Cassazione Civile, Sentenza n. 4341/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto l’ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della società resistente per 1.890.282,24 euro, di cui 340.225,24 euro per IVA, oltre interessi, in chirografo. Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 17 gennaio 2018, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall., escludendo la prededuzione richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, del D.L. n. 347/2003. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi riferiti a tale disposizione. Con il primo ha sostenuto che la prededuzione dipendesse dalla gestione dello stabilimento strategico, non dalla sua proprietà o disponibilità esclusiva, e che la debitrice partecipasse alla gestione dell’impianto siderurgico di Taranto insieme alla società capogruppo, svolgendo attività necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità produttiva. Ha inoltre invocato l’estensione alle società del gruppo della disciplina applicabile alla procedura della capogruppo e dedotto una disparità di trattamento tra creditori che avevano prestato attività per il medesimo stabilimento. Con il secondo motivo ha censurato l’interpretazione secondo cui l’estensione alle società del gruppo riguarderebbe soltanto le norme processuali, sostenendo che dovesse comprendere anche la prededuzione speciale. La Corte ha rilevato che la dedotta cogestione dello stabilimento era questione nuova in cassazione: nel giudizio di merito la ricorrente aveva prospettato una relazione di strumentalità tra la debitrice e lo stabilimento della capogruppo, senza allegare la cogestione, e non aveva indicato un atto del precedente giudizio nel quale la questione fosse stata dedotta. Il ricorso non ha indicato importi ulteriori richiesti oltre al credito ammesso e alla prededuzione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente e respinto entrambi i motivi. Ha affermato che la prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1-ter, del D.L. n. 347/2003 è una fattispecie speciale ed eccezionale, di stretta interpretazione, i cui requisiti devono ricorrere tutti: tra essi, che la società debitrice ammessa alla procedura straordinaria gestisca uno stabilimento formalmente individuato come di interesse strategico nazionale. L’individuazione è rimessa al criterio previsto dall’art. 1 del D.L. n. 207/2012; gli impianti siderurgici riconosciuti come strategici erano quelli della società capogruppo, mentre nessuno stabilimento della debitrice risultava individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La deduzione della cogestione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non adeguatamente documentata come questione già introdotta nel giudizio di merito; la Corte ha inoltre rilevato che tale allegazione era incompatibile con la precedente prospettazione della ricorrente. La questione di legittimità costituzionale per asserita disparità di trattamento è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché i creditori della debitrice e quelli della società titolare dello stabilimento non si trovavano in situazioni omogenee, essendo la qualità della debitrice requisito costitutivo della prededuzione. È stato respinto anche l’argomento sull’estensione infragruppo: la qualifica richiesta deve riguardare direttamente la società debitrice e non può essere trasferita dalla capogruppo o da un’altra società del gruppo. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003
Tali elementi costitutivi della fattispecie devono evidentemente essere tutti presenti e, come ritenuto nel provvedimento impugnato, la disposizione è di stretta interpretazione trattandosi di norma speciale, che introduce un’ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l’alterazione della graduazione dei crediti e che dunque costituisce norma eccezionale in quanto deroga al principio generale dell’art. 2740 c.c.
La prededuzione speciale richiede la presenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla norma ed è soggetta a interpretazione restrittiva, perché introduce un’eccezione alla graduazione ordinaria dei crediti.
art. 2740 c.c.
Tali elementi costitutivi della fattispecie devono evidentemente essere tutti presenti e, come ritenuto nel provvedimento impugnato, la disposizione è di stretta interpretazione trattandosi di norma speciale, che introduce un’ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l’alterazione della graduazione dei crediti e che dunque costituisce norma eccezionale in quanto deroga al principio generale dell’art. 2740 c.c.
La prededuzione speciale derogando al principio generale della responsabilità patrimoniale e alterando la graduazione dei crediti non può essere estesa oltre i presupposti stabiliti dalla legge.
art. 1 D.L. n. 207/2012
La norma rinvia dunque, ai fini della individuazione della nozione di stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ad un criterio formale, vale a dire alla previsione del D.L. n. 207 del 2012, art. 1.
La qualità di stabilimento industriale di interesse strategico nazionale rilevante per la prededuzione va individuata secondo il criterio formale previsto dalla norma richiamata, non in base alla sola gestione materiale dell’impianto.
art. 3 D.L. n. 207/2012
ed è pacifico che gli unici stabilimenti specificamente qualificati dallo stesso D.L. n. 207 del 2012, all’art. 3, come di interesse strategico nazionale, individuati mediante il riferimento alla titolarità degli stessi, sono gli impianti siderurgici della società ILVA.
Nel caso esaminato, la qualificazione legislativa degli impianti siderurgici della società capogruppo come stabilimenti strategici non attribuisce automaticamente la stessa qualifica a un’altra società del gruppo.
art. 3, comma 3, D.L. n. 347/2003
E’ evidente che tale requisito riguarda (deve riguardare) direttamente la debitrice e non anche la società capogruppo o altre società del medesimo gruppo, non potendo desumersi da alcun indice normativo, nè di carattere sistematico, la possibilità di estendere ad altre società del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 2003 una prededuzione che avvantaggia unicamente i creditori della ILVA, in quanto, ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 3 la stessa è stata espressamente riconosciuta titolare di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’art. 1 medesimo D.L.
L’estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle società del gruppo non trasferisce loro la prededuzione speciale quando manca in capo alla singola debitrice il requisito sostanziale della gestione di uno stabilimento formalmente qualificato come strategico.
art. 98 L. Fall.
Peyrani spa propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano che ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla ricorrente avverso lo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Taranto Energia srl, società del gruppo ILVA spa, confermando l’ammissione del credito di 1.890.282,24 Euro (di cui 340.225,24 Euro per Iva) oltre ad interessi in chirografo, con esclusione della prededuzione, invocata dalla ricorrente ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter.
La norma individua il rimedio di opposizione allo stato passivo utilizzato nel giudizio di merito; la decisione della Corte non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale autonoma.
art. 3 Cost.
Fermo il carattere eccezionale della disposizione che ha introdotto una specifica fattispecie di prededuzione, non è dato rinvenire lo stesso presupposto della dedotta disparità di trattamento, vale a dire l’omogeneità delle situazioni, attesa la diversità del soggetto debitore, che come già evidenziato, costituisce elemento costitutivo della prededuzione.
Non sussiste disparità di trattamento rilevante quando la differenza di trattamento dei creditori dipende dalla diversità della società debitrice, elemento che la legge assume come requisito della prededuzione speciale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti processuali, l’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato nella misura prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- La prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1-ter, del D.L. n. 347/2003 costituisce una fattispecie eccezionale, perché deroga alla graduazione ordinaria dei crediti, e va interpretata restrittivamente; tutti i requisiti normativi devono ricorrere cumulativamente.
- Quando la prededuzione speciale è subordinata alla gestione di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, tale qualifica dipende dall’individuazione formale prevista dalla legge e non può essere desunta dalla sola gestione materiale, dalla cogestione o dalla strumentalità dell’attività svolta rispetto allo stabilimento.
- Il requisito soggettivo richiesto per la prededuzione deve ricorrere direttamente in capo alla società debitrice ammessa alla procedura: la qualificazione dello stabilimento posseduta dalla capogruppo o da un’altra società del gruppo non si estende automaticamente alle altre società sottoposte alla medesima procedura.
- È nuova e inammissibile in cassazione la questione fattuale non dedotta nel giudizio di merito; per consentirne l’esame, il ricorrente deve indicare specificamente l’atto del precedente giudizio nel quale la questione è stata sollevata, così da permettere il controllo ex actis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4457/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4448/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4452/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4450/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4449/2020 del 20/02/2020
- Sentenza civile · 20 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4451/2020 del 20/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →