Cassazione Penale, Sentenza n. 18929/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio, ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado nonostante la Corte di cassazione avesse escluso la recidiva. Il motivo principale dedotto è che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante, ai fini del bilanciamento delle circostanze del reato, la condotta colposa delle persone offese: Amato sostiene che le vittime avrebbero ecceduto nella legittima difesa (eccesso colposo) perché lo avrebbero colpito quando era già disarmato, ferito e a terra, e che tale condotta avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 55 c.p. quale circostanza attenuante o riduttiva della responsabilità
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha motivato che il vizio di contraddittorietà di motivazione è rilevante per la cassazione solo quando sussista inconciliabilità logica all'interno della stessa sentenza impugnata, non quando vi sia contrasto tra le considerazioni svolte in gradi diversi di giudizio. Il giudice d'appello può, nell'ambito del suo potere di valutazione, fornire una ricostruzione fattuale e motivazionale diversa rispetto al primo grado e fondare su questa la medesima decisione. Conseguentemente il motivo non rientra nelle fattispecie derubricabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 55 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come base per ritenere rilevante la condotta delle persone offese (eccesso colposo di legittima difesa) ai fini del giudizio di bilanciamento tra circostanze; tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito della valutazione di questa norma perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi processuali
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione sul vizio di contraddittorietà (Sez. 2, n. 3308 del 04/12/1984; Sez. 4, n. 8619 del 24/04/1981; Sez. 4, n. 6327 del 24/02/1981)
Principio richiamato: la contraddittorietà di motivazione rileva ai fini della cassazione solo se esiste inconciliabilità logica all'interno della stessa sentenza impugnata; il contrasto tra motivazioni di primo e secondo grado non rende automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione, poiché il giudice d'appello può dar diversa lettura dei fatti ed arrivare alla stessa decisione con argomentazioni differenti
Massime di principio
- La Cassazione richiede che la contraddittorietà della motivazione sia interna alla sentenza impugnata: il contrasto tra le motivazioni dei diversi gradi di giudizio non costituisce di per sé motivo di cassazione.
- Il giudice d'appello ha libertà, entro i limiti dell'accusa e del materiale probatorio, di ricostruire i fatti in modo diverso rispetto al primo giudice e di motivare diversamente pur confermando il dispositivo.
- Quando si invoca l'eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.) è necessario far emergere in modo chiaro nel processo elementi probatori e argomentazioni tali da dimostrare che la condotta delle vittime abbia avuto rilevanza causale e giuridica; un mero dissenso interpretativo tra gradi non basta per la cassazione.
- Chi propone ricorso per cassazione deve circoscrivere i motivi ai profili consentiti dalla legge (violazione di norme di diritto, contraddittorietà interna, vizio di motivazione specifico) per evitare l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
- In sede di impugnazione è strategico valorizzare eventuali vizi formali o violazioni di legge nella motivazione dell'unico atto impugnato (la sentenza di appello) piuttosto che invocare discrepanze tra i diversi gradi senza dimostrare inconciliabilità interna della motivazione
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