Ordinanza n. 113/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 443 dell’11.09.2025 avente ad oggetto “Adozione dell’atto di programmazione assistenza domiciliare integrata (ADI) anno 2025 – quota a carico del Fondo PNRR/M6 SALUTE – COMPONENTE C1/1.2.1 “Assistenza Domiciliare”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, qualora occorresse, il prospetto allegato alla deliberazione n. 443 del Commissario Straordinario del 11.09.2025, la proposta di determina n. 3435 dell’U.O.C. Distretto Sanitario Unico Aziendale, il parere del direttore amministrativo del 08.09.2025, il parere sanitario favorevole del Direttore sanitario del 09.09.2025 all’adozione della deliberazione, nonché gli atti della istruttoria eventualmente compiuta anche se non conosciuti. per quanto riguarda i motivi aggiunti: della Nota Prot. n. 67976 del 26.11.2026 dell’ASP di Crotone avente ad oggetto Ricorso Progetto Terza Eta Srl e altri, ASP di Crotone TAR CZ, depositata nel ricorso n.r.g. 1626_2025 dall’amministrazione resistente in data 11.12.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresi, per quanto occorrer possa, i Decreti Dirigenziali della Regione Calabria richiamati nella nota impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione commissariale sull’adozione dell’atto di programmazione dell’assistenza domiciliare integrata per l’anno 2025, relativa al budget per l’acquisto di prestazioni da operatori sanitari privati, nonché atti connessi e, con motivi aggiunti, nota dell’ASP concernente il ricorso e atti regionali richiamati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP di Crotone relativa alla programmazione dell’assistenza domiciliare integrata per l’anno 2025, finanziata anche con risorse PNRR, unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva nota dell’ASP e gli ulteriori atti richiamati. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda direttamente il budget per l’anno 2025 destinato all’acquisto, da operatori sanitari privati, di prestazioni di ADI. La ricorrente ha proposto domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., deducendo implicitamente la necessità di sospendere l’efficacia degli atti per evitare un pregiudizio derivante dalla programmazione e dalla ripartizione del budget. La questione relativa all’eventuale ripartizione del budget per l’anno 2026 è stata prospettata quale profilo incidente sull’organizzazione aziendale, ma non risultava riferita a poteri amministrativi già esercitati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che l’oggetto diretto della controversia riguardasse il budget 2025 per prestazioni di ADI già eseguite; pertanto, l’efficacia degli atti impugnati non incideva direttamente sulla continuità assistenziale nel corso dell’anno in esame. Quanto alla ripartizione del budget 2026, il giudice ha escluso la possibilità di intervenire cautelarmente su poteri amministrativi non ancora esercitati, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione rispetto a determinazioni future e non ancora adottate. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato consisteva in poste economiche e non presentava carattere di irreparabilità. In assenza del periculum, la domanda cautelare è stata respinta. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di periculum in mora l’istanza deve essere respinta.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può incidere su poteri amministrativi non ancora esercitati: il giudice amministrativo non può anticipare né sostituire determinazioni future dell’amministrazione.
- Quando gli atti impugnati riguardano budget relativi a prestazioni sanitarie già eseguite, la loro efficacia non determina, di per sé, un’incidenza attuale sulla continuità assistenziale futura.
- Il pregiudizio costituito da mere poste economiche, in assenza di ulteriori elementi concreti, non integra normalmente il requisito dell’irreparabilità necessario per la concessione della tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 123/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →