Cassazione Penale, Sentenza n. 25986/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della residua misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, contestando la persistente applicazione della misura cautelare per il reato di tentato furto pluriaggravato. Il motivo unico denunciato è la errata applicazione e motivazione degli artt. 274 lett. c), 275 co. 1 e 2 e 22 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente considerato il decorso di oltre un anno dall'applicazione della misura e il comportamento osservante del ricorrente come elementi idonei a mostrare l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari; la difesa ha ritenuto che la Corte di appello/Tribunale del riesame non avesse illustrato le ragioni per le quali, nonostante il tempo trascorso e la piena osservanza, sussistesse ancora il periculum.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando il principio secondo cui il giudizio cautelare è prognostico e si fonda su elementi concreti relativi alla modalità del fatto e alla personalità dell'autore. In particolare la Corte ha precisato: 1) il tempo trascorso dalla commissione del reato ha rilievo soprattutto nella fase di prima applicazione della misura e impone al giudice un'adeguata motivazione se è distante temporalmente dal fatto; 2) nella fase successiva (istanza di revoca ai sensi dell'art. 299 c.p.p.) non è rilevante il solo tempo intercorso dalla commissione del reato, ma può rilevare il tempo decorso dall'applicazione/esecuzione della misura purché sia accompagnato da elementi nuovi e significativi che dimostrino il venir meno o l'affievolimento delle esigenze cautelari; 3) il mero decorso del tempo e la corretta osservanza delle prescrizioni non sono, di per sé, sufficienti a ottenere la revoca o la modifica della misura: l'onere probatorio grava sull'istante che deve allegare specifici elementi sopravvenuti. Nel caso di specie la difesa non ha indicato elementi nuovi tali da incidere sul quadro cautelare (e rilevava, inoltre, la presenza di recidiva specifica a carico dell'indagato), ragione per cui il Tribunale di merito non ha errato.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Requisito dell'attualità delle esigenze cautelari: la Corte ribadisce che l'attualità va valutata prognosticamente sulla base di elementi concreti concernenti la condotta e la personalità; il tempo rileva ma la sua incidenza va adeguatamente motivata.
art. 275 cod. proc. pen., co. 1 e 2
Norme relative alle misure cautelari e alla loro applicazione: la Corte richiama la necessità di motivare la misura in relazione alla sua adeguatezza e proporzionalità, tenendo conto della distanza temporale dai fatti quando rilevante.
art. 22 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme citate dall'impugnante; la sentenza non ne sviluppa una interpretazione autonoma ma la include nel contesto delle norme processuali rilevanti per le garanzie e la determinazione delle misure.
art. 299 cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare: la Corte sottolinea l'onere a carico dell'istante di allegare elementi nuovi e specifici che giustifichino la revoca o la modifica.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo del giudice che applica la misura di considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato; la Corte distingue però tra fase di applicazione e fase di revoca.
legge n. 47 del 2015 (riferimento alla novella)
La novella ha rafforzato il requisito dell'attualità e l'obbligo motivazionale del giudice rispetto al tempo trascorso dai fatti; la Corte ne tiene conto nel delineare i criteri di valutazione.
Massime di principio
- In sede di istanza di revoca/modifica ai sensi dell'art. 299 c.p.p. l'onere probatorio è dell'istante: bisogna allegare e, se possibile, provare elementi sopravvenuti e concreti che dimostrino il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Il mero decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni non costituiscono, di per sé, motivi sufficienti per ottenere la revoca di una misura cautelare; tali fatti devono essere agganciati a circostanze positive e significative (es. cambiamenti oggettivi nelle condizioni, prova di radicale mutamento della situazione personale o sociale, programmi di recupero verificabili).
- Il rilievo del tempo differisce a seconda della fase processuale: nella fase di applicazione il tempo trascorso dal fatto richiede una motivazione più rigorosa; nella fase successiva conta il tempo decorso dall'applicazione della misura e la sua incidenza va dimostrata tramite elementi nuovi.
- Quando l'imputato è gravato da recidiva specifica o altri elementi peggiorativi della prognosi, la difesa deve fornire elementi ancor più stringenti per contrastare la valenza negativa di tali circostanze.
- Per massimizzare le possibilità di successo in una richiesta di revoca, la difesa dovrebbe documentare elementi concreti (nuove circostanze di fatto, inserimento in percorsi di riabilitazione, cambiamenti ambientali o familiari, valutazioni peritali, mancata pericolosità accertata da istituzioni) e collegarli esplicitamente all'attenuazione del periculum.
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