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Sentenza

Sentenza n. 13274/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS-, privo di data, sottoscritto digitalmente il 30 aprile 2026, con la quale è stata disposta la esclusione della società ricorrente dalla procedura aperta telematica, indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, di durata pari a 12 mesi, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto i «Servizi per l'espletamento delle attività relative ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nei ruoli dell'INPS»; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202605097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta telematica per l'affidamento di un accordo quadro relativo ai servizi per lo svolgimento di attività connesse a concorsi pubblici dell'INPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava la propria esclusione, disposta per asserita carenza del requisito di capacità economico-finanziaria consistente in un fatturato globale annuo, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque, almeno pari a 2.254.098,36 euro nel settore dei servizi di valutazione per il reclutamento. La ricorrente sosteneva di avere raggiunto la soglia includendo il fatturato relativo agli anni 2020, 2022 e 2023, riferito ad attività riconducibili alla ricerca, selezione e valutazione del personale e contraddistinte dal codice ATECO 78.10. Deduceva: violazione dell'art. 100 d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, per avere la stazione appaltante trasformato un requisito di capacità economico-finanziaria in un requisito di capacità tecnico-professionale, richiedendo in concreto esperienza specifica nell'ambito dei concorsi pubblici; eccesso di potere per sviamento; illegittimità della lex specialis ove interpretata in tal senso; difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative; violazione dei principi di autoresponsabilità, fiducia, accesso al mercato, risultato, buona fede e tutela dell'affidamento. In particolare, contestava l'esclusione del fatturato relativo al programma regionale Garanzia Giovani in Campania e sosteneva che il codice ATECO 78.10 fosse indicativo della pertinenza delle attività. L'INPS sosteneva invece che il programma Garanzia Giovani consistesse in attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, senza valutazione e selezione di candidati per il reclutamento, e che il codice ATECO avesse valore meramente statistico, non certificativo dell'attività concretamente svolta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a. La lex specialis richiedeva un fatturato globale maturato nel settore dei servizi di valutazione per il reclutamento; pertanto, non era sufficiente dimostrare un fatturato generico o riferito ad attività solo indirettamente collegate all'inserimento lavorativo. Il fatturato relativo al progetto Garanzia Giovani in Campania non era pertinente, poiché il progetto prevedeva l'iscrizione volontaria dei giovani a un portale e successive attività di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, senza una procedura di valutazione e selezione delle competenze professionali finalizzata al reclutamento. Il codice ATECO 78.10 non era decisivo, avendo funzione statistica e valore soltanto indiziario, e non attestando in modo vincolante la natura concreta dei servizi prestati. È stata respinta anche la censura secondo cui l'INPS avrebbe trasformato il requisito economico-finanziario in un requisito tecnico-professionale: il collegamento del fatturato a un settore di attività pertinente all'oggetto dell'appalto è legittimo e necessario, purché il settore non sia delineato in modo eccessivamente specifico o sartoriale. Nel caso concreto, la nozione di servizi di valutazione per il reclutamento era sufficientemente ampia e ragionevole, compatibile con il favor partecipationis. Il TAR ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative al difetto di istruttoria, rilevando che il RUP aveva acquisito documentazione e informazioni dalla Regione Campania. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica.

  • art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa dell'accordo quadro con più operatori economici.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Disciplina i requisiti speciali di partecipazione; il requisito economico-finanziario può essere collegato a un settore di attività pertinente all'oggetto dell'appalto, senza trasformarsi per ciò solo in un requisito di capacità tecnico-professionale.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo [...] l’accesso al mercato.

    Richiamato dall'amministrazione per sostenere la legittimità di requisiti speciali attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto; il TAR valorizza il collegamento del fatturato al settore dell'appalto e il divieto di una delimitazione eccessivamente sartoriale.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, considerata la manifesta infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Un requisito di capacità economico-finanziaria basato sul fatturato può essere legittimamente riferito a un settore di attività pertinente all'oggetto dell'appalto: tale specificazione non trasforma automaticamente il requisito in uno di capacità tecnico-professionale, purché non richieda un'esperienza identica o eccessivamente specialistica rispetto alle prestazioni oggetto della gara.
  • Ai fini della verifica del fatturato settoriale richiesto dalla lex specialis, rileva la natura concreta delle attività effettivamente svolte; non è sufficiente il codice ATECO dichiarato dall'operatore economico, che ha funzione prevalentemente statistica e può assumere, al più, valore indiziario.
  • Le attività di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo di soggetti che aderiscono spontaneamente a un programma non equivalgono a servizi di valutazione e selezione delle competenze professionali finalizzati al reclutamento, se manca una procedura selettiva dei candidati.
  • Il requisito economico-finanziario deve essere connesso all'oggetto dell'appalto, ma la stazione appaltante deve formularlo in termini sufficientemente ampi da non imporre un'esperienza esclusivamente identica a quella oggetto della gara, in conformità al favor partecipationis.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando la stazione appaltante verifica la concreta natura dei servizi dichiarati mediante l'acquisizione della documentazione contrattuale e l'interlocuzione con l'amministrazione pubblica committente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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