Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41014/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata, deducendo: (i) violazione e contraddittorietà nella motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p., sostenendo che la richiesta di denaro fosse personale ("regalia") e non collegata al clan Licciardi, che non vi erano evocate minacce o riferimenti mafiosi nella registrazione della vittima e che il ruolo del ricorrente fosse marginale; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. e illogicità della valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, atteso che i fatti ammettono la richiesta di denaro e la difesa aveva fatto valere lo stato di incensuratezza e il ruolo marginale dell'indagato.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione esauriente e coerente: ricostruzione degli accessi al cantiere, delle richieste di versamento delegate da Izzo Pietro, dei versamenti già effettuati e della registrazione della vittima; riscontro di precedenti estorsivi collegati al clan Licciardi e dichiarazioni di collaboratori che connotano l'operativita del sodalizio nella zona. Sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, il Tribunale aveva adeguatamente applicato la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., richiamando le modalità professionali dei reati e i collegamenti del prevenuto con ambienti criminali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordini esecutivi ai sensi degli artt. di rito sono stati disposti (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416bis.1 cod.pen.

    La Corte ha ritenuto configurata l'aggravante sia nella finalita di agevolazione delle attivita del sodalizio sia nel metodo intimidatorio: la richiesta di denaro era riferita come delegata da esponenti del clan e le espressioni usate e il contesto territoriale denotano imposizione con metodo mafioso

  • art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

    Applicata come presunzione relativa in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e all'adeguatezza della custodia cautelare, tenuto conto delle modalita professionali dei reati e dei collegamenti del prevenuto con ambienti criminali

  • art. 274 cod.proc.pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'esistenza del pericolo, considerando il contesto territoriale e la rete di connivenze

  • art. 611, comma 1-bis, cod.proc.pen.

    Procedimento trattato con contraddittorio cartolare ai sensi della norma, come evidenziato nell'intestazione del provvedimento

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma applicata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilita del ricorso (conseguenze procedurali e condanna per spese)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

    Disposizioni esecutive di rimessione alla cancelleria per gli adempimenti successivi, come disposto nella sentenza

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente l'aggravante mafiosa ex art. 416bis.1 c.p. è necessario fornire elementi puntuali che smentiscano la finalità di agevolazione dell'associazione (non bastano affermazioni generiche): occorre contestare fatti concreti, indicare prove alternative e spiegare l'assenza di deleghe, riferimenti o modalità tipiche del metodo mafioso.
  • La presenza di referenze in contesti territoriali, la delega alla riscossione, le espressioni collettive ('noi', 'ci') e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire elementi solidi a sostegno dell'aggravante; la valutazione del giudice cautelare trova ampio apprezzamento se adeguatamente motivata e documentata.
  • La presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della misura può essere efficacemente applicata quando sussistono collegamenti con ambienti criminali e modalità professionali di esecuzione del reato; per superarla la difesa deve offrire deduzioni specifiche e prove concrete (es. impossibilita di reiterare, mancanza di reti di contatti, elementi che neutralizzino il rischio di inquinamento probatorio).
  • Ricorsi generici e non specificamente circostanziati sono esposti al rigetto per inammissibilità: le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e non limitarsi ad asserzioni aprioristiche.
  • Le registrazioni, le testimonianze della parte offesa e la ricostruzione cronologica degli accessi e dei pagamenti sono elementi decisivi nella valutazione della gravità indiziaria; la loro presenza indebolisce efficacemente le censure difensive basate su mera contraddizione narrativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.