Cassazione Penale, Sentenza n. 28340/2026 del 24/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, destinatario di una pena di tre anni e sei mesi irrogata con sentenza divenuta irrevocabile, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale oppure la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha respinto l'affidamento in prova, valorizzando i gravi precedenti penali, il recente sequestro di opere false e contraffatte presso il domicilio e l'assenza di revisione critica, ma ha concesso una forma di detenzione domiciliare collegata alle gravi condizioni di salute, ritenendo contenibile la residua pericolosità. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 677 e 491 c.p.p. per omessa risposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa; 2) violazione degli artt. 147 c.p.p. e 47-ter ord. pen. per avere il Tribunale sovrapposto istituti distinti, applicando una misura alternativa che, secondo il ricorrente, non sarebbe compatibile con il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché nel procedimento di sorveglianza opera la regola dell'art. 21, comma 2, c.p.p. e l'eccezione deve essere proposta nella fase di controllo della costituzione delle parti; nel caso concreto era stata formulata solo in limine durante l'udienza camerale, quindi dopo la decadenza. Ha inoltre escluso qualsiasi confusione tra il differimento facoltativo della pena ex art. 147 c.p. e la detenzione domiciliare "a tempo" ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., osservando che il giudice di merito ha correttamente valorizzato, in modo coerente, da un lato le gravi condizioni di salute e, dall'altro, la persistente pericolosità sociale, disponendo la misura più adeguata al bilanciamento tra tutela della salute e esigenze di sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 677 c.p.p.
La competenza territoriale del tribunale di sorveglianza è soggetta al regime generale delle eccezioni di incompetenza; la relativa censura deve essere proposta tempestivamente e può essere eccepita solo entro la fase di controllo della costituzione delle parti.
art. 491 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come parametro della nullità per omessa decisione sull'eccezione, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo assorbente la tardività dell'eccezione di incompetenza.
art. 21, comma 2, c.p.p.
L'eccezione di incompetenza per territorio va proposta a pena di decadenza entro la fase di controllo della costituzione delle parti; nel procedimento di sorveglianza si applica anche a tale rito.
art. 147 c.p.
Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena è possibile in presenza di gravi condizioni di salute secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, quando la detenzione sarebbe incompatibile con il senso di umanità o richiederebbe cure non praticabili in carcere.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
La detenzione domiciliare "a tempo" per ragioni di salute risponde alle medesime finalità di tutela del diritto alla salute, ma consente di contenere la residua pericolosità del condannato mediante un contesto comunque detentivo e controllato.
art. 27 Cost.
La pena deve tendere alla rieducazione e non può essere eseguita in modo disumano; la tutela della salute del detenuto va bilanciata con la funzione rieducativa e con le esigenze di sicurezza della collettività.
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute impone di evitare l'esecuzione intramuraria quando la malattia richieda trattamenti non adeguatamente praticabili in carcere.
art. 11 ord. pen.
Richiamato come parametro del ricovero in luoghi esterni di cura, che può rilevare quando le cure non siano praticabili in regime inframurario.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. n. 106 del 2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
art. 52 d.lgs. 196/03
Ribadito l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza l'eccezione di incompetenza per territorio è soggetta alla decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, c.p.p. e deve essere sollevata nella fase di controllo della costituzione delle parti; se proposta successivamente, non può essere esaminata nemmeno d'ufficio.
- Il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute richiede una patologia grave, tale da porre in pericolo la vita, da provocare rilevanti conseguenze dannose non trattabili efficacemente in carcere, oppure da rendere l'espiazione contraria al senso di umanità.
- La scelta tra rinvio dell'esecuzione e detenzione domiciliare sanitaria non dipende da una sovrapposizione indistinta degli istituti, ma dal bilanciamento tra gravità delle condizioni di salute e necessità di contenere la residua pericolosità sociale del condannato.
- La detenzione domiciliare sanitaria 'a tempo' può essere legittimamente disposta quando, pur essendo accertate gravi condizioni di salute, permanga un'esigenza di controllo della pericolosità che renda preferibile una misura comunque detentiva rispetto al mero differimento.
- Il giudice di sorveglianza deve motivare in modo coerente il bilanciamento tra diritto alla salute, finalità rieducativa della pena e tutela della collettività; la decisione è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o giuridicamente errata.
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