Cassazione Penale, Sentenza n. 7793/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la gravità indiziaria su conversazioni intercettate tra terzi e su dichiarazioni di collaboratori senza riscontri esterni; contestava in particolare la valutazione della conversazione con Esposito (sostenendo che fosse autoincriminatoria e non corroborata), la natura equivoca di una conversazione tra Barreca e Calabrò e l'affidabilità delle propalazioni del collaboratore De Carlo, che sarebbero di secondo mano e non corroborate da dichiarazioni delle persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la decisione del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il suo controllo sia limitato alla congruità e coerenza logica della motivazione e non alla riconsiderazione degli elementi di fatto. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale che ha ricostruito il contesto investigativo (rientro di Barreca, dinamiche tra cosche, ripartizione territoriale) e ha indicato conversazioni specifiche e dichiarazioni del collaboratore De Carlo come indizi significativi sia rispetto all'associazione mafiosa sia rispetto all'estorsione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui conversazioni intercettate tra terzi possono costituire prova diretta senza necessità di riscontri esterni, purché valutate logicamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
La Corte e il Tribunale del riesame hanno ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori possano costituire indizi idonei a sostenere la gravità indiziaria di partecipazione a associazione mafiosa, purché la motivazione sia coerente e priva di errori logici.
art. 629 c.p.
comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3
Il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso è stato ricostruito sulla base di conversazioni intercettate e dichiarazioni di collaboratori che indicano il ruolo del ricorrente nella riscossione del 'pizzo' e nella spartizione territoriale.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte: il contenuto di intercettazioni tra terzi che contengono elementi di accusa può costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma terzo, a condizione che il giudice valuti il significato delle conversazioni con criteri di linearità logica.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non capaci di dimostrare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione del tribunale del riesame.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti a carico della cancelleria a seguito della decisione (riferimento procedurale finale).
D.Lgs. n.159/2011
Norma indicata nella rubrica relativa alle circostanze aggravanti/contestazioni connesse al reato associativo; non è stata oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella decisione, ma inserita nella descrizione delle imputazioni.
Massime di principio
- Le intercettazioni di conversazioni tra terzi, che riferiscano fatti o attribuiscano ruoli criminali, possono costituire prova o grave indizio anche senza riscontri esterni, se il giudice ne dà una valutazione logica e coerente collegandole al contesto investigativo.
- La Corte di Cassazione non rivede gli accertamenti di fatto del giudice di merito: il suo controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione.
- Censure generiche che insistono sulla mancanza di "riscontri esterni" senza indicare elementi specifici di illogicità, contraddizione o errori di diritto nella motivazione sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
- Le dichiarazioni di collaboratori e le propalazioni di terzi possono concorrere a formare un quadro indiziario valido se integrate in una ricostruzione coerente (es. corrispondenza con intercettazioni, contesto organizzativo, ripartizione territoriale), ma la difesa deve contestarne specificamente l'attendibilità.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare basata su intercettazioni e dichiarazioni, è utile per la difesa individuare e documentare contraddizioni precise, lacune investigative rilevanti o errori logico‑giuridici nella motivazione del giudice del riesame.
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