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Sentenza

Sentenza n. 7717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06598/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per 35 posti di Funzionario Storico dell’Arte e successive graduatorie degli idonei, nella parte in cui non comprendevano il candidato nella posizione utile; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 6598/2025 che aveva dichiarato irricevibile il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, classificatosi al 322° posto nel concorso per il reclutamento di personale del Ministero della Cultura, aveva impugnato la graduatoria chiedendo l’inserimento e contestando, tra l’altro, la mancata valutazione come titolo di servizio dell’esperienza maturata quale educatore museale. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso perché tardivo, assumendo quale data di pubblicazione della graduatoria il 12 febbraio 2024. In appello il candidato ha dedotto travisamento dei fatti e violazione degli artt. 19 d.lgs. 33/2013, 40 e 41 c.p.a. e 100 c.p.c., sostenendo che la graduatoria dei 35 vincitori era stata pubblicata il 30 maggio 2024 e che il suo interesse era sorto solo con la successiva pubblicazione degli idonei, in vista dello scorrimento; ha inoltre chiesto la rimessione in termini e l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, lamentando di non avere avuto tempestivamente i dati dei controinteressati. Ha riproposto i motivi di merito non esaminati in primo grado.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata, con diversa motivazione. Il Consiglio di Stato riconosce che il TAR aveva indicato erroneamente il 12 febbraio 2024 quale data di pubblicazione della graduatoria dei vincitori, ma reputa l’errore ininfluente: la graduatoria era stata pubblicata il 30 maggio 2024 e il termine di 60 giorni per impugnarla è scaduto il 29 luglio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2024. La lesione dell’interesse a contestare la mancata inclusione fra i vincitori era già percepibile dalla pubblicazione del 30 maggio; l’interesse al futuro scorrimento, invece, era eventuale e non concreto né attuale, anche in considerazione della posizione 322 rispetto ai 35 posti. La prima istanza di accesso del 21 giugno chiedeva punteggi, valutazione dei titoli e posizione, ma non i dati dei controinteressati; la richiesta di nominativi e recapiti è stata formulata soltanto il 6 agosto, dopo la scadenza del termine d’impugnazione, sicché l’asserita difficoltà di notificazione non giustifica la tardività né la rimessione in termini. Inoltre, anche l’appello era stato notificato alle sole amministrazioni e a Formez PA, senza notifica ad almeno un controinteressato. La notifica per pubblici proclami non sostituisce l’onere di notificare tempestivamente il ricorso ad almeno un controinteressato identificato o identificabile; tale notifica è presupposto anche per l’eventuale integrazione del contraddittorio e per l’autorizzazione ai pubblici proclami. I motivi di merito riproposti non sono scrutinati, essendo sufficiente la ragione di irricevibilità. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Tuttavia l’errore è ininfluente ai presenti fini poiché anche con riferimento a tale data la notifica del ricorso, intervenuta il 30 ottobre 2024, è tardiva essendo il termine decadenziale di cui all’art. 29 c,p.a, (60 giorni) spirato il 29 luglio 2024.

    Il termine di decadenza per l’azione di annullamento è di 60 giorni; nel caso concreto decorreva dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del 30 maggio 2024 ed era scaduto il 29 luglio 2024.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La “piena conoscenza” - cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti”

    La piena conoscenza necessaria a far decorrere il termine di impugnazione non richiede la conoscenza integrale dell’atto e delle sue motivazioni: è sufficiente conoscere l’esistenza dell’atto e gli elementi che ne rendono percepibile l’immediata e concreta lesività, restando possibile dedurre ulteriori censure con motivi aggiunti.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Sul punto si rileva che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., «qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza».

    L’azione di annullamento richiede, a pena di decadenza e entro il termine d’impugnazione, la notificazione sia all’amministrazione emanante sia ad almeno un controinteressato individuato nell’atto.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Dispone il successivo comma 4 che «quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità».

    La notificazione per pubblici proclami può essere disposta, su richiesta, quando il numero delle persone da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, ma non elimina l’onere di notificare tempestivamente il ricorso ad almeno un controinteressato.

  • art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.

    Tale assunto viene corroborato anche dalla lettura coordinata dell'art. 41 c.p.a. con le previsioni di cui all’art. 49 c.p.a., secondo cui soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati può ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, l’eventuale notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.).

    L’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati presuppone che il ricorso sia stato tempestivamente proposto almeno contro uno di essi; solo in tale situazione può essere autorizzata, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e delle relative motivazioni: è sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e degli elementi che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività, ferma la possibilità di proporre successivi motivi aggiunti.
  • La pubblicazione della graduatoria che evidenzia la mancata collocazione tra i vincitori rende attuale l’interesse a contestare tale esito; il mero interesse a un eventuale futuro scorrimento, dipendente da un evento incerto, non integra invece un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
  • Nel giudizio di annullamento il ricorso deve essere notificato, entro il termine decadenziale, all’amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato identificato o identificabile. La richiesta di notificazione per pubblici proclami non è alternativa a tale onere e non può supplire alla sua omissione.
  • L’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati e l’eventuale notificazione per pubblici proclami presuppongono che il ricorso sia stato tempestivamente notificato almeno a uno dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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