Sentenza n. 1782/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento previa sospensione cautelare, ex art. 117 c.p.a., del silenzio illegittimamente serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata dal ricorrente; e per la condanna dell’amministrazione a provvedere su detta istanza, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Milano sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., domanda di accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza presentata il 17 febbraio 2026 per l'accesso alle misure di accoglienza. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990, ritenuto applicabile alla fattispecie, nonché la violazione del dovere dell'amministrazione di attivare le misure di accoglienza ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, secondo cui tali misure si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. Ha chiesto la declaratoria del silenzio e la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente a decorrere dal 12 maggio 2026. Tale sopravvenuto provvedimento ha fatto venir meno il silenzio inizialmente serbato e l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza delle censure relative al termine procedimentale e all'obbligo di attivazione dell'accoglienza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della fattispecie. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento del silenzio e la condanna a provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione provvede in modo satisfattivo sulla pretesa azionata, facendo venir meno il silenzio e l'interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente quale fonte dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro trenta giorni; il TAR non ha deciso nel merito tale questione per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento del dovere dell'amministrazione di provvedere sull'accesso alle misure di accoglienza; la sentenza non ne ha esaminato la portata applicativa nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione da parte dell'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, di un provvedimento satisfattivo della pretesa determina il venir meno del silenzio e dell'interesse alla decisione, imponendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento satisfattivo non comporta, in assenza di una specifica statuizione, una decisione nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di provvedere o sulle censure dedotte contro l'inerzia amministrativa.
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