Cassazione Penale, Sentenza n. 29183/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l\'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP per i reati di cui all\'art. 73, comma 4, T.U. stupefacenti, contestando: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che le due contestazioni relative alla presunta proposta di vendita di 100 kg di marijuana (capi 103 e 104) si fondano su una interpretazione arbitraria di SMS criptici e sul presunto travisamento del contenuto (omissione della parola credo), mentre i messaggi sarebbero mera richiesta informativa e non provano la messa in vendita o lo smercio; e che la sostanza era di tipo light; 2) carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari: i fatti sono del 2018, il provvedimento cautelare del 2022 e il ricorrente risulta incensurato e senza fatti successivi, perciò mancherebbero attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l\'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse motivazione adeguata e non viziata da illogicità: le intercettazioni (SMS) erano state analizzate reato per reato e, quale apprezzamento di fatto, l\'interpretazione del loro contenuto rientra nel giudizio di merito e non \'rivedibile\' in sede di legittimità, salvo travisamento della prova, non dimostrato dal ricorrente. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha condiviso la valutazione del riesame secondo cui il quantitativo della droga e la circostanza che l\'indagato, dopo aver chiesto aiuto, sia riuscito autonomamente a vendere la sostanza denotano una dimestichezza criminale e contatti con ambienti di spaccio tali da rendere attuali e concreti i rischi di reiterazione; il lungo intervallo temporale tra fatto e misura non basta da solo ad escludere l\'attualità delle esigenze cautelari e il ricorrente non ha fornito motivazione specifica in contrario. Conseguentemente il ricorso \'inammissibile\' e ordinato il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e delle spese del procedimento ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale sulla modalità di trattazione del ricorso; qui segnalata per indicare il rito ai sensi del quale il ricorso \'è stato trattato\'.
T.U. stupefacenti, art. 73, comma 4
Norma sostanziale che disciplina condotte di traffico o detenzione di stupefacenti in quantitativi rilevanti; \'usata\' per qualificare i reati per i quali sono stati adottati gli arresti domiciliari.
Codice di procedura penale, disp. att., art. 173, comma 1
Prevede limiti alla motivazione per il ricorso in cassazione in materia cautelare, richiamato per indicare che il ricorso era redatto nei limiti strettamente necessari.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. b) e c (novellato dalla legge 47/2015)
Principio che, pur escludendo la possibilità di desumere pericolo di fuga o di recidiva unicamente dalla gravita del titolo di reato, consente di valutare le modalità della condotta e le circostanze fattuali come elementi concreti ai fini della prognosi cautelare; applicato per giustificare che quantitativi elevati e modalità di vendita rilevano ai fini dell\'attualità delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili o infondati; invocata per la condanna del ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 22471/2015; Sez. 3 n. 6722/2017 e altre richiamate)
Principio giurisprudenziale richiamato: l\'interpretazione delle intercettazioni e dei messaggi criptici \'costituisce questione di fatto\' e spetta al giudice di merito; in cassazione la diversa valutazione sul significato dei messaggi \'è ammessa\' solo se sussiste travisamento della prova, cioè se il contenuto indicato dal giudice diverge in modo decisivo e incontestabile dal reale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non \'si rivedono\' le valutazioni di merito sulle intercettazioni o sugli SMS salvo prova di travisamento decisivo della prova; le contestazioni devono quindi mirare a dimostrare specificamente la discrepanza tra contenuto reale e ricostruzione giudicata.
- La sussistenza dei gravi indizi si valuta anche con riferimento al contesto e alle modalità della condotta; messaggi sintetici o criptici possono essere interpretati come elementi indizianti se la motivazione del giudice del riesame ne esplicita logicamente il significato.
- Il tempo intercorso tra il fatto e l\'adozione della misura cautelare non esclude automaticamente l\'attualità delle esigenze cautelari; spetta al difensore contestare con argomentazioni specifiche e prove l\'assenza di concretezza o di attualità del pericolo di reiterazione.
- La quantità della sostanza e la prova di una vendita autonoma sono elementi rilevanti per la prognosi di pericolosità e possono giustificare misure cautelari anche meno afflittive se ritenute insufficienti a bloccare i contatti criminali.
- Per avere chance in sede di cassazione occorre documentare errori formali o un travisamento palese della prova piuttosto che chiedere una rivalutazione dei fatti o della credibilità delle interpretazioni adottate dal giudice di merito.
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