Cassazione Civile, Ordinanza n. 01159/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990-1992, in forza dell'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. Dopo un primo giudizio di cognizione conclusosi con sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente, l'Amministrazione aveva eseguito solo parzialmente il rimborso. Il contribuente proponeva quindi giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato. La CTR accoglieva l'ottemperanza ritenendo non applicabile alla fase giurisdizionale la disciplina sopravvenuta che limita i rimborsi nei limiti delle risorse stanziate. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017, sostenendo che i limiti di spesa e la riduzione del 50% dovessero applicarsi anche ai rimborsi già riconosciuti con sentenza definitiva e quindi anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa si applica alla fase di attuazione del rimborso e dunque anche al giudizio di ottemperanza, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato in via definitiva. Ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata affermando il principio di diritto secondo cui il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza dei fondi e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari, anche tramite commissario ad acta, senza che ciò comporti falcidia del credito del contribuente. Tuttavia, poiché il contribuente aveva dichiarato di aver già ricevuto integralmente il rimborso prima della decisione, la Corte ha escluso la necessità di cassare con rinvio la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso, correggendone solo la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile non solo per violazioni del procedimento in senso stretto, ma anche per errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
La norma, come modificata, disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990, prevedendo limiti di spesa e, in caso di incapienza, una riduzione percentuale del 50%; tali limiti attengono alla fase attuativa e non estinguono il diritto sostanziale accertato giudizialmente.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
Lo ius superveniens introduce limiti quantitativi e procedurali all'effettuazione dei rimborsi; si applica alla fase di esecuzione/ottemperanza dei rimborsi, anche se il diritto è stato accertato con sentenza definitiva.
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
È richiamato come successiva modifica della disciplina dei rimborsi, sempre nel quadro regolatorio delle modalità di attuazione e dei limiti di spesa.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
È la base normativa del beneficio fiscale per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990, che consente la definizione in via agevolata con rimborso del 90% di quanto versato.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in presenza di un titolo esecutivo e di carenza di fondi, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento mediante anticipazione del tesoriere.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la disciplina sui limiti di spesa leda il diritto alla tutela giurisdizionale, poiché non incide sul diritto sostanziale accertato ma solo sulle modalità di attuazione.
art. 3 Cost.
È richiamato sia per escludere disparità di trattamento tra contribuenti che hanno pagato e contribuenti che non hanno pagato, sia per sostenere un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sui rimborsi.
art. 113 Cost.
È evocato, insieme all'art. 24 Cost., per affermare che la decisione giudiziale deve poter essere effettivamente eseguita.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte utilizza questo potere per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla con rinvio, poiché l'esito pratico della controversia non richiede ulteriori statuizioni.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice può e deve integrare il comando del giudicato, verificando i presupposti di attuazione del diritto accertato e, se necessario, specificando le modalità concrete di esecuzione, anche tramite commissario ad acta.
- Le sopravvenienze normative che disciplinano i limiti di spesa o le modalità di erogazione di un rimborso fiscale incidono sulla fase attuativa del credito e non sul diritto sostanziale già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
- La carenza di fondi non estingue né riduce definitivamente il credito giudizialmente accertato: comporta solo un differimento o una modulazione dell'effettuazione del pagamento secondo gli strumenti di contabilità pubblica previsti dall'ordinamento.
- In materia di rimborsi fiscali per benefici legati a eventi calamitosi, il giudizio di ottemperanza può applicare la disciplina sopravvenuta sui limiti di stanziamento anche quando il titolo esecutivo derivi da sentenza definitiva, purché la sentenza di ottemperanza regoli il quomodo dell'attuazione.
- L'interpretazione della disciplina dei rimborsi deve essere costituzionalmente e convenzionalmente orientata, evitando che limiti di bilancio si traducano in una compressione definitiva dei diritti patrimoniali riconosciuti in giudizio.
- In sede di cassazione della sentenza resa in ottemperanza, la censura può riguardare anche il difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di dare concreta attuazione al giudicato, non soltanto la violazione delle norme formali del procedimento.
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