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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39685/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca di prevenzione adottata nei confronti di Antonio Toscano (ritenuto socialmente pericoloso) che aveva colpito immobili, imprese individuali, partecipazioni sociali, beni mobili registrati, gioielli e saldi bancari/assicurativi anche formalmente intestati a terzi. Le doglianze principali contestavano: a) l'uso di sentenze con pena sospesa per fondare il giudizio di pericolosità (art. 166 c.p.); b) la valorizzazione di emergenze tratte da indagini archiviate e di intercettazioni non autorizzate; c) l'incompletezza dell'istruttoria (mancata audizione del consulente di parte e mancata perizia richiesta); d) la non computabilità dei proventi da evasione fiscale nel giudizio di sperequazione reddituale (art. 24 d.lgs. 159/2011) e richiami a orientamenti delle Sezioni Unite; e) l'irragionevolezza delle presunzioni tributarie usate per quantificare il profitto illecito; f) per i terzi interessati (in particolare rappresentanti societari) il difetto di legittimazione ad impugnare e l'esistenza di autonoma capacità reddituale a giustificare gli acquisti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti sia da Antonio Toscano e dai terzi interessati sia quelli di Fiore Toscano nelle qualità societarie; ha respinto il ricorso di Fiore Toscano in proprio come infondato e lo ha condannato al pagamento delle spese. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale formulata dai giudici di merito, fondata su più sentenze di patteggiamento (anche se con pena sospesa) messe in relazione con elementi di indagine più recenti e con un quadro indiziario di sistematica interposizione di prestanome e di reinvestimento di proventi illeciti nell'edilizia. Ha inoltre confermato che i terzi possono contestare esclusivamente la titolarità e la disponibilità dei beni confiscati e che i legali rappresentanti delle società non hanno legittimazione autonoma a impugnare la misura reale che ha colpito le partecipazioni sociali; ha ritenuto non decisive le doglianze sulle presunzioni tributarie quando queste non sono state invalidate nei relativi giudizi tributari. Infine la Corte ha ritenuto coerente l'applicazione del vigente regime normativo in tema di non computabilità dei proventi da evasione fiscale nel giudizio di sperequazione, senza che ciò escluda l'utilizzo, ai fini della prevenzione, degli accertamenti e delle risultanze penali e tributarie come elementi di pericolosità e di disponibilitÃ.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) art. 1, lettera b)

    La Corte ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b) sulla base dell'insieme delle condotte e dell'organizzazione imprenditoriale del proposto

  • art. 166 cod. pen.

    Il divieto di fondare unicamente sulla condanna con pena sospesa l'applicazione di misure di prevenzione non impedisce di valorizzare le emergenze fattuali ricavate anche da sentenze con pena sospesa insieme ad altri elementi probatori

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse motivazione apodittica idonea a determinare vizio di legittimitÃ

  • art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ricordato l'attuale lettura normativa e giurisprudenziale secondo cui i proventi di evasione fiscale non sono computabili nel giudizio di sperequazione reddituale, e che tale principio è stato coerentemente applicato dai giudici di merito

  • art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011

    La presunzione relativa all'intestazione fittizia e i limiti temporali previsti sono richiamati: la mera intestazione di quote societarie anteriori al periodo di riferimento non esclude indagini sul dominio effettivo se sostenute da altri indici

  • art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011

    Consente al giudice della prevenzione di analizzare autonomamente elementi fattuali anche se non accertati in sede penale

  • DPR n. 600/1973 artt. 31 e 32

    Presunzioni tributarie utilizzate per determinare presunti risparmi fiscali e profitto illecito sono ammissibili se non impugnate nei relativi gradi tributari

  • DPR n. 633/1972 art. 51

    Riferito alle presunzioni IVA; la Corte ha considerato legittimo l'uso di tali presunzioni nelle valutazioni quando non censurate efficacemente

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (reati tributari) artt. 4, 8, 10

    Le violazioni tributarie sono state valutate nella loro capacità di avere generato un profitto illecito rilevante per la configurazione del quadro di pericolosità e per la confisca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la decisione sulle spese processuali; la Corte ha disposto condanna alle spese a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione i giudici possono valorizzare sentenze con pena sospesa insieme ad altri elementi di indagine: la condanna con sospensione non è di per sè blocco assoluto all'uso probatorio di quelle sentenze, purché non sia l'unico elemento
  • I terzi interessati (in particolare i legali rappresentanti delle societÃ) hanno legittimazione limitata: possono contestare sostanzialmente la titolarità e la disponibilità dei beni confiscati, ma non hanno titolo autonomo a mettere in discussione il giudizio di pericolosità del proprietario dichiarato
  • Per provare l'autonomia della provenienza lecita di beni o quote societarie il terzo deve offrire elementi specifici e documentati (capacità reddituale, movimenti finanziari giustificativi, verifiche temporali): affermazioni generiche o consulenze non dettagliamenti spesso non sono sufficienti
  • Le presunzioni tributarie (accertamenti basati su art. 31-32 DPR 600/73 ecc.) possono essere utilizzate nel procedimento di prevenzione fintanto che non risultino invalidate nei rispettivi gradi tributari
  • Anche se la normativa (art. 24 d.lgs. 159/2011) prevede la non computabilità dei proventi da evasione fiscale nel conteggio della sperequazione reddituale, i riscontri penali e tributari relativi a evasione possono comunque concorrere a dimostrare l'origine illecita dei capitali e l'esistenza di un sistema di interposizione
  • La decisione sulla disponibilità dei beni e sul nesso temporale tra acquisizione dei beni e manifestazione della pericolosità richiede un quadro probatorio preciso: il semplice rimando a titoli formali di proprietà non esime dal valutare il collegamento sostanziale con il soggetto pericoloso

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