Sentenza del 13/02/2023 n. 4441 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società contestavano avvisi di accertamento per il 2007 relativi a operazioni soggettivamente inesistenti con società di facciata (presunta frode carosello), discrepanze di rimanenze di magazzino, presunzione di cessione per decremento di magazzino, costi non inerenti e indebita detrazione IVA internazionale; le riprese a tassazione hanno coinvolto anche la consolidante per effetto del consolidato nazionale. In cassazione sono stati proposti sei motivi: mancato litisconsorzio necessario fra consolidata e consolidante; violazioni procedurali (omessa pronuncia su parti della domanda); censura sul corretto utilizzo della presunzione derivante dal D.P.R. 441/1997 rispetto a differenze di valore delle rimanenze; vizio di motivazione e di realistico recupero dei maggiori ricavi. La questione centrale accolta riguarda l'erronea applicazione della presunzione prevista dal D.P.R. 441/1997 (rimanenze) da parte dei giudici d'appello, i quali non hanno adeguatamente valutato le risultanze probatorie e la corretta disciplina della presunzione speciale e dei mezzi di prova ammessi per superarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ma ha accolto il motivo relativo all'erronea applicazione della disciplina sulle rimanenze (D.P.R. 441/1997 art. 4). Ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e ha rinviato per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, demandandole altresì la regolazione delle spese di legittimità. Gli altri motivi (litisconsorzio ratione temporis, omissione di pronuncia, inammissibilità del vizio motivazionale) sono stati rigettati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 4
Stabilisce una presunzione relativa di cessione o acquisto in caso di discrepanze tra scritture ausiliarie di magazzino/documentazione e consistenze delle rimanenze; tale presunzione è speciale e può essere superata solo con le prove tassativamente indicate dal D.P.R.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d)
Individua le scritture ausiliarie di magazzino cui fare riferimento per il raffronto che può generare la presunzione di cessione/ acquisto regolata dal D.P.R. 441/1997.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 bis
Disciplina il giudizio in materia di consolidato nazionale prevedendo il litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante per le impugnazioni che incidono sul reddito complessivo; la norma è stata introdotta/ modificata dal D.L. n.78/2010 ma la Corte ha ritenuto la sua efficacia non applicabile retroattivamente agli atti notificati nel 2010.
D.L. n. 78 del 2010, art. 35, comma 1 (conv. con modif. nella L. n. 122/2010)
Ha introdotto la modifica sul litisconsorzio nel consolidato (art. 40 bis DPR 917/1986), la cui efficacia temporale è rilevante per stabilire l'obbligo di chiamare in giudizio la consolidante; nel caso specifico non si applicava agli atti notificati nel 2010.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29
Norme processuali sul rito tributario e sugli atti impugnabili: richiamate nelle censure procedurali proposte dai ricorrenti ma non ritenute tali da comportare la cassazione nel caso concreto.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, omessa o contraddittoria motivazione, vizio di fatto decisivo). La Corte richiama la giurisprudenza sulle strette condizioni di ammissibilità del motivo n.5 (vizio di motivazione) secondo la riforma del 2012, che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione ai soli casi di 'motivazione assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile'.
art. 112 c.p.c.
Principio dell'eventuale omissione di pronuncia su parti della domanda: la Corte ha ritenuto che il Collegio d'appello abbia correttamente circoscritto l'oggetto della propria cognizione ai profili già dedotti in primo grado.
Massime di principio
- La presunzione prevista dal D.P.R. 441/1997 scatta quando vi sono discrepanze tra scritture ausiliarie di magazzino/documentazione obbligatoria e le consistenze di magazzino; si tratta di una presunzione relativa che può essere superata solo con le prove espressamente indicate dalla norma: i giudici devono valutare espressamente tale regime probatorio.
- Se la contestazione verte su differenze di valore delle rimanenze (anziché su differenze quantitative), è necessario che il giudice verifichi se la presumzione speciale del DPR 441/1997 sia effettivamente applicabile o se ricorra invece il regime probatorio ordinario basato su indizi gravi, precisi e concordanti.
- Nel contenzioso relativo al consolidato nazionale, l'obbligo di litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante dipende dalla vigenza temporale della norma (art. 40 bis DPR 917/1986 come modificato); per atti notificati prima dell'entrata in vigore della modifica non scatta automaticamente il litisconsorzio.
- In cassazione la censura sul vizio di motivazione (art. 360, n.5 c.p.c.) è oggi molto limitata: per essere accolta occorre un vizio di natura strutturale (assenza, apparente contraddittorietà o totale incomprensibilità della motivazione), non semplici contestazioni sulla valutazione o sulla maggiore o minore sufficienza della motivazione.
- In procedimento tributario, per resistere a riprese a tassazione fondate su rimanenze/sospette cessioni occorre fornire le prove documentali specifiche previste dalla normativa (es. documentazione di vendita/acquisto, registri di magazzino, giustificativi di movimentazione) e ottenere che il giudice valuti espressamente la loro idoneità a superare la presunzione.
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