Cassazione Penale, Sentenza n. 658/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 14/06/2024 che ha rigettato l'opposizione alla precedente ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca penale ex art. 12-bis d.lgs. 10/03/2000, n. 74, delle somme e dei conti correnti intestati alle società I.H.R. S.r.l. e WORLDWIDE ENERGY S.r.l., disposta in relazione alla condanna per reati tributari di Pietro DI MATTEO. Denunciano violazione dell'art. 12-bis e vizio motivazionale sostenendo che la delega a operare sui conti e la qualità formale di socio non comprovano la "effettiva disponibilità" delle somme da parte del condannato: occorrerebbero elementi concreti che dimostrino l'utilizzo delle somme per finalità estranee alla gestione sociale e la piena disponibilità come di un proprietario.
La decisione
I ricorsi di Marco VOLPE, Micaela Paola JACOBELLI ed Edoardo POLI sono dichiarati inammissibili per mancanza di legittimazione (solo il legale rappresentante dell'ente può impugnare provvedimenti ablatori sui beni sociali) e condannati alle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Roberto DI MATTEO è stato respinto nel merito: la Corte ha ritenuto dimostrata, anche alla luce degli accertamenti del giudizio di merito, la riconducibilità delle società e dei relativi conti al condannato (Pietro DI MATTEO) e che il figlio Roberto agisse come sua "longa manus", con gestione dei conti e utilizzi anche per fini estranei all'attività sociale. Sono state confermate le argomentazioni che giustificano la prosecuzione della confisca; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che consente il sequestro preventivo e la confisca per equivalente in materia di reati tributari; la giurisprudenza e il giudice dell'esecuzione richiedono non solo la delega a operare sul conto, ma elementi concreti che dimostrino la "effettiva disponibilità" delle somme da parte del condannato e l'uso per finalità estranee alla gestione sociale
Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019 (Cuppari)
Principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di confisca dei beni di una società di capitali, la legittimazione ad impugnare spetta al legale rappresentante dell'ente e non ai soci; i soci non hanno titolarità qualificata sui beni sociali
Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022 (Immobil Mec SRL)
Principio che la mera delega bancaria non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità delle somme per la confisca per equivalente: occorrono ulteriori elementi di fatto che rendano probabile l'autonoma e incondizionata utilizzabilità delle somme da parte del delegato
Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022 (Gasparro)
Conferma che la delega a operare non esaurisce la prova della disponibilità: serve una valutazione complessiva di fatti che indichino la libera disponibilità e l'uso delle somme per scopi estranei all'ente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali nelle impugnazioni; utilizzata per irrogare le spese e, nel caso di inammissibilità per mancanza di legittimazione, la sanzione in favore della Cassa delle ammende
art. 2261 e art. 2476 cod. civ.
Richiamati in riferimento ai poteri di controllo dei soci e alle responsabilità degli organi sociali: la mancata esercitazione dei poteri di controllo da parte degli altri soci è valutata come elemento che ha favorito il ruolo dominante e la disponibilità patrimoniale del condannato
Massime di principio
- Legittimazione a impugnare provvedimenti ablatori su beni sociali: solo il legale rappresentante dell'ente ha titolo procedurale; i soci, in quanto tali, sono generalmente inammissibili
- La mera delega a operare su un conto societario non è sufficiente a provare l'effettiva disponibilità delle somme da parte del delegato; occorrono elementi fattuali integrativi
- Elementi utili a dimostrare l'effettiva disponibilità includono: utilizzi delle somme per fini estranei alla gestione sociale, confusione tra conti personali e societari, ruolo gestionale continuativo del condannato, esercizio di poteri effettivi da parte del delegato e mancato controllo da parte degli altri soci
- L'accertamento dell'alter ego/longa manus (subordinazione e mancanza di autonomia del rappresentante formale) può integrare la prova della disponibilità del condannato sui conti societari
- In casi simili la decisione sarà valutata sul complesso probatorio: non bastano affermazioni generiche; la motivazione deve indicare fatti specifici che giustifichino il rapporto di disponibilità
- Conseguenze processuali: ricorsi inammissibili comportano condanna alle spese e, se sussistono i presupposti, al versamento a titolo di ammenda; il rigetto nel merito comporta condanna alle spese del ricorrente
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