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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31933/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento per contestare l’ammissione solo parziale del proprio credito, relativo al corrispettivo per una fornitura di energia elettrica, chiedendo l’insinuazione per un importo molto più elevato di quello riconosciuto. Il tribunale aveva tuttavia dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva, avendo l’opponente depositato il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esecutività dello stato passivo. In sede di legittimità, la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e del combinato disposto degli artt. 101 e 183, comma 1, c.p.c., sostenendo che il rilievo officioso della tardività dell’opposizione sarebbe stato possibile solo nella prima udienza; 2) violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c., perché il giudice avrebbe dovuto rimetterla in termini, essendo il mancato tempestivo deposito dipeso da un’anomalia del deposito telematico; 3) violazione delle norme tecniche sul PCT (art. 16-bis d.l. 179/2012, d.m. 44/2011 e provvedimento DGSIA 16 aprile 2014), assumendo che, in mancanza della cd. quarta PEC, il deposito non potesse considerarsi definitivamente rifiutato. La Corte ha respinto tutti i motivi, riaffermando che il deposito telematico si perfeziona in via provvisoria con la RdAC, ma si consolida solo se l’iter si conclude positivamente con la quarta PEC di accettazione; in difetto, il deposito non è efficace e la tardività resta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Ha inoltre escluso la rimessione in termini perché la parte, pur consapevole dell’anomalia, non l’aveva chiesta tempestivamente e aveva poi proceduto a un deposito cartaceo tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo per tardività. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul principio per cui il deposito telematico è efficace solo se completato con esito positivo anche dalla fase di accettazione della cancelleria, documentata dalla quarta PEC; in mancanza di tale esito, il deposito resta non perfezionato ai fini processuali e il successivo deposito cartaceo, se oltre termine, non sana la decadenza. La rimessione in termini, inoltre, richiede una causa non imputabile e un’istanza tempestiva, condizioni che la Corte ha ritenuto non sussistenti nella fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Il termine per proporre l’opposizione allo stato passivo è perentorio e la sua tardività comporta inammissibilità, rilevabile d’ufficio.

  • art. 99 l.fall.

    Disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale restano verificabili i presupposti di ammissibilità dell’azione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il giudice può rimettere la causa sul ruolo per sottoporre al contraddittorio una questione rilevata d’ufficio.

  • art. 183, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto limitativo del potere di rilievo officioso della tardività.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una decadenza determinata da causa non imputabile e una tempestiva istanza della parte.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Richiamato quale norma espressiva del medesimo presupposto della non imputabilità della decadenza.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    Il deposito telematico si ha per avvenuto quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna, ma l’effetto utile resta subordinato al completamento positivo della procedura.

  • art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    I documenti informatici si intendono ricevuti nel momento della ricevuta di avvenuta consegna, che attesta il deposito presso l’ufficio giudiziario.

  • art. 13, comma 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    La Corte lo richiama per affermare che il deposito telematico richiede il superamento dei controlli automatici e manuali.

  • art. 14, comma 7, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

    Richiamato per affermare la necessità dei controlli automatici sulla busta telematica.

  • art. 14, comma 8, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

    Richiamato tra le norme tecniche sul PCT invocate nel terzo motivo.

  • art. 14, comma 10, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

    Richiamato per la necessità dell’accettazione manuale da parte della cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 6, § 1, CEDU

    La Corte esclude che il rilievo officioso della tardività in una questione di rito violi il diritto al contraddittorio, se la parte avrebbe potuto prefigurarla con minima diligenza.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni allo stato passivo, il rispetto del termine perentorio di proposizione costituisce requisito di ammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Nel processo telematico, la ricevuta di avvenuta consegna produce un effetto solo provvisorio: il deposito si consolida ed è efficace solo se l’iter si completa con esito positivo anche dei controlli successivi e con l’accettazione della cancelleria attestata dalla quarta PEC.
  • In presenza di un esito telematico negativo o incompleto, il depositante deve attivarsi senza indugio per rinnovare l’atto e, se necessario, chiedere tempestivamente la rimessione in termini; il mero affidamento sull’anomalia o il successivo deposito tardivo non sanano la decadenza.
  • La rimessione in termini richiede la prova di un impedimento non imputabile, avente carattere di assolutezza, nonché una sollecita istanza della parte interessata.
  • Il rilievo officioso di una questione di rito non viola il contraddittorio convenzionale quando la parte, con ordinaria diligenza, avrebbe dovuto prevederne l’emersione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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