Sentenza n. 11062/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a., a) della delibera del 23.5.2024, comunicata con nota del 21.6.2024, protocollo n. 0233860 del 21/06/2024, a firma del Dirigente responsabile dr. R. Pasetti, con la quale è stata disposta la “non ammissione alle agevolazioni” richieste dalla ricorrente con la domanda N. SSI0004848, presentata ai fini del cofinanziamento della realizzazione del proprio portale, a valere sulla misura denominata Smart & Start Italia; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi: b.1) di tutti i verbali e/o atti della procedura dei quali è dipesa la valutazione negativa posta a base della delibera di non ammissione, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda / preavviso di diniego del 30.4.2024; b.2) della relazione istruttoria che ha preceduto il provvedimento di non ammissione. nonchè per la declaratoria e l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il punteggio di almeno pt. 6 per ciascuno dei parametri di cui ai punti B2 e C1 di cui all’Allegato 1 della Circolare Mise n. 439196 del 16/12/2019 e, per l’effetto, il superamento della soglia minima di punteggi ai fini della ammissione della istanza di agevolazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di non ammissione alle agevolazioni Smart&Start Italia per mancato raggiungimento del punteggio minimo nei parametri B2 e C1
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia ha dichiarato non ammissibile la domanda di agevolazione per la realizzazione di una piattaforma di equity crowdfunding. Il diniego si fondava sul mancato conseguimento del punteggio minimo di 6 nei parametri B2, relativo al vantaggio competitivo e alla difendibilità del carattere innovativo, e C1, relativo all’attendibilità dell’analisi dei ricavi prospettici rispetto ai concorrenti e al settore target. Sono stati dedotti sei motivi: erroneità e inattendibilità dei punteggi; difetto di istruttoria per omessa o insufficiente considerazione della documentazione; violazione del favor partecipationis in relazione alla lex specialis; violazione del contraddittorio procedimentale per omessa considerazione delle osservazioni; carenza di motivazione; violazione del legittimo affidamento, della trasparenza, coerenza e imparzialità, assumendo che le ulteriori richieste istruttorie avessero fatto ritenere superate le criticità iniziali. La ricorrente chiedeva inoltre l’accertamento del diritto a ottenere almeno 6 punti nei parametri B2 e C1. Il giudizio era stato inizialmente proposto dinanzi al TAR Campania e poi riassunto davanti al TAR Lazio in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale del primo giudice.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dalle eccezioni preliminari dell’amministrazione. Ha ricordato che il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali consente il controllo pieno dei fatti e della coerenza logica e tecnica dell’iter motivazionale, ma non permette al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando siano coinvolti apprezzamenti caratterizzati da fisiologica opinabilità, salvo manifesta illogicità, inattendibilità o esorbitanza dai margini di opinabilità. Con riferimento al parametro B2, il Comitato tecnico aveva rilevato l’insufficiente dimostrazione della stabilità e difendibilità del vantaggio competitivo, la possibile replicabilità del progetto da parte di operatori già consolidati, l’assenza di strumenti di protezione dell’innovazione già sviluppati, la fase ancora preliminare dell’iniziativa, la mancanza di brand reputation e di adeguate evidenze di traction commerciale. Il TAR ha ritenuto tali valutazioni specifiche, coerenti, attendibili e congruamente motivate. Ha inoltre escluso incompatibilità tra il punteggio positivo attribuito al parametro B1, riguardante l’innovatività del progetto, e quello negativo del parametro B2, riguardante la capacità dell’innovazione di tradursi in un vantaggio competitivo stabile e difendibile. La motivazione per relationem alla relazione del Comitato tecnico è stata ritenuta sufficiente, poiché la relazione era stata resa disponibile alla ricorrente tramite accesso agli atti. Il giudizio negativo sul parametro B2 è stato considerato sufficiente a sorreggere il diniego, poiché la lex specialis richiedeva il punteggio minimo per ciascun criterio; pertanto, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le censure relative al parametro C1, applicando il principio dell’atto plurimotivato. Sono stati respinti anche i motivi sul difetto di istruttoria, sulla mancata considerazione delle osservazioni e sulla carenza di motivazione, rilevando che l’istruttoria si era svolta in contraddittorio e che le osservazioni erano state esaminate. Il motivo sul favor partecipationis è stato giudicato generico, perché non indicava le specifiche disposizioni della disciplina asseritamente ambigue. Infine, le ulteriori richieste documentali non implicavano il superamento delle criticità sui parametri B2 e C1, poiché riguardavano autonomi profili di ammissibilità delle spese e i rapporti con i fornitori. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda cautelare, non esaminata in quanto il giudizio è stato definito nel merito.
d.m. 24 settembre 2014 n. 264
Disciplina la misura Smart&Start Italia, finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
Circolare Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019
Integra la disciplina attuativa della misura, regolando la verifica formale e la valutazione di merito delle domande.
art. 11, comma 4, Circolare Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019
Disciplina la fase di valutazione di merito fondata su criteri predeterminati e sul colloquio tecnico con i proponenti.
Allegato 1 alla Circolare Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019
Stabilisce i punteggi attribuibili ai singoli parametri e richiede il punteggio minimo di 6 per ciascun criterio ai fini dell’ammissione alle agevolazioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; nel caso concreto il preavviso è stato seguito dalla presentazione e dall’esame delle osservazioni della ricorrente.
art. 10.12, lett. b), Circolare Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019
Riguarda le verifiche di ammissibilità delle spese e i rapporti tra impresa proponente e fornitori, profili distinti dalla valutazione di merito dei parametri B2 e C1.
art. 10.12, lett. b), Circolare Mise n. 439196 del 16 dicembre 2019
La richiesta di ulteriori chiarimenti prevista da tale disposizione non comporta il superamento delle criticità emerse nella separata valutazione di merito.
Massime di principio
- Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione il giudice può verificare i fatti, l’attendibilità tecnica, la coerenza logica e il rispetto dei margini di opinabilità, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente in assenza di manifesta illogicità, inattendibilità o travisamento.
- Quando la disciplina di una misura agevolativa richiede il conseguimento di una soglia minima per ciascun criterio autonomo, il mancato superamento anche di uno solo dei criteri è sufficiente a fondare il diniego dell’agevolazione.
- In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento del provvedimento è sufficiente a sostenerlo e rende superfluo l’esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni.
- La motivazione per relationem a una relazione istruttoria o tecnica è sufficiente quando l’atto richiamato individua in modo chiaro le ragioni della decisione ed è conoscibile dall’interessato, anche mediante accesso agli atti.
- Il principio del favor partecipationis non può essere invocato in termini meramente astratti: chi ne deduce la violazione deve indicare le specifiche disposizioni della lex specialis che presenterebbero un’incertezza interpretativa.
- Una richiesta di integrazione documentale riferita a profili autonomi di ammissibilità delle spese o ai rapporti con i fornitori non implica il superamento delle precedenti criticità relative alla valutazione sostanziale del progetto.
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