incolumità altrui, anche quando non abbiano prodotto un danno concreto e indipendentemente dalla loro qualificazione penale o amministrativa.
- Nel giudizio sulla naturalizzazione è legittimo un approccio precauzionale, volto a escludere la concessione quando permangano dubbi ragionevoli sulla futura affidabilità del richiedente e sulla sua piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; la residenza decennale, l'occupazione stabile e l'integrazione sociale costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti, ma non garantiscono il diritto alla cittadinanza.
- La dichiarazione sostitutiva non veritiera resa dal richiedente in un procedimento a istanza di parte può giustificare oggettivamente il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, senza che l'Amministrazione debba accertare il dolo, la colpa o la sussistenza del reato di falso.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata in relazione alle circostanze esistenti al momento dell'adozione dell'atto; un'eventuale successiva riabilitazione non incide sulla legittimità originaria del provvedimento, ferma la possibilità di presentare una nuova domanda quando siano mutate le condizioni rilevanti.
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