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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2000, aveva liquidato maggiori importi per IRPEF, addizionali, IVA, IRAP, interessi e sanzioni, recuperando anche una tassa automobilistica. P.A. ha contestato la cartella, deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, assenza di sottoscrizione e di intimazione ad adempiere, tardività della notificazione, omessa pronuncia e insussistenza della pretesa tributaria.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo per la parte relativa alla tassa automobilistica dell'anno 1997, confermando il resto della cartella. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i sette motivi: ha ritenuto non configurabile una nullità per pronuncia ultra o extrapetita, ha considerato applicabile l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento solo alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, ha escluso la necessità della sottoscrizione della cartella, ha verificato la presenza dell'intimazione ad adempiere, ha ritenuto tempestiva la notifica del 1° luglio 2005 e ha confermato che la cartella, fondata sulla dichiarazione del contribuente e sul controllo automatizzato, conteneva elementi sufficienti a individuare tributi e importi. P.A. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato della dichiarazione

    La cartella può essere emessa sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e delle liquidazioni effettuate dall'Amministrazione, senza una preventiva attività di accertamento sostanziale, quando si tratta di correggere errori o recuperare imposte dichiarate e non versate.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti tributari

    La cartella deve consentire al contribuente di comprendere i titoli della pretesa e i tributi richiesti. Nel caso esaminato, tale obbligo è stato ritenuto assolto.

  • D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31/2008

    L'obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento opera per i ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008. Per una cartella notificata nel 2005 è stata quindi esclusa l'applicazione dell'obbligo.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 12, 25 e 49; art. 480 c.p.c.

    La cartella non necessita della sottoscrizione dell'agente della riscossione, essendo sufficiente l'intestazione dell'ente emittente. Deve invece contenere l'intimazione ad adempiere e l'avvertimento relativo all'eventuale esecuzione forzata; nel caso concreto tali elementi risultavano presenti.

  • D.M. 28 giugno 1999

    Ha eliminato l'obbligo di sottoscrizione della cartella di pagamento, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 36, comma 2, lett. b), come modificato dal D.L. n. 106/2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla Legge n. 156/2005

    Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata dovevano essere notificate entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per la dichiarazione presentata nel 2001, la notifica del 1° luglio 2005 è stata ritenuta tempestiva.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    La disciplina previgente sui termini di decadenza dell'iscrizione a ruolo è stata sostituita dalla disciplina sui termini di notificazione della cartella.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Un'eventuale pronuncia su una questione non dedotta dalla parte non determina necessariamente la nullità dell'intera sentenza; la pronuncia non richiesta può essere considerata come priva di effetti nella parte eccedente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    Le spese processuali seguono normalmente la soccombenza. In questo caso la Corte ha condannato il contribuente, risultato soccombente in cassazione, al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Nelle cartelle derivanti da controllo automatizzato della dichiarazione, la contestazione deve normalmente concentrarsi su errori oggettivi di calcolo, pagamenti già effettuati o dati dichiarativi errati; non è sufficiente contestare genericamente la pretesa senza dimostrare l'inesistenza del debito.
  • La cartella è motivata adeguatamente quando consente di individuare i tributi, i periodi d'imposta, le somme richieste e il titolo della pretesa, anche se non riproduce integralmente un autonomo avviso di accertamento.
  • La mancanza del responsabile del procedimento rileva solo se la cartella rientra nell'ambito temporale in cui tale indicazione era obbligatoria; per le cartelle relative a ruoli anteriori al 1° giugno 2008, il vizio non determina l'invalidità secondo il principio applicato nella sentenza.
  • La mancata sottoscrizione della cartella, di per sé, non comporta invalidità quando l'atto reca l'intestazione dell'agente della riscossione e gli elementi identificativi necessari.
  • Per verificare la tempestività di una cartella occorre individuare la disciplina vigente per lo specifico periodo d'imposta e distinguere il termine per l'iscrizione a ruolo da quello per la notificazione della cartella.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo specifico e omogeneo: la mescolanza di censure relative a violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • Se il contribuente ha presentato una dichiarazione nella quale risultano imponibili e imposte dovute, tale dichiarazione costituisce un elemento rilevante per fondare la cartella, salvo che egli dimostri errori, rettifiche o pagamenti incompatibili con la pretesa.
  • La contestazione di una pronuncia sulle spese richiede un interesse concreto; se il giudice ha compensato le spese nonostante la soccombenza della controparte, la parte soccombente non può normalmente lamentare di non aver ottenuto una condanna alle spese a proprio favore.

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