Sentenza n. 560/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 17 febbraio 2025, il suo passaggio in giudicato attestato il 24 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando un'amministrazione non dà esecuzione a un giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio applicabile alle amministrazioni statali.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione risulta documentato e non viene contestato in giudizio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e può essere autorizzato ad avvalersi delle strutture amministrative necessarie all'esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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