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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02058/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel corso di una procedura fallimentare, il giudice delegato aveva emesso, inaudita altera parte, un decreto con cui dichiarava l'inefficacia di un ordine di bonifico di 790.000 euro disposto dal conto della procedura verso il conto di una società terza e ne ordinava l'acquisizione all'attivo fallimentare. Le società reclamanti sostenevano che il bonifico fosse stato eseguito per errore materiale: la somma era stata destinata a fornire la provvista necessaria alla società partecipata per concorrere a una nuova asta relativa a beni mobili e macchinari del compendio già aggiudicato. Il tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo legittimo il potere del giudice delegato ex art. 25 l.fall. e, in ogni caso, che mancasse prova dell'errore e dell'assenza di causa del versamento. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) difetto di motivazione e insussistenza dell'urgenza richiesta dall'art. 25 l.fall.; 2) violazione della stessa norma perché il provvedimento avrebbe inciso su diritti di terzi incompatibili con l'acquisizione; 3) che il decreto era abnorme, lesivo del diritto di difesa e quindi inesistente, dovendosi semmai seguire il rimedio ordinario ex art. 44 l.fall.; 4) omesso esame dell'assenza di rapporti giustificativi tra versante e fallimento e ingiustificato arricchimento della massa, oltre a contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla ripetizione dell'indebito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, assorbendo il primo e il quarto. Ha ritenuto che il giudice delegato avesse usato il potere di acquisizione ex art. 25 l.fall. per incidere su somme già nella disponibilità di un terzo che ne contestava la spettanza al fallimento, in un caso che richiedeva invece l'ordinario accertamento dell'inefficacia del trasferimento ex art. 44 l.fall. Ne ha tratto la conclusione che il provvedimento fosse giuridicamente inesistente o abnorme per carenza assoluta di potere. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito e ha dichiarato l'inesistenza giuridica del decreto del giudice delegato, condannando il fallimento resistente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 25 l.fall.

    secondo comma; primo comma, n. 2

    Il potere del giudice delegato di emettere provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito e di acquisire beni all'attivo è utilizzabile solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni o delle attività; non può essere impiegato per incidere su diritti soggettivi di terzi senza l'attivazione di un ordinario giudizio di cognizione.

  • art. 26 l.fall.

    È il rimedio di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, utilizzato per contestare il decreto di acquisizione.

  • art. 44 l.fall.

    In presenza di un trasferimento o giroconto da dichiarare inefficace nei confronti della procedura, occorre seguire il rimedio ordinario per l'accertamento dell'inefficacia, non il provvedimento acquisitivo urgente ex art. 25 l.fall.

  • art. 103 l.fall.

    Il tribunale aveva incidentalmente richiamato l'azione di rivendicazione/restituzione come rimedio del terzo che pretenda il bene acquisito alla procedura.

  • art. 2033 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione dell'indebito, chi chiede la restituzione deve provare l'inesistenza di una giusta causa di attribuzione, anche mediante presunzioni o dimostrazione dell'inesistenza del vincolo tra solvens e accipiens.

Massime di principio

  • Il giudice delegato può adottare provvedimenti di acquisizione alla massa solo in presenza di una situazione non controversa quanto alla appartenenza del bene o dell'attività al fallimento; se il terzo contesta la spettanza, è necessaria la tutela mediante ordinario accertamento di cognizione.
  • Un provvedimento adottato fuori dai casi tipizzati dalla legge fallimentare, e idoneo a incidere su diritti soggettivi di terzi senza contraddittorio, può essere qualificato come abnorme o giuridicamente inesistente per carenza assoluta di potere.
  • La giuridica inesistenza o nullità radicale di un provvedimento decisorio può essere fatta valere sia con actio nullitatis sia con i normali mezzi di impugnazione, che operano come rimedi alternativi quando vi sia interesse alla rimozione dell'atto.
  • Ai fini della qualificazione del provvedimento processuale occorre guardare alla sua sostanza e agli effetti prodotti, non alla forma o alla denominazione adoperata.
  • Quando la domanda si fonda su ripetizione di indebito, l'attore deve provare l'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale, anche attraverso presunzioni e indizi specifici; la mera allegazione di un errore materiale non è sufficiente se non supportata da elementi probatori concreti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeReclamoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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