Sentenza n. 11236/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la richiesta di visto di ingresso per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di fissazione di un appuntamento funzionale alla presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto adempimento da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto alla richiesta nelle more del giudizio e il ricorrente lo aveva riconosciuto. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adempie alla richiesta e il ricorrente riconosce tale adempimento, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi collegati al rilevante carico di richieste gravante sull'amministrazione, a sopravvenienze normative e alla complessità dell'iter procedimentale.
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